§ 3.1.14 - L.R. 24 dicembre 1982, n. 96.
Modifica alle norme sull'indennità compensativa annua in favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura, zootecnia
Data:24/12/1982
Numero:96


Sommario
Art. 1.  (Modifiche norme indennità compensativa).
Art. 2.  (Determinazione indennità compensativa).
Art. 3.  (Delega alle Comunità Montane).
Art. 4.  (Presentazione domande-istruttoria).
Art. 5.  (Ricorsi).
Art. 6.  (Liquidazione indennità compensativa: procedure).
Art. 7.  (Presentazione domande: riapertura termini).
Art. 8.  (Norma finanziaria).


§ 3.1.14 - L.R. 24 dicembre 1982, n. 96.

Modifica alle norme sull'indennità compensativa annua in favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

(B.U. Straord. del 28 dicembre 1982).

 

Art. 1. (Modifiche norme indennità compensativa).

     Ai fini della concessione dell'indennità compensativa annua in favore dell'agricoltura delle zone montane e svantaggiate ai sensi della direttiva 268/75 CEE, le norme di cui agli articoli 22 e 30 della L.R. 2 marzo 1979, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, sono modificate secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma terzo, quarto e quinto della legge 1° agosto 1981, n. 423 .

 

     Art. 2. (Determinazione indennità compensativa).

     La determinazione dell'indennità compensativa riferita agli anni 1982 e seguenti è effettuata, per zone definite dall'art. 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 268/75/CEE , in, base al numero UBA bovine, ovine o caprine al levate durante l'anno, secondo i seguenti scaglioni di ampiezza dell'allevamento:

     - per le prime 5 UBA: importo massimo di 75 ECU per ciascuna UBA;

     - per le UBA oltre le prime 5 e lino a 10: 50 ECU per ciascuna UBA;

     - per le UBA oltre le 10: importo minimo di 22 ECU per ciascuna UBA.

     L'importo totale dell'iniziativa non può tuttavia superare le 75 ECU per ettaro di superficie foraggera utilizzata dagli imprenditori beneficiari.

     Limitatamente alle zone definite dall'art. 3, paragrafo 3, della direttiva n. 268/75/CEE , ed in assenza dell'allevamento bovino, ovino e caprino, la determinazione dell'indennità compensativa viene effettuata in base alla superficie agricola utilizzata (SAU), al netto di quella destinata a foraggere, a frumento e meli, peri e peschi in coltura intensiva eccedente le 50 ore per azienda, secondo i seguenti scaglioni:

     - per i primi 5 ettari di SAU ammessa al beneficio: 50 ECU per ciascun ettaro;

     - per gli ettari oltre i primi 5 e fino a 10: 38 ECU per ciascun ettaro;

     - per gli ettari oltre i 10: importo minimo di 22 ECU per ciascun ettaro.

 

     Art. 3. (Delega alle Comunità Montane).

     Le funzioni inerenti all'istruttoria delle domande, alla concessione ed alla liquidazione dell'indennità compensativa sono delegate alle Comunità Montane della Regione.

     In caso di inadempienza da, parte delle Comunità Montane nell'esercizio delle funzioni relative all'istruttoria delle domande, l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, competente per territorio, si sostituisce per il compimento dei relativi atti.

     In caso di inadempienza delle stesse Comunità Montane nell'esercizio delle funzioni relative alla concessione ed alla liquidazione dell'indennità il Presidente della Giunta regionale, su richiesta del Componente la Giunta preposto al Settore Agricoltura, nomina con proprio decreto un Funzionario regionale appartenente all'VIII livello funzionale con funzioni di Commissario ad acta per il compimento dei provvedimenti dovuti.

 

     Art. 4. (Presentazione domande-istruttoria).

     Le domande intese ad ottenere l'indennità compensativa vanno presentate, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Comunità Montana competente per territorio di prevalente ubicazione dei terreni utilizzati dai richiedenti.

     La Giunta regionale può variare, con propria deliberazione, il predetto termine di presentazione delle domande.

     A corredo della domanda gli imprenditori interessati devono allegare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta e sottoscritta ai sensi dell'art. 20 della legge 6 gennaio 1968, n. 15 , attestante gli elementi soggettivi ed oggettivi necessari alla determinazione ed alla concessione dell'indennità.

     Appositi modelli di domanda e verbale di istruttoria saranno predisposti dagli uffici del II Dipartimento Agricoltura, Foreste ed Alimentazione della Giunta regionale.

     Entro due mesi dal termine di presentazione delle domande le Comunità Montane provvedono, sulla base della documentazione allegata, alla relativa istruttoria, ed eventuale accertamento in loco ed adottano i provvedimenti di concessione dell'indennità agli aventi titolo.

     I beneficiari dell'indennità devono figurare in appositi elenchi, facenti parte integrante della deliberazione di concessione e riportanti, per ciascun imprenditore, le generalità anagrafiche, il numero di codice, la superficie agricola utilizzata, il numero di UBA allevate, la superficie foraggera utilizzata, quella ammessa al beneficio e l'importo concesso.

     Le Comunità Montane possono procedere, in qualsiasi momento, all'effettuazione di controllo ed accertamenti aziendali a campione avvalendosi anche del personale tecnico del II Dipartimento Agricoltura Foreste ed Alimentazione per verificare eventuali difformità tra i dati dichiarati dagli imprenditori e quelli accertati e, qualora ne ricorrano gli estremi, provvederanno a rimettere verbale alla Magistratura competente.

     Il provvedimento di concessione dell'indennità compensativa, con i relativi elenchi dei beneficiari, deve essere trasmesso in copia al Settore Agricoltura del II Dipartimento della Giunta regionale nonché fatto esporre, per trenta giorni consecutivi, all'Albo pretorio di ciascun Comune interessato.

 

     Art. 5. (Ricorsi).

     Entro il termine di 20 giorni dall'avvenuta pubblicazione degli elenchi dei beneficiari dell'indennità compensativa sugli Albi pretori dei Comuni, chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso, in prima istanza, alla Comunità Montana interessata, la quale è tenuta a comunicare per iscritto le motivazioni del provvedimento adottato, oppure ad adottare gli atti necessari per la correzione di eventuali errori commessi.

     Omissis [1].

 

     Art. 6. (Liquidazione indennità compensativa: procedure).

     La Giunta regionale provvede, sulla base della delibera di concessione adottata dalle Comunità Montane ad accreditare, a queste ultime, i fondi necessari alla liquidazione dell'indennità compensativa.

     I fondi sono depositati su appositi conti correnti intestati alle singole Comunità Montane.

     Gli amministratori delle Comunità Montane assumono diretta e solidale responsabilità in ordine al vincolo di destinazione dei fondi accreditati.

     L'Istituto di credito presso il quale è effettuato il deposito dei fondi provvede al pagamento dell'indennità compensativa agli imprenditori beneficiari, su ordine emesso dalle Comunità Montane competenti.

     E' fatto obbligo agli amministratori delle stesse Comunità Montane di presentare al competente Servizio riscontro della Giunta regionale e, per conoscenza al II Dipartimento Agricoltura, foreste ed Alimentazione apposito rendiconto finale per la dimostrazione dell'utilizzo delle somme accreditate, corredato della relativa documentazione di spesa.

     E' fatto obbligo alle Comunità Montane, ad avvenuta liquidazione dell'indennità agli aventi diritto, di trasmettere allo stesso II Dipartimento della Giunta regionale gli appositi modelli, debitamente compilati, previsti ai fini della rendicontazione al Ministero dell'Agricoltura e Foreste delle somme erogate per la concessione dell'indennità compensativa.

 

     Art. 7. (Presentazione domande: riapertura termini).

     Sono riaperti i termini di presentazione delle domande per la corresponsione dell'indennità compensativa relativa al 1982.

     Le domande dovranno essere presentate non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 8. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

 


[1] Comma abrogato con articolo unico L.R. giugno 1983, n. 35.