§ 3.3.24 - L.R. 2 settembre 1993, n. 41.
Modifiche e Rifinanziamento L.R. 11.1.1984, n. 1 concernente «Interventi a favore di pescatori singoli o associati per eventi calamitosi in mare».


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 caccia, pesca e itticoltura
Data:02/09/1993
Numero:41


Sommario
Art. 1.      L'art. 2 della legge regionale 11 gennaio 1984 n. 1, concernente «Interventi a favore di pescatori singoli o associati per eventi calamitosi in mare» è soppresso e sostituito dal seguente:
Art. 2.      L'art. 3 della legge medesima, così come modificata con la L.R. 8 gennaio 1993, n. 1, è soppresso e sostituito dal seguente:
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato, per l'anno 1993, in L. 200.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e per cassa nello stato [...]
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.3.24 - L.R. 2 settembre 1993, n. 41.

Modifiche e Rifinanziamento L.R. 11.1.1984, n. 1 concernente «Interventi a favore di pescatori singoli o associati per eventi calamitosi in mare».

(B.U. n. 34 del 17 settembre 1993)

 

Art. 1.

     L'art. 2 della legge regionale 11 gennaio 1984 n. 1, concernente «Interventi a favore di pescatori singoli o associati per eventi calamitosi in mare» è soppresso e sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     L'art. 3 della legge medesima, così come modificata con la L.R. 8 gennaio 1993, n. 1, è soppresso e sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato, per l'anno 1993, in L. 200.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e per cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1993:

     Cap. 324000 denominato «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi».

     - in diminuzione L. 200.000.000

     Cap. 072431 denominato «Contributi a favore di pescatori singoli o associati per eventi calamitosi in mare».

     - in aumento L. 200.000.000

     La partita n. 6 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio per l'esercizio 1993 è ridotta di L. 200.000.000.

     Sul fondo di spesa di cui sopra sono disposti interventi anche a fronte di eventi calamitosi verificatisi in anni precedenti e per i quali sono state inoltrate istanze di contributo non ancora concesso.

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.