§ 3.3.5 - L.R. 11 gennaio 1984, n. 1.
Interventi a favore di pescatori singoli o associati per eventi calamitosi in mare.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 caccia, pesca e itticoltura
Data:11/01/1984
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Misura del contributo).
Art. 3.  (Modalità di concessione del contributo).
Art. 4.  (Norma finanziaria).


§ 3.3.5 - L.R. 11 gennaio 1984, n. 1.

Interventi a favore di pescatori singoli o associati per eventi calamitosi in mare.

(B.U. n. 2 del 31 gennaio 1984).

 

Art. 1. (Finalità). [1]

     1. La Regione è autorizzata ad intervenire a favore di pescatori, singoli od associati, che operino nell'ambito del territorio regionale, i quali subiscano la perdita o danni ai pescherecci, in conseguenza di eventi calamitosi verificatisi in mare successivamente al 1° aprile 1982 [2].

     2. La Regione interviene altresì a favore dei gestori di impianti di maricoltura che abbiano subito danni agli impianti o perdite di prodotto in conseguenza di eventi calamitosi in mare [3].

 

     Art. 2. (Misura del contributo).

     Per le finalità di cui al precedente art. 1 è annualmente stanziata una somma attraverso la quale la Giunta Regionale può disporre la concessione di benefici in favore degli operatori della pesca marittima che hanno subito danni.

     Il contributo non può superare, in ogni caso, il 50% del valore del natante perduto o del danno da esso subito e, comunque, un importo superiore a Lire cento milioni per i gestori di impianti di maricoltura il contributo non può eccedere l'importo di € 200.00,00 [4].

     Per danno subito si intende il danno al capitale che non sia altrimenti coperto da interventi assicurativi, da contributi da parte di altri Enti Pubblici, dallo Stato o dalla CEE o comunque non risarcibili da terzi responsabili dell'evento [5].

 

     Art. 3. (Modalità di concessione del contributo).

     Le domande di contributo vanno indirizzate, entro il termine perentorio di giorni 15 dal verificarsi dell'evento calamitoso dall'entrata in vigore della presente legge nel caso di eventi verificatisi antecedentemente, al competente settore della Giunta Regionale, che dispone gli opportuni accertamenti e che si avvale del Comitato Tecnico per la pesca di cui all'art. 7 della L.R. 95/82, integrato con esperti in materia, per la valutazione dei danni [6].

     Le spese sostenute per la riparazione dei danni devono essere documentate entro il termine di mesi sei dalla concessione del contributo, a pena di revoca del medesimo [7].

 

     Art. 4. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

 


[1] Per un’interpretazione autentica del presente articolo vedi l’art. 19 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

[2] Articolo così modificato con art. 1 L.R. 8 gennaio 1993, n. 1.

[3] Comma aggiunto dall’art. 112 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[4] Comma così modificato dall’art. 112 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[5] Articolo così sostituito con art. 1 L.R. 2 settembre 1993, n. 41.

[6] Comma così modificato dall’art. 112 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[7] Articolo così sostituito con art. 2 L.R. 2 settembre 1993, n. 41.