Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.6 prodotti agricoli e colture |
Data: | 10/12/1976 |
Numero: | 799 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...] |
§ 2.6.47 - D.L. 10 dicembre 1976, n. 799. [1]
Sanzioni per i trasgressori alle norme comunitarie relative all'adeguamento del potenziale viticolo alle esigenze del mercato.
(G.U. 11 dicembre 1976, n. 329).
Fino al 30 novembre 1978 l'impianto o il reimpianto di viti per uve da vinoè subordinato ad apposita autorizzazione dell'autorità regionale competente, chela rilascia con l'osservanza delle disposizioni di cui al
Qualora l'impianto o il reimpianto siano effettuati in violazione di quanto previsto nel comma precedente o non siano conformi all'autorizzazione ottenuta, la competente autorità regionale dispone rispettivamente l'estirpazione delle viti il cui impianto non sia stato autorizzato o l'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni recate dall'autorizzazione.
Ove il trasgressore non ottemperi a quanto disposto nel precedente comma entro il termine fissato dall'autorità regionale competente, quest'ultima provvede alla rimozione degli impianti, ponendo a carico del trasgressore stesso il relativo costo.
Le attribuzioni previste nei commi precedenti sono affidate alle regioni edalle provincie autonome di Trento e Bolzano.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della
[2] Articolo così sostituito dalla