§ 3.1.129 - L.R. 20 maggio 2008, n. 6.
Disposizioni in materia di tutela delle piante di olivo adulte ai fini della loro classificazione, recupero e cessione. Disciplina concernente [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura, zootecnia
Data:20/05/2008
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Registro degli Alberi monumentali di Olivo
Art. 3.  Divieti e prescrizioni
Art. 4.  Disciplina autorizzatoria per l’abbattimento e l’espianto
Art. 5.  Cessioni e spostamenti
Art. 6.  Sanzioni amministrative
Art. 7.  Vigilanza
Art. 8.  Abrogazioni di norme e disposizioni transitorie
Art. 9.  Norme finali
Art. 10.  Modifiche all’art. 15 della L.R. 17 dicembre n. 141 (Norme per l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative)
Art. 11.  Riprogrammazione di somme
Art. 12.  Integrazione all’art. 1 della L.R. 31 dicembre 2007, n. 47 (legge finanziaria regionale 2008)
Art. 13.  Entrata in vigore


§ 3.1.129 - L.R. 20 maggio 2008, n. 6.

Disposizioni in materia di tutela delle piante di olivo adulte ai fini della loro classificazione, recupero e cessione. Disciplina concernente l’abbattimento e l’espianto di alberi d’olivo.

(B.U. 30 maggio 2008, n. 32)

 

Art. 1. Finalità

1. L’olivo, Olea europea L., costituisce elemento caratterizzante il paesaggio e l’ambiente della Regione Abruzzo, che intende tutelarne la presenza sul territorio di propria competenza anche mediante la conservazione e la rigenerazione, principalmente in loco, delle piante adulte, al fine di recuperarle ai fini produttivi, decorativi, di giardinaggio e per usi ambientali.

 

     Art. 2. Registro degli Alberi monumentali di Olivo

1. E'istituito, presso la Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale Alimentazione Caccia e Pesca (di seguito denominata "Direzione Agricoltura"), il "Registro degli alberi monumentali di olivo" della Regione Abruzzo, nel quale sono iscritti gli olivi adulti che, anche in esemplari isolati, per età, forma, dimensioni, rarità, valenza culturale, storica, geografica o per una specifica connessione con un manufatto, costituiscono elemento caratteristico del paesaggio.

2. All’istituzione e all’aggiornamento del Registro provvede la Direzione Agricoltura, su segnalazione degli Enti pubblici regionali, provinciali, comunali, delle Associazioni ambientalistiche e di singoli privati.

3. Per l’istituzione del Registro, la Direzione Agricoltura definisce uno specifico progetto per il primo censimento delle piante monumentali esistenti, procedendo all’affidamento dello stesso attraverso procedure ad evidenza pubblica. Alla copertura finanziaria del relativo onere quantificato in euro 200.000,00 (duecentomila) si fa fronte per l’anno 2008 con la disponibilità iscritta nell’ambito della U.P.B. 07.02.003, capitolo n. 102489 della spesa del bilancio regionale.

 

     Art. 3. Divieti e prescrizioni

1. Sono vietati, nel territorio della Regione Abruzzo, l’abbattimento e l’espianto di alberi di olivo in qualsiasi stato vegetativo, salvo i casi consentiti dalla presente legge.

 

     Art. 4. Disciplina autorizzatoria per l’abbattimento e l’espianto

1. I proprietari legittimi o i conduttori muniti di consenso del proprietario delle piante di olivo, possono richiedere alla Direzione Agricoltura l’autorizzazione all’espianto o all’abbattimento di piante adulte di olivo, quando ricorra uno dei seguenti casi:

a) sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttività delle piante dovuta a cause non rimovibili;

b) sia riconosciuta l’eccessiva fittezza dell’impianto, tale da arrecare danno all’oliveto;

c) sia riconosciuta indispensabile la rimozione per:

1) realizzazione di opere di pubblica utilità;

2) realizzazione di opere di miglioramento fondiario;

3) necessità di costruzione di fabbricati destinati a civile abitazione.

2. La Direzione Agricoltura, esaminata la richiesta ed espletati gli accertamenti necessari, rilascia apposita autorizzazione, riguardante l’espianto o l’abbattimento delle piante di olivo.

3. Sono fatte salve le norme fitosanitarie o i vincoli e le norme regolamentari specifici, finalizzate alla conservazione del paesaggio e della qualità ambientale.

4. Qualora gli organi preposti al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 2 individuino esemplari di particolare pregio e monumentalità, possono disporne, oltre che il mantenimento nei siti di origine, l’adozione di opportune pratiche colturali o terapeutiche per la rigenerazione degli stessi, di concerto con il Servizio Fitosanitario Regionale.

5. Ai proprietari legittimi o ai conduttori muniti di consenso del proprietario delle piante di olivo è consentito il solo abbattimento di un numero massimo di tre esemplari in stato di deperimento per anno, anche in assenza dell’autorizzazione di cui al comma 2, previa preventiva comunicazione all’Ufficio competente e secondo le modalità disposte dalla Direzione Agricoltura.

 

     Art. 5. Cessioni e spostamenti

1. I proprietari delle piante autorizzati ai sensi dell’art. 4, comma 1, della presente legge possono:

a) cedere piante di olivo adulto a proprietari terrieri nell’ambito del territorio regionale e ad aziende vivaistiche autorizzate ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali);

b) trapiantare le piante di olivo adulte in altro terreno della stessa proprietà o della proprietà di parenti e affini fino al terzo grado.

2. L’azienda vivaista interessata all’acquisizione delle piante di olivo ai sensi dell’art. 19 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 214/2005, deve presentare al competente Servizio fitosanitario regionale richiesta di autorizzazione al trasferimento delle piante, controfirmata dall’agricoltore interessato, nonché copia della preventiva autorizzazione all’espianto o all’abbattimento.

3. Analoga richiesta deve essere prodotta dal proprietario che intende trapiantare le piante di olivo in altro terreno di sua proprietà, salvo che il trapianto avvenga in terreni limitrofi al sito originario o non sia necessario il trasporto su strada; medesima richiesta deve essere prodotta dai proprietari terrieri di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

4. Il Servizio fitosanitario regionale, effettuati gli opportuni accertamenti sanitari ove ritenuto opportuno, e constatata la conformità di quanto dichiarato ai casi previsti dalla normativa, rilascia apposita autorizzazione per il trasporto delle piante.

5. Al fine di fornire garanzie agli acquirenti in relazione allo stato di salute delle piante, nonché per salvaguardare il patrimonio di piante vitali di olivo, i vivaisti hanno l’obbligo di ricoltivare, in vaso o in zolla, gli esemplari di olivo per almeno un ciclo vegetativo, adottando idonee procedure per la rigenerazione. I vivaisti sono tenuti ad adottare un registro di carico-scarico, vidimato dal Servizio fitosanitario della Regione Abruzzo, delle piante di olivo in fase di rigenerazione, in cui devono essere annotate la provenienza, la data di espianto, la data di vendita e la destinazione delle piante.

 

     Art. 6. Sanzioni amministrative

1. Chiunque abbatte o espianta alberi di olivo adulto senza aver chiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione di cui all’art. 4, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 (cinquecento) ad € 3.000,00 (tremila) per ciascun esemplare abbattuto, fino ad un massimo di € 20.000,00 (ventimila).

2. Chiunque cede piante adulte di olivo in assenza dell'autorizzazione di cui all’art. 5, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.500,00 (duemilacinquecento) ad € 15.000,00 (quindicimila) a seconda del numero degli esemplari e della reiterazione della trasgressione.

3. Il vivaista nonché i soggetti individuati dalle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 5 che acquisiscono piante adulte di olivo provenienti dal territorio della Regione Abruzzo in assenza dell’autorizzazione di cui all’art. 5, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.500,00 (duemilacinquecento) ad € 15.000,00 (quindicimila) a seconda del numero degli esemplari e della reiterazione della trasgressione.

4. Chiunque trasporta piante adulte di olivo nell’ambito della stessa proprietà in assenza dell’autorizzazione di cui all’art. 5, comma 4, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 (cento) ad € 600,00 (seicento).

5. Il vivaista che non ottemperi agli obblighi di cui all’art. 5, comma 5, è punito con una sanzione amministrativa da € 500,00 (cinquecento) a € 3.000,00 (tremila).

6. La competenza all’irrogazione delle sanzioni amministrative e del contenzioso connesso è della Regione Abruzzo che la esercita attraverso:

a) il Servizio competente della Direzione Agricoltura, nei casi di abbattimento senza la prescritta autorizzazione di cui all’art. 4, comma 2;

b) il Servizio fitosanitario regionale dell’ARSSA, nei casi di trasferimento di piante di olivo adulto senza la prescritta autorizzazione di cui all’art. 5, comma 4.

Gli stessi Servizi sono competenti a ricevere verbali e scritti difensivi, all’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione, nonché alla costituzione in giudizio davanti al giudice, alla messa in ruolo per il recupero della somma dovuta come titolo di sanzione amministrativa, ed ogni altro atto connesso.

7. I proventi derivanti dalle predette sanzioni amministrative confluiscono sul capitolo di entrata del bilancio regionale n. 35016 – U.P.B. 03.05.001 denominato: Entrate derivanti da sanzioni amministrative relative a violazioni di norme comunitarie, statali e regionali nel comparto agricoltura .

8. La Giunta regionale, Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale Alimentazione Caccia e Pesca, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge provvede ad emanare direttive per la sua applicazione.

9. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella Legge 24.11.1981, n. 689, e successive modificazioni e integrazioni.

10. Per le violazioni di cui alla presente legge, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

 

     Art. 7. Vigilanza

1. Al fine di tutelare il patrimonio olivicolo regionale da manomissioni, danneggiamenti e tagli abusivi, la vigilanza è affidata al personale dei comuni, delle province e degli uffici regionali preposti a compiti di controllo.

2. A tal fine i dipendenti degli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura con qualifica pari o superiore a C1 e gli Ispettori Fitosanitari nell’esercizio delle attribuzioni svolgono le funzioni di Ufficiali di Polizia Giudiziaria ai sensi dell’art. 57 cpp.

 

     Art. 8. Abrogazioni di norme e disposizioni transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non trovano più applicazione le disposizioni contenute nel D.P.G.R. 9 febbraio 1995, n. 59 (Abbattimento piante di olivo).

2. Restano valide le autorizzazioni all’abbattimento rilasciate, prima dell’entrata in vigore della presente legge, ai sensi del DPGR 59/1995 e del Decreto Luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 (Divieto di abbattimento di alberi di olivo).

3. I proprietari delle piante, già autorizzati all’abbattimento ai sensi del DPGR 59/1995 e del Decreto Luogotenenziale 475/1945, possono cedere le piante oggetto di autorizzazione all’abbattimento nei modi e nei limiti stabiliti dall’art. 5, comma 1, lettera a) della presente legge.

 

     Art. 9. Norme finali

1. Per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni statali e comunitarie vigenti in materia.

2. E'fatta salva l’ottemperanza ad altri eventuali vincoli o norme regolamentari speciali vigenti, purché non in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 10. Modifiche all’art. 15 della L.R. 17 dicembre n. 141 (Norme per l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative)

1. La lettera c bis) del comma 2 dell’art. 15 della L.R. 141/1997 è sostituita dalla seguente:

"c bis) Per l’anno 2008, i comuni che, pur avendo approvato il P.D.C., non abbiano ancora assegnato in concessione le nuove aree in esso previste e non abbiano approvato il regolamento di cui alla lettera b), possono rilasciare concessioni demaniali marittime a carattere stagionale o temporaneo per attività turistiche e ricreative esclusivamente ai soggetti ai quali sono state rilasciate nell’anno precedente e per il medesimo lotto, anche nelle zone ricadenti in aree SIC in assenza di una specifica regolamentazione, previa domanda dell’interessato al comune. Le concessioni rilasciate sono senza diritto di insistenza, con un fronte mare non superiore a 50 metri."

 

     Art. 11. Riprogrammazione di somme

1. Al fine di consentire, con le modalità previste dall’art. 19, comma 4, della L.R. 30 aprile 1997, n. 53, la realizzazione degli interventi di cui alla delibera della Giunta regionale n. 70/P del 29 gennaio 2008, si provvede a riprogrammare le somme di cui alla citata deliberazione mediante variazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario dell’anno 2008, con iscrizione sul cap. 102489 – U.P.B. 07.02.003 (codice SIOPE 02.03.02.2323) denominato "Interventi nel settore agricolo e agro – alimentare - L.R. 30.05.1997, n. 53".

 

     Art. 12. Integrazione all’art. 1 della L.R. 31 dicembre 2007, n. 47 (legge finanziaria regionale 2008)

1. Dopo il comma 33, dell’art. 1, della L.R. 31 dicembre 2007, n. 47 è inserito il seguente comma:

"33 bis). Ai fini di cui ai commi 31 e 33, è istituito un nuovo capitolo di spesa denominato "Finanziamenti straordinari ai Consorzi di Bonifica regionali per far fronte alle maggiori spese derivanti da situazioni eccezionali di emergenza idrica".

 

     Art. 13. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.