§ 3.1.20 - L.R. 31 luglio 1986, n. 37.
Norme per l'applicazione del Regolamento CEE n. 797/8, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura, zootecnia
Data:31/07/1986
Numero:37


Sommario
Art. 1.  (Finalità generali).
Art. 2.  (Condizioni di ammissibilità).
Art. 3.  (Beneficiari).
Art. 4.  (Imprenditore agricolo e capacità professionale).
Art. 5.  (Piano di miglioramento materiale).
Art. 6.  (Reddito di riferimento).
Art. 7.  (Incentivi).
Art. 8.  (Garanzia fidejussoria).
Art. 9.  (Giovani agricoltori).
Art. 10.  (Aiuto alla contabilità).
Art. 11.  (Aiuti di avviamento alle associazioni di assistenza interaziendale).
Art. 12.  (Servizi di sostituzione).
Art. 13.  (Servizi di gestione).
Art. 14.  (Indennità compensativa).
Art. 15.  (Aiuti per gli investimenti collettivi).
Art. 16.  (Misure forestali).
Art. 17.  (Interventi in zone sensibili dal punto di vista ambientale).
Art. 18.  (Qualificazione professionale).
Art. 19.  (Progetti pilota).
Art. 20.  (Rendicontazione).
Art. 21.  (Servizi di sviluppo agricolo integrati).
Art. 22.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 23.  (Disposizioni generali).


§ 3.1.20 - L.R. 31 luglio 1986, n. 37.

Norme per l'applicazione del Regolamento CEE n. 797/8, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie.

(B.U. n. 20 del 16 settembre 1986)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità generali).

     La presente legge disciplina la materia di competenza regionale nell'applicazione del regolamento CEE n. 797/85 del 12 marzo 1985 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, denominato in appresso «regolamento», promuovendo: l'adeguamento ed il potenziamento delle aziende agricole, la riduzione dei costi di produzione, la riconversione e la qualificazione delle produzioni, la tenuta della contabilità agraria, l'insediamento dei giovani nelle aziende, la qualificazione professionale degli imprenditori e degli altri addetti all'agricoltura, la costituzione ed il funzionamento di associazioni, servizi ed altre azioni destinati a più aziende, con l'obiettivo di migliorare i redditi e le condizioni di vita degli operatori agricoli, nell'ambito di un riequilibrio programmato dello sviluppo dell'agricoltura e dell'assetto socio-economico del territorio regionale.

 

     Art. 2. (Condizioni di ammissibilità).

     La concessione delle provvidenze previste dalla presente legge è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni:

     a) che i piani di miglioramento materiale di cui all'art. 5 della presente legge siano in armonia con i programmi zonali o, in mancanza, con le indicazioni di politica agricola regionale;

     b) che i singoli, le aziende e le società rispondano ai requisiti richiesti dal regolamento, nonché dai successivi articoli per ogni intervento. Gli aiuti previsti dalle leggi regionali esistenti, possono essere concessi nei limiti ed alle condizioni, modalità ed importi previsti dall'art. 8 del regolamento.

TITOLO II

AIUTI PER GLI INVESTIMENTI DELLE AZIENDE AGRICOLE

 

     Art. 3. (Beneficiari).

     Possono beneficiare degli interventi di cui al titolo I del regolamento i seguenti imprenditori che esercitano l'attività agricola a titolo principale:

     a) i coltivatori diretti proprietari o affittuari, mezzadri e coloni, anche in mancanza di accordi con il concedente, enfiteuti, familiari coadiuvanti in forma stabile e permanente con il benestare del titolare;

     b) i proprietari, usufruttuari ed affittuari conduttori;

     c) le cooperative agricole costituite ai sensi della legislazione sulla cooperazione, il cui unico oggetto è la gestione di una azienda agricola e che trovansi nelle condizioni specifiche per la concessione degli aiuti che saranno fissate dalla Commissione CEE ed i cui membri abbiano tutti il requisito di imprenditore agricolo a titolo principale [1];

     d) le associazioni di coltivatori diretti, enfiteuti, coloni, loro familiari coadiuvanti in forma stabile e permanente, proprietari, usufruttuari ed affittuari conduttori;

     e) le società di persone che conducono direttamente aziende agricole di cui siano proprietarie o di cui abbiano comunque la disponibilità. Tali società devono essere costituite con atto pubblico secondo le forme di legge, avere la durata di almeno anni 6 a partire dalla data di richiesta dei benefici, prevedendo la partecipazione dei soci secondo le norme vigenti, ed essere composte da soci che abbiano tutti il requisito di imprenditore agricolo a titolo principale.

 

     Art. 4. (Imprenditore agricolo e capacità professionale).

     A sensi dell'art. 2, paragrafo 5, del Reg. CEE 797/85, è imprenditore agricolo a titolo principale colui che dedica all'attività agricola almeno il 50% del proprio tempo complessivo di lavoro e che ricava dalla medesima almeno il 50% del reddito totale risultante dalla propria posizione fiscale.

     L'attestazione è rilasciata dal Dirigente del Servizio Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura (S.I.P.A.) competente per territorio, previa istruttoria tecnico-amministrativa [1]a.

     l'attestazione ha validità per un triennio dalla data del rilascio, con l'obbligo da parte del titolare di portare a conoscenza del S.I.P.A., per i provvedimenti di competenza, gli eventuali cambiamenti delle condizioni originarie.

     Al rinnovo, alla scadenza del triennio, provvede il dirigente del S.I P.A. competente per territorio.

     I rinnovi hanno efficacia dalla data di scadenza del precedente provvedimento.

     (Omissis) [2].

     Il Consiglio regionale adotta i nuovi parametri da assumere per la determinazione dei criteri di valorizzazione del reddito proveniente dall'attività agricola e del tempo di lavoro dedicato all'attività medesima. Fino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla deliberazione consiliare n. 145/2 del 14.2.79 [3].

 

     Art. 5. (Piano di miglioramento materiale).

     L'imprenditore che intenda beneficiare delle provvidenze relative agli investimenti aziendali, deve presentare un piano di miglioramento materiale di cui all'art. 2 del regolamento, redatto secondo lo schema riportato nell'allegato 1 del Decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste del 12 settembre 1985 pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n. 223 del 21 settembre 1985 e modificato dal D.M. in data 26 settembre 1985 e pubblicato sulla G.U. n. 231 del 1 ottobre 1985.

     Eventuali successive variazioni al predetto schema di piano saranno apportate con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, e comunicate alla CEE per il tramite del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

     All'istruttoria dei Piani di Miglioramento Materiale (P.M.M.) provvede un funzionario dell'Ufficio Territoriale per l'agricoltura (U.T.A.) di livello non inferiore al 6°.

     All'approvazione dei P.M.M. provvede il dirigente del S.I.P.A., sentita la Sezione Decentrata del Comitato Agricolo, la quale è costituita come segue:

     1) un Dirigente del Settore Agricoltura, Foreste e Alimentazione, di livello non inferiore al 9°, con funzioni di Presidente;

     2) tre rappresentanti delle Organizzazioni di categoria degli Imprenditori Agricoli;

     3) tre rappresentanti delle Centrali Cooperative;

     4) tre rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali;

     5) il dirigente del S.I P.A. o un suo delegato.

     Funge da Segretario un dipendente dell'Ufficio U.T.A., di livello non inferiore al 6°.

     I rappresentanti delle Organizzazioni di Categoria, delle Centrali Cooperative e dei Sindacati dei Lavoratori agricoli dipendenti potranno assicurare la presenza alle sedute del Comitato anche con un delegato munito di delega scritta.

     Fino all'insediamento dei nuovi Comitato, svolgeranno la ordinaria attività i Comitati istituiti con precedenti decreti del Presidente della Giunta Regionale.

     I Comitati sono nominati con decreto del Presidente della Giunta a seguito di deliberazione della Giunta Regionale.

     Le funzioni amministrative per la concessione del finanziamento delle singole iniziative previste dai piani di miglioramento materia e approvati sono espletate, con atti deliberativi, dai comuni competenti per territorio sulla base dei verbali di istruttoria tecnico-amministrativa predisposti dalle U.T.A..

     I Dirigenti dei S.I.P.A. hanno compito di vigilanza sugli Uffici U.T.A. con conseguente potere sostitutivo in caso di inadempimento o di ritardo, e di coordinamento, fornendo direttive per la funzionalità e la uniformità di comportamenti.

     I Dirigenti dei S.I.P.A., per quanto di loro competenza, provvedono alla liquidazione e al pagamento dei contributi, nei limiti delle deliberazioni concessorie dei Comuni, e al rendiconto, da inviare periodicamente al Servizio Assistenza Tecnica, Informazione Socio-Economica ed Agriturismo.

     La contabilità semplificata di cui all'art. 2 del Titolo 1 del Reg. 797/85 deve comportare almeno l'individuazione dell'entrata e delle spese attraverso documenti giustificativi intesi anche come contabilità I.V.A. purché se ne ricavi un bilancio annuale concernente lo stato dell'attivo e del passivo dell'azienda agricola [4].

 

     Art. 6. (Reddito di riferimento).

     La Giunta regionale determina, entro il 30 novembre di ciascun anno, il reddito di riferimento per la concessione degli aiuti agli investimenti. Il reddito di riferimento sarà stabilito sulla base dei dati forniti dall'Istituto Centrale di Statistica e relativi alle retribuzioni medie pro-capite dei lavoratori dipendenti addetti ai settori extra agricoli, nonché al coefficiente medio di incremento nel triennio precedente con riferimento alla Regione Abruzzo. La Giunta regionale comunica al Ministero dell'Agricoltura e Foreste, entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, i livelli dei redditi di riferimento, che non potranno in nessun caso superare l'ammontare delle retribuzioni medie lorde regionali dei dipendenti appartenenti ai settori extra-agricoli.

 

     Art. 7. (Incentivi).

     In presenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 2° del Reg. CEE 797/85, gli imprenditori agricoli, i cui piani di miglioramento materiale siano stati approvati, possono beneficiare degli aiuti di cui all'art. 4 del Regolamento, qui di seguito riportati:

     a) contributo in conto capitale;

     b) concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio.

     La Giunta Regionale fissa il contributo in conto capitale nella misura massima indicata all'art. 4, paragrafo 2, del Reg. CEE 797/85 nonché dal punto 4) dell'art. 1 del Reg. CEE n. 1137/88.

     Il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti per acquisto di macchine ed attrezzature agricole e di bestiame, per le specie consentite dal Reg. CEE 797/85 e seguenti, è calcolato in semestralità per le macchine agricole ed in annualità per il bestiame, al tasso di riferimento in vigore al momento della erogazione e determinato bimestralmente con deliberazione della Giunta Regionale, a seguito della emanazione del Decreto del Ministero del Tesoro per operazioni di credito agrario di esercizio, sulla base del D.P.C.M. del 29.11.1985, che fissa i tassi minimi a carico dei soggetti beneficiari.

     Il concorso regionale è corrisposto agli Istituti di Credito ed agli Enti esercenti il credito agrario in unica soluzione, scontato all'attualità al momento della erogazione del prestito.

     Alla liquidazione del contributo in conto interessi provvede la Giunta Regionale, sulla base di nulla osta rilasciato dal competente S.I.P.A..

     Per le cooperative agricole, costituite ai sensi della legislazione sulla cooperazione, l'importo totale degli investimenti ammissibili è limitato a 360.000 ECU alle condizioni fissate dall'art. 6, paragrafi 4 e 5 del Reg. 797/85, fintanto che la Commissione CEE non adotti una decisione diversa ai sensi dell'art. 5, par. 5, dello stesso regolamento.

     Non è ammissibile a regime di aiuto, di cui all'art. 3, par. 1, del. Reg. 797/85, la costruzione ex novo, il completamento e l'ampliamento di fabbricati rurali ad uso abitazione.

     E' esclusa la concessione degli aiuti agli investimenti nel settore delle uova e degli avicoli [5].

 

     Art. 8. (Garanzia fidejussoria).

     Agli imprenditori agricoli, il cui piano di miglioramento sia stato approvato e che abbiano ottenuto il nullaosta per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi ai sensi dell'art. 7 della presente legge, ma che non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione di prestiti [6] con gli Istituti di Credito, è concessa, da parte del Fondo interbancario di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni, fideiussione per la differenza tra l'ammontare del prestito [6], compresi i relativi interessi, ed il valore cauzionale delle garanzie offerte, maggiorato del valore attualizzato del concorso negli interessi.

     Per le modalità ed i limiti della fideiussione, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

 

     Art. 9. (Giovani agricoltori).

     La Regione Abruzzo concede aiuti speciali ai giovani agricoltori, purché soddisfino le seguenti condizioni:

     - non abbiano compiuto i 40 anni di età;

     - siano al primo insediamento nella gestione o cogestione di un'azienda agricola, sia di proprietà, che a seguito di un contratto di affitto, di comodato, di delega con atto pubblico, per una durata minima di anni 9, che richieda un volume di lavoro equivalente almeno ad una ULU;

     - si insedino quali agricoltori a titolo principale in una azienda agricola, assumendone la titolarità o la contitolarità, ed acquisiscano, al più tardi entro due anni successivi al loro insediamento, una sufficiente capacità professionale, accertata sulla base dell'art. 12, terzo comma, della legge 9.5.1975, n. 153, o hanno seguito un corso di formazione professionale di cui all'art. 21 paragrafo 1 terzo trattino, del Reg. CEE 797/85;

     - che subentrino per la prima volta nella responsabilità o nella corresponsabilità giuridica, finanziaria e fiscale della gestione dell'azienda.

     Tale requisito si considera acquisito ove il giovane agricoltore abbia frequentato con esito positivo un corso di formazione complementare istituito ai sensi dell'art. 21, paragrafo uno, terzo trattino del regolamento.

     Ai giovani richiedenti sono concesse le seguenti provvidenze:

     a) un premio di primo insediamento di 10.000 ECU sotto forma di contributo una tantum, o l'equivalente sotto forma di concorso nel pagamento degli interessi;

     b) un concorso nel pagamento degli interessi del 5% per la durata di anni 15, a fronte dei prestiti contratti per coprire le spese afferenti al primo insediamento nell'azienda. E' ammessa la capitalizzazione del concorso negli interessi fino a un importo massimo di 7.500 ECU.

     Ai giovani agricoltori che, entro cinque anni dal loro primo insediamento nell'azienda agricola, presentino un piano di miglioramento ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera c) del regolamento è concesso, in aggiunta alle provvidenze di cui al comma precedente, un aiuto supplementare agli investimenti pari al 25% del contributo concesso ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2 del regolamento.

     Per la stessa azienda agricola possono beneficiare degli aiuti di primo insediamento due o più giovani che assumono congiuntamente la titolarità dell'azienda, fermo restando che l'ammontare del premio stesso resta contenuto nei limiti previsti per un solo giovane [7].

TITOLO III

ALTRE MISURE PER LE AZIENDE AGRICOLE

 

     Art. 10. (Aiuto alla contabilità).

     La Regione attua un regime di incoraggiamento per la tenuta della contabilità delle aziende agricole.

     Agli imprenditori agricoli a titolo principale [8] che ne facciano richiesta e che si impegnino a tenere una contabilità aziendale in conformità di quanto disposto dall'art. 9 del regolamento, è concesso un contributo di 1.050 ECU erogabile in quattro anni in ragione del 45% nel primo anno; del 30% nel secondo anno, del 15% nel terzo anno; del 10% nel quarto anno.

     La Regione favorisce e sostiene la costituzione di Enti, Istituti ed Associazioni per la contabilità agraria, che rispondano ai seguenti requisiti:

     a) siano costituiti da imprenditori in forma associativa;

     b) utilizzino i dati contabili nell'attività di assistenza alla gestione aziendale .

     Gli imprenditori agricoli, oltre ad avvalersi degli Enti, Istituti ed Associazioni per la contabilità agraria, potranno tenere direttamente la contabilità annuale della propria azienda, purché redigano i documenti conclusivi secondo le metodologie fissate dal centro regionale di contabilità agraria, istituito presso l'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo o dall'Istituto Nazionale di Economia Agraria [8].

     Fino a nuova disciplina delle modalità di concessione del presente aiuto, vigono quelle relative alla L.R. 12/79 stabilite con delibera consiliare n. 167/7 del 3 agosto 1979.

 

     Art. 11. (Aiuti di avviamento alle associazioni di assistenza interaziendale).

     Alle associazioni di imprenditori agricoli prevalentemente costituite da coltivatori diretti, aventi come scopo l'assistenza interaziendale ivi compreso un più razionale utilizzo delle attrezzature e degli altri mezzi tecnici, è concesso, su richiesta, un aiuto di avviamento destinato a contribuire ai costi di gestione.

     L'ammontare del contributo sarà fissato dalla Giunta regionale in base al numero degli aderenti ed all'attività svolta e comunque fino a un massimo di 15.000 ECU da ripartire in quote uguali nei primi 5 anni.

     Per ottenere il contributo le associazioni devono essere costituite dopo l'entrata in vigore del regolamento, con voto pro-capite, e secondo le modalità previste dalle leggi in materia sulle cooperative agricole, sui consorzi di difesa attiva e passiva e sulle associazioni dei produttori.

 

     Art. 12. (Servizi di sostituzione).

     La Regione Abruzzo favorisce la costituzione di associazioni agricole aventi come scopo la prestazione di servizi specializzati di sostituzione, agli imprenditori agricoli singoli od associati, nel caso di sostituzione temporanea del conduttore dell'azienda, del suo coniuge, o di un coadiuvante, per motivi di malattia, infortunio, maternità, formazione professionale, cariche elettive politiche o sindacali, ferie.

     Alle associazioni di cui sopra è concesso, su richiesta, un premio di avviamento di 12.000 ECU per unità di sostituzione occupata a tempo pieno, da ripartire in quote uguali sui primi cinque anni di effettiva ed accertata attività.

     La Giunta regionale riconosce l'idoneità alle associazioni che hanno i seguenti requisiti:

     a) sono costituite con atto pubblico ed hanno un proprio statuto approvato a maggioranza dei soci;

     b) hanno un numero di soci non inferiore a sei unità;

     c) hanno come scopo sociale anche le attività previste dall'art. 11 del regolamento;

     d) hanno una durata non inferiore a 10 anni;

     e) occupano a tempo pieno almeno un agente qualificato per i servizi che devono prestare;

     f) tengono una contabilità separata rispetto ad altra attività eventualmente svolta.

     Le associazioni così formate acquistano, con il riconoscimento di idoneità da parte della Giunta regionale e con la conseguente emanazione del relativo decreto da parte del Presidente della Giunta regionale, personalità giuridica di diritto privato.

 

     Art. 13. (Servizi di gestione).

     La Regione Abruzzo favorisce la costituzione di associazioni aventi come scopo la creazione dei servizi di gestione aziendale.

     Alle Associazioni di cui sopra è concesso, su richiesta, un premio di avviamento di 36.000 ECU [9] per unità impiegata a tempo pieno, da ripartire in quote uguali sui primi cinque anni di effettiva ed accertata attività.

     La Giunta regionale riconosce l'idoneità delle associazioni che hanno i seguenti requisiti:

     a) sono costituite con atto pubblico da almeno 6 unità ed hanno un proprio statuto approvato a maggioranza dei soci;

     b) hanno un numero di soci non inferiore a 25 unità;

     c) hanno come scopo sociale le attività previste dall'art. 12 del regolamento;

     d) hanno una durata non inferiore a 10 anni;

     e) occupano a tempo pieno almeno un agente qualificato per ogni 25 agricoltori affiliati. Per agente qualificato si intende colui che è in possesso del titolo di studio di Dottore in Scienze Agrarie e Forestali, Perito Agrario, o altro titolo equipollente, ed abbia un'esperienza di lavoro di almeno 2 anni nella gestione aziendale;

     f) tengono una contabilità separata rispetto ad altra attività eventualmente svolta.

     Le associazioni così formate acquistano, con il riconoscimento di idoneità da parte della Giunta regionale e con la conseguente emanazione del relativo decreto da parte del Presidente della Giunta regionale, personalità giuridica di diritto privato.

TITOLO IV

MISURE PER L'AGRICOLTURA DI MONTAGNA E ZONE SPECIFICHE

 

     Art. 14. (Indennità compensativa).

     Ai fini della concessione dell'indennità compensativa prevista dagli articoli 13, 14 e 15 del regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nelle leggi 10 maggio 1976, n. 352 e 1 agosto 1981, n. 423 nonché nelle leggi regionali 2 marzo 1979, n. 12, 24 dicembre 1982, n. 96 e 2 giugno 1983, n. 35.

     L'importo di detta indennità di cui all'art. 15, paragrafo 1, viene così fissato:

     - 100 ECU per UBA o ettaro, fino ai primi cinque UBA o ettaro;

     - 75 ECU per UBA o ettaro, da 6 a 10 UBA o ettaro;

     - 30 ECU per UBA o ettaro, oltre le 10 UBA o ettaro.

     L'importo totale dell'indennità compensativa per impresa non potrà superare le 35 UBA o ettaro; tale massimale per le cooperative e le società di persone, viene moltiplicato per il numero dei soci.

     La Giunta regionale, a titolo di rimborso delle spese per le funzioni tecnico-amministrative delegate alle Comunità Montane con L.R. 21 dicembre 1982, n. 96 concede un contributo annuo, non imputabile al FEOGA, in base alle pratiche evase nell'anno precedente a decorrere dal 1986; per il 1986 le domande potranno essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 15. (Aiuti per gli investimenti collettivi).

     Ai fini degli aiuti agli investimenti collettivi per la produzione di foraggi, il loro stoccaggio e la loro distribuzione per la sistemazione e l'attrezzatura di pascoli e di alpeggi sfruttati in comune, nonché degli altri interventi previsti dall'art 17 del regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella legge 10 maggio 1976, n. 352 e nella Legge regionale 2 marzo 1979, n. 12.

 

     Art. 16. (Misure forestali).

     Nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 20 del regolamento sono concessi, a favore delle aziende agricole singole ed associate, aiuti all'imboschimento delle superfici agricole e agli investimenti per il miglioramento delle superfici boscate, secondo gli indirizzi della normativa regionale vigente in materia.

 

     Art. 17. (Interventi in zone sensibili dal punto di vista ambientale).

     La Regione Abruzzo realizzerà progetti volti ad indurre o mantenere pratiche di produzione agricola compatibili con le esigenze della protezione dell'ambiente, nonché ad assicurare un reddito adeguato agli agricoltori qualora questi siano costretti a sottostare a vincoli ambientali che limitino il normale esercizio dell'impresa.

     Il regime degli aiuti, la delimitazione delle zone, gli impegni e le caratteristiche dei beneficiari verranno determinati dalla Giunta regionale la quale, sentita la III Commissione Consiliare, comunicherà al Ministero dell'Agricoltura e Foreste ed al Ministero per l'Ecologia, le disposizioni che intende adottare in applicazione dell'art. 19 del regolamento.

     La Regione Abruzzo applica il regime di aiuti di cui al titolo 5° del Reg. CEE 797 del 20 marzo 1985 come sostituito dall'art. 1 ter, punto 7, del Reg. 1760 del 15.6.1987, in conformità dei criteri di cui al relativo Decreto Ministeriale, per quanto attiene:

     a) le pratiche di produzione agricola da instaurare o da mantenere per la protezione dell'ambiente e delle risorse natura li;

     b) la zona di intervento;

     c) le regole ed i criteri che gli imprenditori agricoli debbono osservare;

     d) l'entità e la natura del premio contenuti nei limiti massimi previsti alla CEE [1]0.

TITOLO V

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEGLI OPERATORI AGRICOLI

 

     Art. 18. (Qualificazione professionale).

     La Regione Abruzzo, indipendentemente da altre azioni di formazione professionale, attua un regime di aiuti particolari attraverso l'istituzione di:

     a) corsi e tirocini di formazione e di perfezionamento professionale per imprenditori agricoli, coadiutori familiari e salariati agricoli;

     b) corsi o tirocini di formazione per dirigenti ed amministratori di associazioni dei produttori e di cooperative;

     c) corsi di formazione complementare per i giovani, ai fini dell'aiuto per il primo insediamento.

     Per lo sviluppo dei corsi suddetti, si applicano le disposizioni di cui al Titolo V, Sezione III della legge 9 maggio 1975, n. 153 ed al Titolo IV, Sezione III della L.R. 2 marzo 1979, n. 12 e quelle della Legge regionale 5 dicembre 1979, n. 63.

     Relativamente alle azioni formative di cui al punto b), la Giunta regionale definirà i contenuti e le modalità sulla base delle direttive all'uopo emanate dal comitato interregionale per la divulgazione agricola in Italia.

     Per le iniziative di cui al punto c), la Regione promuove corsi residenziali aventi per oggetto programmi integrati con riguardo, soprattutto ai problemi della moderna organizzazione e conduzione dell'impresa agricola singola ed associata. Tali corsi devono prevedere la partecipazione di almeno 20 giovani, tutti di età inferiore ai 40 anni, ed avere una durata non inferiore a 150 ore.

 

     Art. 19. (Progetti pilota).

     I progetti pilota di cui all'art. 22, punto 1, primo trattino del Regolamento, potranno anche avere per oggetto valutazione in senso globale delle attività dei relativi risultati dei servizi di sviluppo agricolo integrati. in zone e periodi di tempo determinati.

     Ai fini di tale valutazione la Giunta regionale sentita la III Commissione Consiliare, fisserà criteri e parametri sulla base di orientamenti all'uopo espressi dal Comitato interregionale per la divulgazione agricola in Italia.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINANZIARIE

 

     Art. 20. (Rendicontazione).

     La Giunta regionale fornisce al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno, la necessaria documentazione per la presentazione delle domande di rimborso al FEOGA Sezione orientamento.

     Fornisce, altresì, tutti gli elementi, le informazioni e i chiarimenti che si rendessero necessari per corrispondere a richieste delle Comunità o che, comunque, siano connesse al mantenimento dei rapporti con la Comunità Economica Europea.

     La Giunta regionale invia al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno, dettagliate relazioni sull'attività svolta, sui problemi generali e particolari presentatisi in attuazione delle misure comunitarie contenute nel regolamento.

     Fornisce, altresì, con cadenza semestrale, situazioni statistiche per l'elaborazione dei dati anche su base informatica, secondo la modulistica che sarà fornita dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

 

     Art. 21. (Servizi di sviluppo agricolo integrati).

     La Giunta regionale, d'intesa con la 3° Commissione Agricoltura, ai fini degli interventi e per le finalità previste dal regolamento, provvede direttamente o tramite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, in collegamento con le azioni previste dal Regolamento CEE n. 270/79, ad istituire e gestire servizi di sviluppo agricolo integrati comprendenti attività di assistenza tecnica, divulgazione agricola, qualificazione, formazione ed aggiornamento professionale, informazione socio-economica, sperimentazione e dimostrazione agraria.

 

     Art. 22. (Disposizioni finanziarie).

     (Omissis).

 

     Art. 23. (Disposizioni generali).

     Le funzioni amministrative relative all'applicazione della presente legge, ad eccezione di quanto previsto negli articoli nn. 4, 5 e 14, sono espletate dalla Giunta regionale, previa istruttoria effettuata dal Settore Agricoltura e dai Servizi provinciali dell'agricoltura. La Giunta regionale, attraverso le sue strutture, assume opportune iniziative per il controllo degli aiuti erogati in applicazione del regolamento.

     Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si fa riferimento al regolamento CEE 797/85 del Consiglio in data 12 marzo 1985 e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nelle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352 e successive modificazioni ed integrazioni.

     (Urgenza). - (Omissis).

 

 

 


[1] Lettera così modificata con art. 2 L.R. 6 marzo 1991, n. 7.

[1]1a Comma già modificato dall'art. 2, 4° comma della L.R. 6 marzo 1991, n. 7 e così nuovamente modificato dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 97.

[2] Comma abrogato con art. 2 L.R. 6 marzo 1991, n. 7.

[3] Articolo così modificato con art. 2 L.R. 6 marzo 1991, n. 7.

[4] Articolo così modificato con art. 2 L.R. 6 marzo 1991, n. 7.

[5] Articolo così sostituito con art. 2 L.R. 6 marzo 1991, n. 7.

[6] Parola così sostituita con art. 2 L.R. 6 marzo 1991, n. 7.

[6] Parola così sostituita con art. 2 L.R. 6 marzo 1991, n. 7.

[7] Articolo così modificato con art. 2 L.R. 6 marzo 1991, n. 7.

[8] Parole aggiunte con art. 2 L.R. 6 marzo 1991, n. 7.

[8] Parole aggiunte con art. 2 L.R. 6 marzo 1991, n. 7.

[9] Voce così sostituita con art. 2 L.R. 6 marzo 1991, n. 7.

[1]10 Comma aggiunto con art. 2 L.R. 6 marzo 1991, n. 7.