§ 2.2.50 - L.R. 15 giugno 1994, n. 36.
Modifica all'art. 5 della Legge Regionale 2 agosto 1993, n. 34 (Scioglimento ARAPIS).


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:15/06/1994
Numero:36


Sommario
Art. 1.      L'art. 5, 3° comma, della L.R. 2 agosto 1993, n. 34 è sostituito dal seguente
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo


§ 2.2.50 - L.R. 15 giugno 1994, n. 36.

Modifica all'art. 5 della Legge Regionale 2 agosto 1993, n. 34 (Scioglimento ARAPIS).

(B.U. n. 27 del 19 luglio 1994)

 

Art. 1.

     L'art. 5, 3° comma, della L.R. 2 agosto 1993, n. 34 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.