§ 2.2.45 - L.R. 2 agosto 1993, n. 34.
Scioglimento dell'Azienda Regionale Abruzzese per la produzione e l'incremento della selvaggina (A.R.A.P.I.S.) e trasferimento delle funzioni


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:02/08/1993
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Funzioni.
Art. 3.  Finanziamento per l'esercizio delle funzioni delegate.
Art. 4.  Commissario Liquidatore.
Art. 5.  Trasferimento dei beni e dei rapporti giuridici.
Art. 6.  Estinzione dell'ARAPIS.
Art. 7.  Revisori dei Conti.
Art. 8.  Abrogazione di leggi regionali.
Art. 9.  Urgenza.


§ 2.2.45 - L.R. 2 agosto 1993, n. 34.

Scioglimento dell'Azienda Regionale Abruzzese per la produzione e l'incremento della selvaggina (A.R.A.P.I.S.) e trasferimento delle funzioni

amministrative alle Province.

(B.U. n. 30 del 5 agosto 1993)

 

Art. 1. Finalità.

     La Regione provvede con la presente legge allo scioglimento dell'Azienda Regionale Abruzzese per la Produzione e l'Incremento della Selvaggina (ARAPIS) ed all'attribuzione dei relativi compiti e funzioni alle Province.

 

     Art. 2. Funzioni.

     L'art. 1 della L.R. 7.6.1977, n. 24, recante «Istituzione e compiti dell'Azienda Regionale Abruzzese per la Produzione e l'Incremento della Selvaggina (ARAPIS)» è abrogato.

     Le funzioni amministrative relative al ripopolamento di selvaggina nel territorio regionale, sono esercitate, nell'ambito di ciascun territorio di competenza, dalle Province, ai sensi della legge 8.6.1990, n. 142.

 

     Art. 3. Finanziamento per l'esercizio delle funzioni delegate.

     La Regione assegna alle Province, per le finalità indicate nel precedente art. 2, il finanziamento previsto alla lett. b) dell'art. 45 della L.R. 5.12.979, n. 62 ed iscritto nel bilancio regionale al Cap. 142332 dell'esercizio corrente ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi futuri.

     La ripartizione annuale dei fondi, salva diversa indicazione in sede di attuazione della sede quadro sulla caccia 11.2.1992, n. 157, viene effettuata dalla Giunta regionale, in parti uguali, a favore delle Amministrazioni Provinciali.

 

     Art. 4. Commissario Liquidatore.

     Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, nomina Commissario liquidatore dell'ARAPIS, un funzionario della Regione in servizio presso il Settore Bilancio.

     Con il medesimo provvedimento, gli Organi, ordinari e straordinari, della Azienda sono sciolti.

     Il Commissario liquidatore, oltre alla temporanea gestione degli affari correnti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, invia alla Giunta regionale i seguenti atti:

     a) lo stato di consistenza dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'Azienda nonché la ricognizione totale dei rapporti attivi e passivi esistenti;

     b) il bilancio consuntivo finale di liquidazione.

     Il personale regionale in servizio presso l'ARAPIS, dopo gli adempimenti di competenza del Commissario liquidatore, viene riassegnato presso il Settore di provenienza.

     Al Commissario liquidatore viene corrisposta, a carico del bilancio dell'ARAPIS, l'indennità di carica prevista dall'art. 13 - commi 1 e 2 - della L.R. 22.1.92, n. 4, ridotta del 30% e facendo riferimento al Comune sede dell'Azienda medesima.

 

     Art. 5. Trasferimento dei beni e dei rapporti giuridici.

     Successivamente agli adempimenti di cui alle lett. a) e b) dell'articolo precedente, il Commissario liquidatore effettua la consegna dei beni mobiliari ed immobiliari in favore della Regione sulla base di un apposito verbale che ha valore di atto pubblico di trasferimento.

     Per quanto riguarda il regime delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle volturazioni presso i competenti Uffici dello Stato, si applicano le vigenti norme statali che disciplinano la successione dei beni pubblici alle Regioni ed agli Enti Locali Territoriali.

     L'eventuale avanzo di gestione degli esercizi pregressi risultante dal conto consuntivo finale di liquidazione, dopo il pagamento delle passività esistenti, viene riacquisito alla disponibilità della Regione e trasferito, mediante deliberazioni della Giunta Regionale, alle Province ove se ne ravvisi la necessità [1].

 

     Art. 6. Estinzione dell'ARAPIS.

     Entro 15 giorni dalla stipulazione dell'ultimo atto negoziale di sua competenza, il Commissario liquidatore ne dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale, rassegnando una relazione sull'attività svolta.

     Nei successivi 10 giorni, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara l'estinzione dell'ARAPIS.

 

     Art. 7. Revisori dei Conti.

     Allo scopo di assicurare il controllo amministrativo-contabile nella fase di liquidazione dell'ARAPIS, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, provvede, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla nomina del collegio dei Revisori dei Conti dell'ARAPIS.

     Esso è composto di tre membri scelti tra dipendenti regionali esperti in materia e dotati di specifica professionalità in campo giuridico, amministrativo e finanziario-contabile.

     Ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti compete, a carico dell'ARAPIS, il compenso mensile previsto dall'art. 1 - comma 3° della L.R. 21.5.1992, n. 36.

 

     Art. 8. Abrogazione di leggi regionali.

     La L.R. 7.6.1977, n. 24 è abrogata.

     La L.R. 24.8.1979, n. 36 è abrogata.

     La L.R. 25.7.1989, n. 62 è abrogata.

     Gli artt. 7 e 11 della L.R. 16.2.1983, n. 10 sono abrogati.

 

     Art. 9. Urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

 


[1] Comma così sostituito con art. 1 L.R. 15 giugno 1994, n. 36.