§ 3.2.6 - L.R. 14 novembre 1984, n. 77.
Disposizioni attuative dell'art. 31 della L.R. 7 luglio 1982, n. 38 in materia di forestazione e sistemazione idraulico-forestale.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 bonifica, flora, fauna e forestazione
Data:14/11/1984
Numero:77


Sommario
Art. 1.      Per consentire alle Comunità Montane che hanno presentato alla Regione i progetti esecutivi di forestazione per il II stralcio del programma triennale di forestazione CEE 1982-84, ottenendone la [...]
Art. 2.      Fermo restando l'onere complessivo di L. 8 miliardi previsto dal II comma dell'art. 31 della L.R. 38/1982 e nel rispetto della destinazione ivi stabilita, la Giunta regionale, per la contrazione [...]


§ 3.2.6 - L.R. 14 novembre 1984, n. 77.

Disposizioni attuative dell'art. 31 della L.R. 7 luglio 1982, n. 38 in materia di forestazione e sistemazione idraulico-forestale.

(B.U. n. 24 del 3 dicembre 1984)

 

Art. 1.

     Per consentire alle Comunità Montane che hanno presentato alla Regione i progetti esecutivi di forestazione per il II stralcio del programma triennale di forestazione CEE 1982-84, ottenendone la relativa approvazione, di realizzare i lavori programmati, la Giunta regionale, in assenza del preventivato finanziamento CEE, autorizza le Comunità Montane interessate e su motivata richiesta, la contrazione anticipata del mutuo di cui al II comma dell'art. 31 della L.R. 7 luglio 1982, n. 38 previsto per il III stralcio del medesimo piano triennale.

     Tale utilizzo anticipato dei fondi a mutuo, con garanzia e contributi regionali annuali, estingue definitivamente, per le Comunità Montane che vi fanno ricorso, la dotazione complessiva indicata dall'art. 31 della L.R. 38/1982 per i lavori di forestazione CEE e per la parte non finanziabile dalla CEE.

 

     Art. 2.

     Fermo restando l'onere complessivo di L. 8 miliardi previsto dal II comma dell'art. 31 della L.R. 38/1982 e nel rispetto della destinazione ivi stabilita, la Giunta regionale, per la contrazione del mutuo anticipato di cui all'art. 1, può avvalersi della disponibilità della somma di L. 3,5 miliardi inerente all'anno 1984 ed autorizzata dal predetto art. 31.

     (Urgenza). - (Omissis).