§ 2.1.41 - L.R. 31 ottobre 1986, n. 59.
Norme per favorire l'applicazione della L.R. n. 58/85 sull'organizzazione della struttura amministrativa regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:31/10/1986
Numero:59


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione temporanea dei responsabili delle Unità Operative e dei Dirigenti di Ufficio e di Servizio).
Art. 2.  (Rettifiche ed integrazioni dell'art. 35 della L.R. 21 maggio 1985, n. 58).
Art. 3.  (Onere finanziario).


§ 2.1.41 - L.R. 31 ottobre 1986, n. 59.

Norme per favorire l'applicazione della L.R. n. 58/85 sull'organizzazione della struttura amministrativa regionale.

(B.U. n. 29 del 22 dicembre 1986)

 

Art. 1. (Sostituzione temporanea dei responsabili delle Unità Operative e dei Dirigenti di Ufficio e di Servizio).

     Nei casi di assenza dei responsabili delle Unità Operative Organiche, dei Dirigenti di Ufficio e dei Dirigenti della 2° qualifica dirigenziale, ove non sia possibile affidare le relative funzioni a personale di pari qualifica sprovvisto di incarichi, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza, nel rispetto delle procedure fissate dagli artt. 19 e 21 della L.R. 21 maggio 1985, n. 58, provvede alla sostituzione temporanea degli interessati con dipendenti inquadrati, rispettivamente nella 7° qualifica funzionale, nella 8° qualifica funzionale e nella 1° dirigenziale, di norma assegnati alla stessa struttura organizzativa, purché in possesso di profilo professionale pertinente alle funzioni da attribuire.

     Qualora l'assenza sia inferiore a due mesi, la sostituzione non dà luogo ad alcuna variazione del trattamento economico; nei casi in cui l'assenza, esclusa quella per congedo ordinario, si protragga oltre i due mesi per un periodo anche non continuativo nell'arco dello stesso anno, la sostituzione provvisoria dà diritto all'erogazione di un assegno personale non pensionabile commisurato ai mesi di effettivo esercizio della funzione, pari all'indennità prevista dall'art. 33 della Legge regionale n. 35/1984 per la qualifica superiore diminuita dell'indennità relativa alla qualifica di appartenenza, se percepita. Il dirigente sostituito conserva la titolarità dell'incarico senza percepire la relativa indennità.

     Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in caso di vacanza di posti in organico, a condizione che siano state avviate le procedure concorsuali per la copertura degli stessi e fino alla loro conclusione per un periodo non superiore ad un anno.

     Relativamente alla 2° qualifica dirigenziale le stesse disposizioni riguardano esclusivamente i posti che si rendono vacanti dopo l'espletamento delle selezioni previste dagli artt. 36 e seguenti della L.R. n. 58/1985.

 

     Art. 2. (Rettifiche ed integrazioni dell'art. 35 della L.R. 21 maggio 1985, n. 58).

     (Omissis) [1].

     I provvedimenti di conferma delle funzioni di direzione emessi in attuazione dell'art. 35 della L.R. n. 58/85 cessano di avere efficacia alla data di decorrenza dell'affidamento delle funzioni a regime ed in ogni caso alla scadenza del novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. (Onere finanziario).

     (Omissis).

 

 

 


[1] Comma che rettifica l'art. 35 L.R. 21 maggio 1985, n. 58.