§ 3.1.1005 - D.P.G.R. 9 febbraio 1995, n. 59.
Abbattimento piante di olivo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura, zootecnia
Data:09/02/1995
Numero:59

§ 3.1.1005 - D.P.G.R. 9 febbraio 1995, n. 59. [1]

Abbattimento piante di olivo.

(B.U. 30 giugno 1995, n. 15.)

 

La Giunta Regionale

Visti gli artt. 1, 7 - comma 1 - e 66 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 con cui venivano trasferite alle Regioni le funzioni amministrative dello Stato, la potestà di emanare norme di attuazione e, nel caso di specie, lo svolgimento delle funzioni amministrative nella materia "Agricoltura e Foreste";

(Omissis)

decreta

 

 

la competenza della materia richiamata in premessa è assegnata al dirigente responsabile del Servizio Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio, il quale provvede ad emanare i relativi provvedimenti amministrativi.

In ogni caso, l'emanazione dell'atto amministrativo deve preventivamente considerare che per il D.Lgs.Lgt. n. 475 del 1945 :

1) è vietato l'abbattimento di piante di olivo, oltre il numero di 5 per biennio (art. 1);

2) sia accertata la morte fisiologica delle piante e la permanente improduttività o scarsa produttività dovute a cause irremovibili (art. 2);

3) l'eccessiva densità danneggi l'oliveto (art. 2);

4) l'abbattimento si renda indispensabile per opere di miglioramento fondiario, per la realizzazione di opere di pubblica utilità, e quando si renda necessario per la costruzione di fabbricati destinati ad uso abitazione (art. 2).

Per le opere di miglioramento fondiario e le costruzioni di fabbricati in relazioni alle quali viene consentito l'abbattimento degli olivi, il decreto di autorizzazione deve prevedere e fissare un termine entro cui dovranno essere ultimate le opere di miglioramento o di costruzione;

5) l'inosservanza del termine di tempo fissato per l'esecuzione di quanto al precedente n. 4 determina le sanzioni previste all'art. 4:

6) è data facoltà, su proposta degli organi tecnici, di imporre ai proprietari o conduttori dei fondi ove si trovino piante di olivo da abbattere, l'obbligo di impiantare anche in altri fondi di loro proprietà o da essi condotti, altrettante piante di olivo in luogo di quelle da abbattere, stabilendo le modalità ed il termine di reimpianto (art. 3);

7) chiunque abbatte piante di olivo, nel numero superiore a quello previsto dall'art. 1, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione, o nel caso dell'art. 3, ometta di eseguire l'impianto imposto o non rispetta le modalità e i termini fissati, è punito con la sanzione amministrativa per un importo pari al decuplo del valore delle piante abbattute, considerate però in piena produttività, come da competente relazione di stima degli organi tecnici;

8) è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta pari al doppio del minimo edittale del valore di stima di tutte le piante abbattute (Consiglio di Stato - Sez. II - n. 177/84 applicazione art n. 16 della legge 689 del 1981);

9) le piante di olivo estirpate non possono essere cedute a terzi, neanche a titolo gratuito, né trasportate senza specifica autorizzazione dell'Osservatorio malattie delle piante di Pescara, giusta l'art. 3 della legge n. 987 del 18 giugno 1931 .

Il Presidente

 

 


[1] Le presenti disposizioni non trovano più applicazione per effetto dell'art. 8 della L.R. 20 maggio 2008, n. 6.