§ 2.2.48 - L.R. 26 gennaio 1994, n. 8.
Modifiche alle L.R. 11 dicembre 1987, n. 87 (FI.R.A.).


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:26/01/1994
Numero:8


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 4 della legge regionale dell'11.12.1987, n. 87 è così modificato:
Art. 2.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.2.48 - L.R. 26 gennaio 1994, n. 8.

Modifiche alle L.R. 11 dicembre 1987, n. 87 (FI.R.A.).

(B.U. n. 6 del 17 febbraio 1994)

 

Art. 1.

     1. L'art. 4 della legge regionale dell'11.12.1987, n. 87 è così modificato:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

     3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.