§ 3.2.18 - L.R. 7 marzo 1991, n. 10.
Proroga della Legge Regionale 7 Luglio 1982, n. 38 (Forestazione).


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 bonifica, flora, fauna e forestazione
Data:07/03/1991
Numero:10


Sommario
Art. 1.      La legge regionale 7 luglio 1982, n. 38, con le successive modifiche e integrazioni, è prorogata fino al 31 dicembre 1991.
Art. 2.      Agli oneri derivanti dall'applicazione della L.R. 7 luglio 1982, n. 38, e successive modifiche ed integrazioni, prorogata al 31.12.1991 con la presente legge, si provvede per l'anno 1991 con [...]
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.2.18 - L.R. 7 marzo 1991, n. 10.

Proroga della Legge Regionale 7 Luglio 1982, n. 38 (Forestazione).

(B.U. n. 7 del 22 marzo 1993).

 

Art. 1.

     La legge regionale 7 luglio 1982, n. 38, con le successive modifiche e integrazioni, è prorogata fino al 31 dicembre 1991.

 

     Art. 2.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della L.R. 7 luglio 1982, n. 38, e successive modifiche ed integrazioni, prorogata al 31.12.1991 con la presente legge, si provvede per l'anno 1991 con legge di bilancio, sulla base delle assegnazioni provenienti dal rifinanziamento della legge 8 novembre 1986, n. 752, e da altre disposizioni legislative statali per l'agricoltura e le foreste.

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

     E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.