§ 3.1.5 - L.R. 29 agosto 1977, n. 55.
Norme relative all'adeguamento del potenziale viticolo alle esigenze del mercato.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura, zootecnia
Data:29/08/1977
Numero:55


Sommario
Art. 1.      Le norme della presente legge hanno lo scopo di adeguare il potenziale viticolo alle esigenze del mercato in applicazione del regolamento CEE n. 1162/76 del Consiglio del 17 maggio 1976 e del [...]
Art. 2.      Fermo restando l'obbligo di cui al successivo art. 3 possono essere effettuati nuovi impianti di vigneti, nei comprensori delimitati ai sensi del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930, con l'impiego dei [...]
Art. 3.      Fino al 30 novembre 1978 l'impianto o il reimpianto di viti per uve da vino è subordinato ad apposita autorizzazione rilasciata dalla Giunta Regionale.
Art. 4.      Chiunque procede a nuovi impianti o reimpianti di viti, in violazione di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della presente legge, sarà obbligato ad estirpare le viti impiantate.


§ 3.1.5 - L.R. 29 agosto 1977, n. 55.

Norme relative all'adeguamento del potenziale viticolo alle esigenze del mercato.

(B.U. n. 36 del 21 settembre 1977).

 

Art. 1.

     Le norme della presente legge hanno lo scopo di adeguare il potenziale viticolo alle esigenze del mercato in applicazione del regolamento CEE n. 1162/76 del Consiglio del 17 maggio 1976 e del decreto legge 10 dicembre 1976, n. 799 convertito con modificazioni nella Legge 8 febbraio 1977, n. 17.

 

     Art. 2.

     Fermo restando l'obbligo di cui al successivo art. 3 possono essere effettuati nuovi impianti di vigneti, nei comprensori delimitati ai sensi del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930, con l'impiego dei vitigni montepulciano e sangiovese, quest'ultimo in misura non superiore al 15% della superficie da impiantare, utilizzati per ottenere il vino a denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo, nonché nuovi vigneti con l'impiego dei vitigni trebbiano d'abruzzo, trebbiano toscano e malvasia toscana, cococciola e passerina, questi ultimi tre in misura non superiore al 15% della superficie da impiantare, utilizzati per ottenere il vino a denominazione di origine controllata Trebbiano d'Abruzzo.

     Possono altresì, essere effettuati reimpianti di vigneti con l'impiego, nelle rispettive province, dei seguenti vitigni raccomandati o autorizzati:

 

 

                            PROVINCIA DI CHIETI

 

Raccomandati                                 Autorizzati

 

                                             Barbera n.

Bombino Bianco b.                            Montonico Bianco b.

Ciliegiolo n.                                Pinot Grigio g.

Cococciola b.                                Riesling Renano b.

Maiolica n.                                  Sangiovese n.

Malvasia del Chianti b.                      Sylvaner Verde b.

Merlot n.                                    Tocai Friulano b.

Montepulciano n.                             Traminer Aromatico r.

Pecorino b.                                  Trebbiano Toscano b.

Pinot Bianco b.                              Veltliner b.

                                             Regina b.

                                             Regina dei Vigneti b.

                                             Pinot Nero n.

 

                           PROVINCIA DELL'AQUILA

 

Raccomandati                                 Autorizzati

 

Bombino Bianco b.                            Mostosa b.

Ciliegiolo n.                                Riesling Italico b.

Cococciola b.                                Riesling Renano b.

Malvasia del Chianti b.                      Sangiovese n.

Montepulciano n.                             Sylvaner Verde b.

Pecorino b.                                  Tocai Friulano b.

Pinot Bianco b.                              Traminer Aromatico r.

Pinot Grigio g.                              Trebbiano Toscano b.

Pinot Nero n.                                Veltliner b.

                                             Verdicchio Bianco b.

 

                           PROVINCIA DI PESCARA

 

Raccomandati

 

Barbera n.

Bombino Bianco b.

Ciliegiolo n.

Cococciola b.

Malvasia del Chianti b.

Merlot n.

Montepulciano n.

Pinot Bianco b.

Pinot Grigio g.

Pinot Nero n.

Riesling Italico b.

Riesling Renato b.

Sangiovese n.

Sylvaner Verde b.

Tocai Friulano b.

Traminer Aromatico r.

Trebbiano Toscano b.

Veltliner b.

 

                            PROVINCIA DI TERAMO

 

Raccomandati

 

Biancame b.

Bombino Bianco b.

Ciliegiolo n.

Cococciola b.

Dolcetto n.

Malbech n.

Malvasia del Chianti b.

Merlot

Montepulciano n.

Montonico Bianco b.

Pecorino b.

Pinot Bianco b.

Pinot Grigio g

Pinot Nero n.

Riesling Italico b.

Riesling Renano b.

Sangiovese n.

Sylvaner Verde b.

Tocai Friulano b.

Traminer Aromatico r.

Trebbiano Toscano b.

Veltliner b.

 

 

     Art. 3.

     Fino al 30 novembre 1978 l'impianto o il reimpianto di viti per uve da vino è subordinato ad apposita autorizzazione rilasciata dalla Giunta Regionale.

 

     Art. 4.

     Chiunque procede a nuovi impianti o reimpianti di viti, in violazione di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della presente legge, sarà obbligato ad estirpare le viti impiantate.

     Ove il trasgressore non ottemperi a quanto disposto nel precedente comma entro il termine fissato dalla Giunta Regionale, quest'ultima provvede a far rimuovere l'impianto, ponendo a carico del trasgressore il relativo costo.

     (Urgenza). - (Omissis).