§ 2.1.25 - L.R. 7 luglio 1982, n. 39.
Disposizioni di attuazione dell'art. 51 della legge regionale 3 dicembre 1979, n. 60.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:07/07/1982
Numero:39


Sommario
Art. 1.      In sede di concreta applicazione dell'art. 51 della legge regionale 3 dicembre 1979, n. 60 e dell'allegata tabella B al personale inquadrato secondo le norme della legge regionale 2 agosto 1973, [...]
Art. 2.  (Urgenza).


§ 2.1.25 - L.R. 7 luglio 1982, n. 39.

Disposizioni di attuazione dell'art. 51 della legge regionale 3 dicembre 1979, n. 60.

(B.U. n. 29 del 20 luglio 1982).

 

Art. 1.

     In sede di concreta applicazione dell'art. 51 della legge regionale 3 dicembre 1979, n. 60 e dell'allegata tabella B al personale inquadrato secondo le norme della legge regionale 2 agosto 1973, n. 32 e successive modificazioni e integrazioni, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

     Ai fini della corrispondenza delle carriere di provenienza alle qualifiche funzionali regionali valgono le qualificazioni formali degli ordinamenti di provenienza, nonché quelle effettuate dalla Regione in sede di applicazione della legge regionale 2 agosto 1973, n. 32 e successive modificazioni e integrazioni.

     Ai fini dell'individuazione delle qualifiche terminali delle carriere esecutive e di concetto si considerano le qualifiche terminali, anche conseguite in applicazione dell'art. 68 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 previste nello sviluppo di carriera degli ordinamenti di provenienza, purché la carriera si articoli in almeno tre qualifiche. Ove l'ordinamento di provenienza preveda meno di tre qualifiche, per l'equiparazione della posizione di provenienza alle qualifiche terminali, necessita che il dipendente abbia maturato nella carriera di provenienza, alla data dell'1 novembre 1973, almeno otto anni di servizio.

     Ai fini dell'attribuzione al personale proveniente da Enti diversi dallo Stato delle qualifiche terminali, ai sensi dell'art. 68 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 - sempreché ne spettano i benefici - nel caso di carriere articolate in numero di qualifiche pari o superiori al numero di quelle delle corrispondenti carriere statali di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, le qualifiche intermedie si ritengono unificate secondo i criteri di fusione previsti dal D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

     Le qualifiche terminali delle carriere diverse dalle direttive si intendono comunque raggiunte da parte del personale che, alla data del 1 novembre 1973, abbia maturato nella carriera l'anzianità di almeno otto anni di servizio, ridotta ad anni sette per il personale della carriera di concetto appartenente ai ruoli tecnici.

     Le anzianità pregresse maturate all'1 novembre 1973 si determinano secondo i criteri di cui all'art. 74 della legge 2 agosto 1973, n. 32 e successive modificazioni e integrazioni, con le limitazioni previste dal 2° e 3° comma dell'art. 41 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

 

     Art. 2. (Urgenza).

     (Omissis).