§ 1.4.23 - L.R. 19 dicembre 2007, n. 44.
Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell’iniziativa legislativa.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 informazione, partecipazione, iniziativa popolare
Data:19/12/2007
Numero:44


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Indizione del referendum e soggetti legittimati alla richiesta
Art. 3.  Limiti di ammissibilità
Art. 4.  Presentazione della richiesta di referendum
Art. 5.  Quesito referendario
Art. 6.  Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme
Art. 7.  Raccolta e autenticazione delle firme
Art. 8.  Esame preventivo sulla ricevibilità della richiesta di referendum
Art. 9.  Ricevibilità della richiesta di referendum
Art. 10.  Acquisizione del parere sull’ammissibilità e sulla procedibilità del referendum
Art. 11.  Ammissibilità e procedibilità del referendum abrogativo
Art. 12.  Richiesta del referendum da parte dei consigli provinciali o comunali
Art. 13.  Indizione del referendum
Art. 14.  Concentrazione di istanze referendarie
Art. 15.  Norme di raccordo del procedimento referendario regionale con quello nazionale
Art. 16.  Sospensione del referendum
Art. 17.  Abrogazione intervenuta prima dello svolgimento del referendum
Art. 18.  Disciplina della votazione
Art. 19.  Ufficio centrale circoscrizionale e regionale - Ufficio elettorale di sezione
Art. 20.  Svolgimento del referendum
Art. 21.  Operazioni di scrutinio
Art. 22.  Validità del referendum. Adempimenti degli Uffici centrali circoscrizionali e dell’Ufficio centrale regionale
Art. 23.  Proclamazione del risultato
Art. 24.  Osservazioni e reclami
Art. 25.  Deliberazione e indizione del referendum per l’istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni e denominazioni
Art. 26.  Limiti
Art. 27.  Ammissibilità
Art. 28.  Indizione
Art. 29.  Rinvio
Art. 30.  Esito del referendum e adempimenti conseguenti
Art. 31.  Oggetto del referendum consultivo
Art. 32.  Richiesta di referendum consultivo e ammissibilità
Art. 33.  Indizione del referendum consultivo
Art. 34.  Procedimento
Art. 35.  Esito del referendum ed efficacia
Art . 35 bis. (Accorpamento consultazioni elettorali e referendarie)
Art. 36.  Titolari del diritto di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali
Art. 37.  Requisiti
Art. 38.  Assistenza ai titolari del diritto di iniziativa legislativa
Art. 39.  Esercizio dell’iniziativa popolare
Art. 40.  Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme
Art. 41.  Raccolta e autenticazione delle firme
Art. 42.  Esame preventivo sulla ricevibilità del progetto di legge
Art. 43.  Ricevibilità del progetto di legge
Art. 44.  Ammissibilità del progetto di legge
Art. 45.  Assegnazione alla Commissione consiliare competente
Art. 46.  Iniziativa legislativa degli enti locali
Art. 47.  Sospensione per scadenza o scioglimento anticipato del Consiglio regionale
Art. 48.  Contributo per l’autenticazione delle firme
Art. 49.  Rimborso di spese
Art. 50.  Norma finanziaria
Art. 51.  Norma transitoria
Art. 52.  Abrogazione
Art. 53.  Entrata in vigore


§ 1.4.23 - L.R. 19 dicembre 2007, n. 44.

Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell’iniziativa legislativa.

(B.U. 21 dicembre 2007, n. 10 Straord.)

 

TITOLO I

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità

1. La presente legge, in attuazione dello Statuto, disciplina la richiesta, l’indizione e lo svolgimento del referendum abrogativo e consultivo, nonché le modalità di esercizio dell’iniziativa delle leggi regionali.

 

TITOLO II

 

Capo II

Richiesta di referendum abrogativo

 

     Art. 2. Indizione del referendum e soggetti legittimati alla richiesta

1. Ai sensi dell’articolo 75 dello Statuto, il referendum per l’abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento regionale, di un atto amministrativo generale o di programmazione è indetto quando lo richiedono un cinquantesimo degli elettori, calcolati sulla base del numero totale di essi accertato nell’ultima revisione delle liste elettorali per l’elezione del Consiglio regionale in carica, oppure più Consigli comunali che rappresentano almeno un quinto degli abitanti della Regione, secondo i dati dell’ultimo censimento ufficiale, o due Consigli provinciali.

 

     Art. 3. Limiti di ammissibilità

1. Ai sensi dell’art. 76 dello Statuto, non possono essere sottoposte a referendum abrogativo:

a) le norme dello Statuto;

b) le leggi previste dal Titolo II dello Statuto;

c) le leggi tributarie e di bilancio;

d) le norme e gli atti che costituiscono adempimento di obblighi costituzionali, internazionali o europei della Regione o di adempimento di obblighi legislativamente necessari.

2. I regolamenti e gli atti amministrativi meramente esecutivi di leggi regionali non possono essere sottoposti a referendum se la proposta non riguarda anche le relative norme legislative.

3. L’iniziativa referendaria non può essere esercitata nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla elezione del Consiglio regionale.

4. Non può formare oggetto di iniziativa referendaria un quesito già dichiarato inammissibile, se non è trascorso almeno un anno dalla dichiarazione di inammissibilità.

 

     Art. 4. Presentazione della richiesta di referendum

1. Al fine di esercitare l’iniziativa referendaria abrogativa, almeno tre elettori della Regione, che assumono la qualità di promotori della raccolta, depositano all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:

a) il testo del quesito referendario, formulato ai sensi dell’articolo 5, su fogli recanti in calce le firme dei promotori autenticate a norma dell’articolo 7;

b) una relazione illustrativa della proposta di referendum abrogativo;

c) i certificati comprovanti l’iscrizione dei promotori nelle liste elettorali di un Comune della Regione;

d) i fogli da vidimare, occorrenti per la raccolta delle firme necessarie alla consultazione referendaria che si intende promuovere, contenenti le indicazioni di cui all’articolo 6, comma 1.

2. All’atto del deposito i promotori indicano i nomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax di tre soggetti, che possono essere i promotori stessi o altri, che assumono la funzione di delegati, i quali:

a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento referendario;

b) intervengono nelle fasi del procedimento referendario;

c) esercitano le azioni, i ricorsi ed ogni altra iniziativa a tutela del referendum. In mancanza di precisazioni diverse, da riportarsi nel verbale di cui al comma 5, i delegati possono agire disgiuntamente.

3. Le eventuali comunicazioni ai delegati sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di urgenza sono effettuate via telefax o per via telematica, assicurando il ricevimento della comunicazione.

4. Un Dirigente regionale designato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale o un funzionario da lui delegato svolge la funzione di responsabile del procedimento.

5. Il responsabile del procedimento di cui al comma 4 redige verbale della presentazione della richiesta di referendum, facente fede del giorno e dell’ora dell’avvenuto deposito. Il verbale, nel quale si dà conto delle indicazioni di cui al comma 2, è sottoscritto dai promotori e dal responsabile. Ai promotori è rilasciata copia del verbale.

6. Il responsabile del procedimento di cui al comma 4, entro due giorni lavorativi dal deposito, invia copia del verbale al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e al Presidente del Collegio regionale per le garanzie statutarie.

 

     Art. 5. Quesito referendario

1. Il quesito referendario, che si intende sottoporre a referendum abrogativo, consiste nella formula: "volete che sia abrogato/a ..." seguita dalla indicazione della data, numero e titolo della legge, regolamento o atto amministrativo sul quale è richiesto il referendum.

2. Il quesito referendario per l’abrogazione parziale di una legge, di un regolamento, di un atto amministrativo indica, oltre agli elementi di cui al comma 1, anche il numero dell’articolo o degli articoli, oppure le parti dell’atto amministrativo sui quali è richiesto il referendum.

3. Il quesito referendario per l’abrogazione parziale di uno o più articoli di legge o di regolamento o di una o più parti di atto amministrativo, indica, oltre agli elementi di cui ai commi 1 e 2, anche il comma e il testo letterale delle disposizioni delle quali è richiesta l’abrogazione.

4. Il quesito referendario contiene la sintesi dell’oggetto del referendum per favorire la chiarezza e l’univocità del quesito. La sintesi, che forma parte integrante del quesito, è premessa alla formula di cui al comma 1.

5. Il quesito referendario è formulato in termini semplici e chiari. Possono costituire oggetto della stessa richiesta di referendum anche disposizioni contenute in diversi atti legislativi, regolamentari o amministrativi, nel rispetto dei criteri di omogeneità e coerenza.

 

     Art. 6. Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme

1. Le firme per la richiesta di referendum popolare sono raccolte esclusivamente su fogli di carta semplice di dimensione uguale a quelli della carta bollata, firmati e vidimati a norma del comma 2. Ciascun foglio da vidimare contiene, stampato in epigrafe, il testo del quesito referendario come determinato dall’articolo 5.

2. Entro venti giorni dal deposito del verbale di cui al comma 5 dell’articolo 4, il responsabile del procedimento di cui al comma 4 dell’articolo 4:

a) procede alla vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme. A tal fine appone su ciascun foglio il numero d’ordine, il timbro, la data e la propria firma;

b) dà notizia dell’avvenuta vidimazione ai delegati di cui al comma 2 dell’articolo 4, uno almeno dei quali provvede al ritiro dei fogli.

3. Delle operazioni di consegna dei fogli vidimati è redatto processo verbale sottoscritto dai delegati e dal responsabile del procedimento.

 

     Art. 7. Raccolta e autenticazione delle firme

1. La richiesta di referendum viene effettuata dall’elettore mediante l’apposizione della propria firma sul foglio vidimato di cui all’articolo 6. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo chiaro e leggibile, il nome e il cognome per esteso, il luogo e la data di nascita ed il Comune della Regione nelle cui liste elettorali l’elettore è iscritto, nonché gli estremi del documento di riconoscimento. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono nulle.

2. Le firme non possono essere raccolte su fogli separati da quelli su cui è stampato il quesito referendario.

3. Le firme sono autenticate da uno dei soggetti indicati dall’articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), come modificato dall’articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120 (Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale), o dai Consiglieri regionali che dichiarano la loro disponibilità al Presidente del Consiglio regionale.

4. L’autenticazione reca l’indicazione della data in cui è effettuata; può essere unica per tutte le firme apposte su ciascun foglio e, in questo caso, indica il numero delle firme complessivamente autenticate.

5. Il pubblico ufficiale che procede all’autenticazione dà atto della manifestazione di volontà dell’elettore analfabeta o impossibilitato ad apporre la propria firma.

6. L’iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione è comprovata dai relativi certificati, anche collettivi, dei sottoscrittori o da dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

 

     Art. 8. Esame preventivo sulla ricevibilità della richiesta di referendum

1. Le sottoscrizioni per la presentazione della richiesta di referendum sono raccolte ed autenticate, a pena di nullità, entro i centoventi giorni successivi alla data di vidimazione del foglio vidimato col numero uno.

2. Entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, a pena di decadenza, almeno uno dei delegati di cui al comma 2 dell’articolo 4 deposita presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale i fogli contenenti le firme unitamente ai certificati o alle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 6 dell’articolo 7. La decadenza è dichiarata d’ufficio dal responsabile del procedimento ed è comunicata ai delegati.

3. Il responsabile del procedimento di cui al comma 4 dell’articolo 4 redige processo verbale in cui dà atto dell’avvenuto deposito e raccoglie le dichiarazioni dei depositanti, rese sotto la loro responsabilità, in ordine:

a) al numero delle firme raccolte entro il termine di cui al comma 1 e depositate;

b) alla regolarità delle autenticazioni delle firme;

c) alla regolarità e al numero delle certificazioni allegate;

d) alla assenza di firme doppie.

4. Entro quaranta giorni dal deposito di cui al comma 2 il responsabile del procedimento verifica:

a) se il numero delle firme dichiarate dai depositanti corrisponde a quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati e se tali firme sono pari a quelle di un cinquantesimo degli elettori, calcolato ai sensi dell’articolo 2;

b) se le firme di almeno un cinquantesimo degli elettori, calcolato ai sensi dell’articolo 2, risultano raccolte entro il termine di cui al comma 1;

c) se le firme di almeno un cinquantesimo degli elettori, calcolato ai sensi dell’articolo 2, sono autenticate secondo quanto disposto dall’articolo 7;

d) se le firme di almeno un cinquantesimo degli elettori, calcolato ai sensi dell’articolo 2, sono corredate del certificato di iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali di un Comune della Regione o delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 6 dell’articolo 7.

5. Il responsabile del procedimento dichiara nulle le firme:

a) prive delle indicazioni di cui al comma 1 dell’articolo 7, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto dalla stessa norma;

b) autenticate oltre il termine di cui al comma 1;

c) non regolarmente autenticate, o non corredate della certificazione d’iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione o della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 6 dell’articolo 7.

6. Il responsabile del procedimento redige verbale in cui si dà atto del risultato dei riscontri effettuati a norma dei commi 4 e 5 e delle loro conseguenze. Il verbale è trasmesso al Collegio regionale per le garanzie statutarie ed è comunicato ai delegati di cui al comma 2 dell’articolo 4.

 

     Art. 9. Ricevibilità della richiesta di referendum

1. Entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 6 dell’articolo 8 e sulla base dei dati in esso contenuti, il Collegio regionale per le garanzie statutarie delibera sulla ricevibilità della richiesta di referendum abrogativo.

2. La richiesta di referendum abrogativo è dichiarata irricevibile in caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 8.

3. La deliberazione di cui al comma 1 è trasmessa in copia, entro cinque giorni dalla data di adozione, a cura del Presidente del Collegio regionale per le garanzie statutarie, ai delegati di cui al comma 2 dell’articolo 4, al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Regione.

 

     Art. 10. Acquisizione del parere sull’ammissibilità e sulla procedibilità del referendum

1. Entro quarantacinque giorni dal deposito della deliberazione di ricevibilità della richiesta di referendum di cui all’articolo 9, il Collegio regionale per le garanzie statutarie esprime parere motivato sull’ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo in base:

a) al rispetto dei limiti di cui all’articolo 3;

b) alla chiarezza ed univocità della formulazione del quesito, per consentire la consapevole scelta degli elettori, nonché all’omogeneità ed alla coerenza delle disposizioni oggetto del quesito, a norma dell’articolo 5.

2. Il Presidente del Collegio per le garanzie statutarie comunica ai delegati di cui al comma 2 dell’articolo 4, con almeno cinque giorni di anticipo, la data della riunione per la verifica sull’ammissibilità del quesito referendario. I delegati hanno diritto di intervenire alla riunione per illustrare il quesito referendario e possono produrre relazioni e documenti del cui esame il Collegio dà conto nella propria decisione. Il Collegio può convocare in ogni momento i delegati per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione. Ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali dei Comuni della Regione può presentare al Collegio le proprie osservazioni in ordine al quesito presentato e alla sua ammissibilità.

3. Il Collegio regionale per le garanzie statutarie verifica, altresì, se successivamente alla presentazione della richiesta di referendum di cui all’articolo 4:

a) è intervenuta l’abrogazione, totale o parziale, della legge, del regolamento regionale, dell’atto amministrativo generale o di programmazione oggetto del referendum;

b) l’abrogazione, totale o parziale, di cui alla lettera a) è accompagnata da altra disciplina della stessa materia.

4. In caso di abrogazione totale della disciplina sottoposta a referendum, il Collegio esprime parere motivato sull’improcedibilità del referendum.

5. In caso di abrogazione parziale della disciplina sottoposta a referendum, il Collegio verifica se le disposizioni rimaste in vigore possono essere comunque sottoposte a referendum e procede alla eventuale modificazione del quesito. A tal fine il Collegio acquisisce, con le modalità di cui al comma 2, il parere e le osservazioni dei delegati.

6. In caso di abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, il Collegio riscontra se la nuova normativa ha modificato i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente o i contenuti essenziali dei singoli precetti. A tal fine acquisisce, con le modalità di cui al comma 2, il parere e le osservazioni dei delegati.

7. Se dal riscontro risulta che le disposizioni di cui al comma 5 rimaste in vigore o la nuova normativa di cui al comma 6 modificano sostanzialmente la disciplina preesistente, il Collegio esprime parere motivato sull’improcedibilità del referendum.

8. Se dal riscontro risulta che le disposizioni di cui al comma 5 rimaste in vigore o la nuova normativa di cui al comma 6 non modificano sostanzialmente la disciplina preesistente, il Collegio esprime parere sulla procedibilità del referendum e modifica, per quanto necessario, il quesito referendario.

9. Il Presidente del Collegio comunica, entro cinque giorni dall’adozione, i pareri di cui ai commi 1, 4, 7 e 8 al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e ai delegati di cui all’articolo 4, comma 2.

 

     Art. 11. Ammissibilità e procedibilità del referendum abrogativo

1. Il Consiglio Regionale, sulla base dei pareri di cui ai commi 1, 4, 7 e 8 dell’articolo 10, delibera sull’ammissibilità e sulla procedibilità del referendum.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è trasmessa al Presidente della Regione che, entro dieci giorni, ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 12. Richiesta del referendum da parte dei consigli provinciali o comunali

1. La richiesta del referendum da parte dei Consigli provinciali o comunali di cui all’articolo 2 contiene l’indicazione dei Consigli provinciali o comunali proponenti, della data delle rispettive deliberazioni e dei nomi dei delegati di cui al comma 2 dell’articolo 4. La richiesta è sottoscritta dai delegati ed è corredata da copia delle deliberazioni di cui al comma 2, sottoscritte dal Presidente di ciascun Consiglio provinciale o dal Sindaco di ciascun Consiglio comunale.

2. Le deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali contenenti il quesito referendario, come determinato dall’articolo 5, sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e sono trasmesse dai Presidenti delle province o dai Sindaci dei Comuni interessati all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per l’inoltro al Collegio regionale per le garanzie statutarie.

3. Il Collegio regionale per le garanzie statutarie valuta la ricevibilità ed esprime parere sull’ammissibilità e sulla procedibilità del quesito referendario, secondo quanto disposto dall’articolo 2, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1.

 

Capo III

Indizione, svolgimento del referendum e proclamazione dei risultati

 

     Art. 13. Indizione del referendum

1. I referendum abrogativi si svolgono in una tornata annuale. Il Presidente della Regione decreta entro il 15 marzo di ogni anno l’indizione dei referendum con riferimento alle deliberazioni di procedibilità e di ammissibilità pervenute entro il 15 febbraio, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica tra il 15 aprile e il 30 giugno.

2. Il decreto di cui al comma 1 indica la data di svolgimento del referendum e riporta, per ogni referendum, i quesiti da sottoporre agli elettori.

3. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo, è notificato al Presidente della Corte d’appello dell’Aquila ed è comunicato ai Sindaci dei Comuni della Regione.

4. Almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione, i Sindaci dei Comuni della Regione provvedono a dare notizia agli elettori della indizione del referendum mediante appositi manifesti, che riportano integralmente il testo del quesito sottoposto a referendum.

5. Se nel corso dell’anno sono indetti referendum nazionali, il Presidente della Regione, previa intesa con il Ministro dell’Interno, può indire, con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4, i referendum regionali per la stessa data di svolgimento dei referendum nazionali, modificando quella eventualmente già fissata, anche al di fuori del periodo previsto dal comma 1. In tal caso restano valide, per quanto possibile, le operazioni già effettuate dalla Regione e dai Comuni per lo svolgimento del referendum.

 

     Art. 14. Concentrazione di istanze referendarie

1. Con il decreto di cui al comma 1 dell’articolo 13, il Presidente della Regione, su conforme parere del Collegio regionale per le garanzie statutarie, dispone la concentrazione in un unico referendum delle istanze che presentano uniformità o analogia di materia.

2. Il Presidente della Regione, su conforme parere del Collegio regionale per le garanzie statutarie, apporta al testo delle istanze da concentrare le correzioni eventualmente necessarie od opportune per rendere chiaro il quesito da porre agli elettori.

3. Il Collegio esprime i pareri di cui ai commi 1 e 2 entro dieci giorni dalla richiesta del Presidente della Regione.

 

     Art. 15. Norme di raccordo del procedimento referendario regionale con quello nazionale

1. Quando le consultazioni sui referendum abrogativi regionali si effettuano contestualmente a quelle relative ai referendum nazionali, si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa del popolo) e successive modificazioni e integrazioni, e dal presente articolo.

2. Le operazioni di scrutinio concernenti i referendum abrogativi regionali sono effettuate al termine delle operazioni di scrutinio concernenti i referendum nazionali. Con decreto del Presidente della Regione, nel rispetto dei principi di economicità, di celerità e di accuratezza delle operazioni di spoglio, sono stabiliti l’ordine ed i tempi dello scrutinio per i referendum regionali.

3. Le operazioni relative ai referendum regionali si considerano, ai fini degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione, come operazioni aggiuntive. Gli onorari riferiti a tali operazioni sono a carico della Regione.

 

     Art. 16. Sospensione del referendum

1. Le operazioni e le attività regolate dal presente Capo, relative alla indizione, allo svolgimento e alla proclamazione dei risultati, sono sospese:

a) nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio regionale;

b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all’elezione del nuovo Consiglio regionale;

c) [nei tre mesi antecedenti e nei tre mesi successivi alla data fissata per le elezioni politiche o amministrative di almeno la metà dei Comuni o delle Province della Regione] [1].

2. Il Presidente della Regione, con decreto pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo, rinvia i referendum abrogativi già indetti alla prima tornata utile per una domenica compresa in uno dei periodi di cui al comma 1 dell’art. 13.

 

     Art. 17. Abrogazione intervenuta prima dello svolgimento del referendum

1. Se prima della data di svolgimento del referendum interviene l’abrogazione totale della disciplina sottoposta a referendum, il Presidente della Regione dichiara con decreto che il referendum non ha più luogo.

2. In caso di abrogazione parziale della disciplina sottoposta a referendum, il Presidente della Regione, su conforme parere del Collegio regionale per le garanzie statutarie, stabilisce con decreto se la consultazione referendaria ha ugualmente luogo con riferimento alle disposizioni rimaste in vigore, ovvero se il referendum non ha più luogo.

3. In caso di abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, il Presidente della Regione, su conforme parere del Collegio regionale per le garanzie statutarie, stabilisce, con decreto, se la consultazione ha ugualmente luogo e quali sono le disposizioni oggetto del referendum. A tali effetti, se la nuova normativa non modifica i princìpi ispiratori della disciplina preesistente o i contenuti essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettua solo o anche sulle nuove disposizioni.

4. Il Presidente della Regione, se ritiene che nei casi di cui ai commi 2 e 3, il referendum ha comunque luogo, provvede con il decreto di indizione del referendum e su conforme parere del Collegio regionale per le garanzie statutarie, alla riformulazione del quesito referendario.

5. Il Collegio regionale per le garanzie statutarie esprime i pareri di cui ai commi 2, 3 e 4 entro venti giorni dalla richiesta del Presidente della Regione.

6. I decreti di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 sono pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

 

     Art. 18. Disciplina della votazione

1. Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

2. La votazione si svolge in una sola giornata a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

3. L’elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni per sezioni elettorali e la scelta di luoghi di riunione sono regolati secondo quanto previsto dalla legge regionale 19 marzo 2002, n. 1 (Disposizioni sulla durata degli Organi e sull’indizione delle elezioni regionali) e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 19. Ufficio centrale circoscrizionale e regionale - Ufficio elettorale di sezione

1. Per gli Uffici centrali circoscrizionali e l’Ufficio centrale regionale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108. A tal fine il Presidente della Regione promuove con i competenti organi dello Stato le forme di collaborazione ritenute più idonee.

2. In ciascuna sezione elettorale è costituito un Ufficio elettorale di sezione, composto di un presidente, di tre scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.

 

     Art. 20. Svolgimento del referendum

1. Le schede per il referendum, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla Giunta regionale e hanno le caratteristiche determinate dalla Giunta regionale, in conformità a quanto stabilito dalla L. 25 maggio 1970, n. 352 e successive modifiche e integrazioni.

2. Le schede contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, così come determinato dall’articolo 5 letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, cui seguono, bene in evidenza, le due risposte proposte alla scelta dell’elettore: "Si all’abrogazione", "No all’abrogazione".

3. In caso di svolgimento contestuale di più referendum, all’elettore sono consegnate, per la votazione, tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto.

4. L’elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

5. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 7.00 della domenica individuata dal decreto di indizione di cui all’articolo 13 e terminano alle ore 22.00 della medesima domenica.

 

     Art. 21. Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio si svolgono secondo gli orari, il calendario e le modalità indicati nel decreto di indizione di cui all’articolo 13.

2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli Uffici elettorali di sezione, nonché alle operazioni degli Uffici centrali circoscrizionali e dell’Ufficio centrale regionale possono assistere, previa richiesta:

a) un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati nel Consiglio regionale;

b) un rappresentante dei sottoscrittori del referendum, indicato dai delegati di cui al comma 2 dell’articolo 4 con dichiarazione scritta su carta libera ed autenticata a norma del comma 3 dell’articolo 7.

3. I rappresentanti di partiti o gruppi politici sono designati da persona munita di mandato, autenticato a norma del comma 3 dell’articolo 7, del Segretario provinciale o regionale del relativo partito o gruppo politico, rispettivamente per assistere alle operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale o dell’Ufficio centrale regionale.

4. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l’Ufficio elettorale di sezione osserva, per gli scrutini, l’ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dal decreto di indizione di cui all’articolo 13.

5. Nel caso previsto dal comma 4, delle operazioni compiute dagli Uffici centrali circoscrizionali e dagli Uffici elettorali di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati sono riportati distintamente per ciascun referendum.

 

     Art. 22. Validità del referendum. Adempimenti degli Uffici centrali circoscrizionali e dell’Ufficio centrale regionale

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti gli Uffici elettorali di sezione della provincia, l’Ufficio centrale circoscrizionale dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum nella provincia, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati.

2. Delle operazioni di cui al comma 1 è redatto verbale in due esemplari, dei quali uno resta depositato presso il Tribunale e l’altro viene subito inviato, unitamente alla documentazione trasmessa dagli Uffici elettorali di sezione, all’Ufficio centrale regionale.

3. I delegati di cui al comma 2 dell’articolo 4 possono prendere cognizione e fare copia dell’esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del Tribunale.

4. L’Ufficio centrale regionale, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici centrali circoscrizionali e i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all’accertamento della partecipazione alla votazione degli aventi diritto e alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari.

5. La proposta soggetta a referendum abrogativo è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

6. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale regionale è redatto verbale in due esemplari, dei quali uno resta depositato presso l’Ufficio centrale regionale e l’altro è trasmesso al Presidente della Regione, per la successiva proclamazione.

 

     Art. 23. Proclamazione del risultato

1. Il Presidente della Regione, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 6 dell’articolo 22, con decreto pubblicato immediatamente nel Bollettino Ufficiale della Regione, proclama l’esito del referendum.

2. Se il risultato delle votazioni è favorevole all’abrogazione, il Presidente della Regione con il decreto di cui al comma 1 dichiara altresì l’abrogazione della disposizione sottoposta a referendum, la quale ha effetto a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione.

3. Il Presidente della Regione, sentita la Giunta, può ritardare, con il decreto di cui al comma 1, indicandone espressamente i motivi, l’efficacia dell’abrogazione per un termine non superiore a centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

4. Se il risultato del referendum è contrario all’abrogazione, il Presidente della Regione, con il decreto di cui al comma 1, ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5. La proposta di referendum respinta non può essere ripresentata se non sono trascorsi cinque anni dalla data di pubblicazione dell’esito del referendum sul Bollettino ufficiale della Regione.

6. Se la proposta di referendum non raggiunge l’una o l’altra delle maggioranze prescritte dal comma 5 dell’articolo 22, non può essere nuovamente formulata nel corso della stessa legislatura.

 

     Art. 24. Osservazioni e reclami

1. L’Ufficio centrale regionale decide, nella pubblica adunanza di cui all’articolo 22, sulle eventuali osservazioni e reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati, prima di procedere alle altre operazioni.

 

TITOLO III

REFERENDUM CONSULTIVO

 

Capo IV

Referendum consultivo ai sensi dell'art. 133, comma secondo della

Costituzione e dell'art. 78, comma 1 dello Statuto

 

     Art. 25. Deliberazione e indizione del referendum per l’istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni e denominazioni

1. Ai sensi dell’articolo 78, comma 1 dello Statuto, l’istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione di due o più Comuni contigui, i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali sono approvati con legge regionale, previo svolgimento del referendum consultivo delle popolazioni interessate, come disciplinato dal presente capo.

2. Il referendum consultivo è deliberato dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta della Giunta o di ciascun Consigliere regionale, previa acquisizione del parere di cui al comma 1 dell’articolo 27. La deliberazione del Consiglio regionale favorevole allo svolgimento del referendum consultivo è trasmessa al Presidente della Regione.

3. [L’istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di più Comuni contigui avviene previa acquisizione dei pareri dei Consigli comunali interessati] [2].

4. La deliberazione del Consiglio regionale favorevole allo svolgimento del referendum consultivo indica il quesito da sottoporre a votazione, nonché i territori ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione.

5. Al referendum consultivo partecipano:

a) nel caso di elevazione in Comune autonomo di una o più frazioni, sia gli elettori delle frazioni, sia gli elettori delle rimanenti parti del territorio del Comune o dei Comuni da cui si propone il distacco;

b) nel caso di passaggio di frazioni da uno ad altro Comune, sia gli elettori del territorio del Comune da cui si propone il distacco, sia gli elettori del Comune cui si chiede l’aggregazione;

c) nel caso di fusione tra due o più Comuni, gli elettori dei Comuni coinvolti nella fusione;

d) nel caso di modificazione della denominazione del Comune, tutti gli elettori del Comune interessato.

 

     Art. 26. Limiti

1. I mutamenti delle circoscrizioni comunali e l’istituzione di nuovi Comuni possono riguardare esclusivamente territori contigui di Comuni.

2. Non possono essere istituiti Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, né possono essere disposte modificazioni delle circoscrizioni comunali che producono l’effetto di portare uno o più Comuni ad avere popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, salvo i casi di fusione dei Comuni.

 

     Art. 27. Ammissibilità

1. La proposta della Giunta o di ciascun Consigliere regionale di indizione del referendum consultivo è depositata presso la Segreteria del Collegio per le garanzie statutarie che, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, esprime parere sull’ammissibilità entro sessanta giorni dalla data di ricezione valutando il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 25 e 26.

 

     Art. 28. Indizione

1. In seguito alla trasmissione della deliberazione di cui al comma 2 dell’articolo 25, il Presidente della Regione indice, con proprio decreto, il referendum consultivo fissando la data della consultazione popolare in una domenica compresa:

a) tra il 15 aprile e il 15 giugno, se la deliberazione di cui al comma 2 dell’articolo 25 gli perviene entro il 31 gennaio;

b) tra il 15 settembre e il 15 novembre, se la deliberazione di cui al comma 2 dell’articolo 25 gli perviene entro il 31 luglio [3].

2. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo, è notificato al Presidente della Corte d’appello dell’Aquila ed è comunicato ai Sindaci dei Comuni della Regione interessati alla consultazione.

3. Almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione, i Sindaci dei Comuni della Regione interessati alla consultazione provvedono a dare notizia agli elettori della indizione del referendum mediante appositi manifesti.

 

     Art. 29. Rinvio

1. Ad esclusione dell’articolo 16, per lo svolgimento del referendum consultivo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per lo svolgimento del referendum abrogativo di cui al Capo III [4].

 

     Art. 30. Esito del referendum e adempimenti conseguenti

1. La proposta soggetta a referendum consultivo è approvata, indipendentemente dal numero di elettori che ha partecipato, e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi [5].

2. Se l’esito è favorevole, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, il Presidente della Regione propone al Consiglio regionale un disegno di legge sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Se l’esito è negativo, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, il Presidente della Regione ha facoltà di proporre al Consiglio regionale un disegno di legge sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum. L’esito negativo non preclude l’esercizio dell’iniziativa legislativa ai sensi dell’articolo 31 dello Statuto.

3 bis. L’istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di più Comuni contigui avviene previa acquisizione dei pareri dei Consigli comunali interessati che si pronunciano in merito ai disegni di legge di cui ai commi 2 e 3 [6].

3 ter. In caso di scadenza naturale o anticipata della legislatura, sono fatti salvi gli effetti del referendum già svolto e il nuovo Presidente della Regione esercita l’iniziativa legislativa sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum, ai sensi dei commi 2 e 3, non oltre novanta giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale [7].

 

Capo V

Referendum consultivo ai sensi dell'art. 78, comma 2 dello Statuto

 

     Art. 31. Oggetto del referendum consultivo

1. Ai sensi dell’articolo 78, comma 2 dello Statuto, il Consiglio regionale può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l’indizione del referendum consultivo su proposte di legge regionale o di regolamento regionale relative a materie che interessano particolari categorie e settori della popolazione regionale.

2. Possono formare oggetto di referendum solo le proposte regolarmente presentate secondo le norme del Regolamento interno per i lavori del Consiglio.

 

     Art. 32. Richiesta di referendum consultivo e ammissibilità

1. La richiesta di referendum consultivo per le proposte di cui all’articolo 31 può essere presentata dagli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, calcolati sulla base del numero totale di essi accertato nell’ultima revisione delle liste elettorali per l’elezione del Consiglio regionale in carica, da più Consigli comunali che rappresentano almeno un quinto degli abitanti della Regione, secondo i dati dell’ultimo censimento ufficiale, da due Consigli provinciali, da ciascun Consigliere regionale e dalla Giunta regionale.

2. La richiesta di referendum consultivo contiene:

a) una relazione illustrativa che esplicita le intenzioni dei richiedenti e le motivazioni del quesito referendario;

b) il quesito referendario, formulato a norma dell’articolo 5, in quanto compatibile.

3. Per la richiesta di referendum consultivo presentata dagli elettori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 7, 8 e 9.

4. La richiesta di referendum consultivo è depositata presso la Presidenza del Consiglio regionale per il successivo invio al Collegio regionale per le garanzie statutarie che, entro sessanta giorni, esprime parere a maggioranza assoluta dei suoi componenti sull’ammissibilità in base al rispetto dei requisiti di cui all’articolo 31, nonché alla sussistenza dell’interesse della Regione allo svolgimento del referendum.

5. La presentazione della richiesta di referendum consultivo sospende il procedimento di esame e di approvazione dei progetti di legge o di regolamento cui la richiesta si riferisce.

6. Il Consiglio regionale delibera sulla richiesta di referendum entro quindici giorni dalla iscrizione della richiesta all’ordine del giorno.

7. La deliberazione di cui al comma 6 che ammette lo svolgimento del referendum consultivo contiene il quesito da rivolgere agli elettori nonché l’ambito territoriale entro il quale è indetto il referendum.

 

     Art. 33. Indizione del referendum consultivo

1. La deliberazione consiliare di cui al comma 6 dell’articolo 32 che ammette lo svolgimento del referendum consultivo è trasmessa, entro cinque giorni dalla sua adozione, al Presidente della Regione.

2. Il Presidente della Regione, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, indice con decreto il referendum per una domenica ricadente nel periodo compreso tra i novanta ed i centoventi giorni dal giorno del decreto di indizione.

 

     Art. 34. Procedimento

1. Per lo svolgimento del referendum consultivo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo III per lo svolgimento del referendum abrogativo in ordine alla costituzione degli Uffici elettorali, alle operazioni di voto e di scrutinio, alla proclamazione dei risultati e ai reclami.

2. Il referendum consultivo è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato.

3. Il Presidente della Regione cura la pubblicazione del risultato del referendum sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

     Art. 35. Esito del referendum ed efficacia

1. Il procedimento di esame e di approvazione dei progetti di legge o di regolamento sottoposti a referendum riprende dopo la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo dei risultati del referendum.

2. Se i progetti di legge o di regolamento sottoposti a referendum continuano il loro corso, l’atto definitivo di approvazione dà atto dell’intervenuto referendum e motiva le eventuali difformità del suo contenuto rispetto all’esito del referendum.

3. Se l’atto di approvazione definitiva di cui al comma 2 ha natura legislativa, le indicazioni di cui al comma 2 sono contenute nella relazione al progetto redatta dalla Commissione consiliare competente.

 

          Art. 35 bis. (Accorpamento consultazioni elettorali e referendarie) [8]

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica ed in deroga ai termini previsti dagli articoli 28 e 33, qualora nel corso del medesimo anno siano indette le elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, i referendum di cui al presente titolo si effettuano nella data stabilita per le elezioni regionali.

2. Fatta salva l’ipotesi di cui al comma 1, ai fini del contenimento della spesa pubblica, qualora nel corso dell’anno, nei territori interessati dalle proposte referendarie di cui al comma 1, si svolgano le consultazioni elettorali per le elezioni dei Sindaci, dei Presidenti delle Province, dei Consigli comunali e provinciali, del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e del Parlamento europeo, i referendum di cui al presente titolo possono essere effettuati, previa intesa con il Ministro dell'Interno, in una delle date stabilite per tali elezioni, anche in deroga ai termini previsti dagli articoli 28 e 33.

 

TITOLO IV

INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE E DEGLI ENTI LOCALI

 

Capo VI

Disposizioni generali

 

     Art. 36. Titolari del diritto di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali

1. Ai sensi dell’articolo 31 dello Statuto l’iniziativa legislativa popolare e degli enti locali appartiene:

a) ai Consigli dei Comuni in numero non inferiore a cinque;

b) ai Consigli delle Province;

c) ai Consigli delle Comunità montane in numero non inferiore a due;

d) al Consiglio delle autonomie locali;

e) agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, calcolati sulla base del numero totale di essi accertato nell’ultima revisione delle liste elettorali per l’elezione del Consiglio regionale in carica.

 

     Art. 37. Requisiti

1. La proposta di iniziativa legislativa contiene, a pena di irricevibilità, il testo del progetto di legge redatto in articoli corredato da una relazione illustrativa che ne esplicita le finalità ed il contenuto.

2. La proposta di iniziativa legislativa degli enti locali di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 36 è corredata oltre che dalla relazione di cui al comma 1, dalle deliberazioni e dai verbali delle discussioni consiliari.

 

     Art. 38. Assistenza ai titolari del diritto di iniziativa legislativa

1. I titolari del diritto di iniziativa di cui all’articolo 36 che intendono presentare una proposta legislativa possono chiedere all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di essere assistiti nella redazione dei testi dalla struttura consiliare addetta all’assistenza legislativa. Allo stesso fine possono richiedere alle strutture della Giunta regionale dati e informazioni, anche per quanto attiene agli aspetti finanziari della proposta.

2. L’Ufficio di Presidenza delibera in ordine alle richieste e prende gli opportuni accordi con il Presidente della Giunta regionale in ordine all’assistenza da fornire ai sensi del comma 1.

 

Capo VII

Iniziativa degli elettori e degli enti locali

 

     Art. 39. Esercizio dell’iniziativa popolare

1. Al fine di raccogliere le firme di almeno cinquemila elettori necessarie a esercitare l’iniziativa legislativa di cui all’articolo 36, i primi tre sottoscrittori, che assumono la qualità di promotori della raccolta, depositano presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:

a) il testo e la relazione illustrativa della proposta oggetto dell’iniziativa legislativa, ciascuno in tre esemplari, redatti ai sensi dell’articolo 37, su fogli recanti in calce le firme dei promotori, corredate delle indicazioni ed autenticate a norma dell’articolo 7;

b) i certificati, anche collettivi, comprovanti l’iscrizione dei promotori nelle liste elettorali di un Comune della Regione;

c) i fogli da vidimare occorrenti per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione dell’iniziativa legislativa, contenenti le indicazioni di cui all’articolo 40, comma 1.

2. Un Dirigente regionale designato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale o un funzionario da lui delegato, svolge la funzione di responsabile del procedimento.

3. All’atto del deposito i promotori indicano i nomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax di tre soggetti, che possono essere i promotori stessi o altri, che assumono la funzione di delegati, i quali:

a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento;

b) intervengono nelle fasi del procedimento;

c) esercitano le azioni, i ricorsi ed ogni altra iniziativa a tutela dell’iniziativa legislativa. In mancanza di precisazioni diverse, da riportarsi nel verbale di cui al comma 5, i delegati possono agire disgiuntamente.

4. Le eventuali comunicazioni ai delegati sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di urgenza sono effettuate via telefax o per via telematica, assicurando il ricevimento della comunicazione.

5. Il responsabile del procedimento di cui al comma 2 redige verbale della presentazione del progetto di legge, facente fede del giorno e dell’ora dell’avvenuto deposito. Il verbale, nel quale si dà conto delle indicazioni di cui al comma 3, è sottoscritto dai promotori e dal responsabile. Ai promotori è rilasciata copia del verbale.

6. Il responsabile del procedimento di cui al comma 2, entro due giorni lavorativi dal deposito, invia copia del verbale al Collegio regionale per le garanzie statutarie.

 

     Art. 40. Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme

1. Le firme per la presentazione della proposta di iniziativa legislativa sono raccolte esclusivamente su fogli di carta semplice di dimensione uguale a quelli della carta bollata, firmati e vidimati a norma del comma 2. Ciascun foglio da vidimare contiene, stampato in epigrafe, il testo del progetto di legge.

2. Entro venti giorni dal deposito di cui al comma 5 dell’articolo 39, il responsabile del procedimento di cui al comma 2 dell’articolo 39:

a) procede alla vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme. A tal fine appone su ciascun foglio il numero d’ordine, il timbro, la data e la propria firma;

b) dà notizia dell’avvenuta vidimazione ai delegati di cui al comma 3 dell’articolo 39, uno almeno dei quali provvede al ritiro dei fogli.

3. Delle operazioni di consegna dei fogli vidimati è redatto processo verbale sottoscritto dai delegati e dal responsabile del procedimento.

 

     Art. 41. Raccolta e autenticazione delle firme

1. L’elettore appone la propria firma, in calce al progetto, sui fogli vidimati ai sensi dell’articolo 40.

2. Si applicano per ciò che riguarda la raccolta delle firme, la loro autenticazione e i certificati da allegare al progetto, le disposizioni di cui all’articolo 7.

 

     Art. 42. Esame preventivo sulla ricevibilità del progetto di legge

1. Le sottoscrizioni per la presentazione della proposta di iniziativa legislativa popolare sono raccolte ed autenticate, a pena di nullità, entro i novanta giorni successivi alla data di vidimazione del foglio vidimato col numero uno.

2. Entro il termine di venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, a pena di decadenza, almeno uno dei delegati di cui al comma 3 dell’articolo 39 deposita presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale i fogli contenenti le firme unitamente ai certificati o alle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 6 dell’articolo 7. La decadenza è dichiarata d’ufficio dal responsabile del procedimento ed è comunicata ai delegati.

3. Il responsabile del procedimento redige processo verbale in cui dà atto dell’avvenuto deposito e raccoglie le dichiarazioni dei depositanti, rese sotto la loro responsabilità, in ordine:

a) al numero delle firme raccolte entro il termine di cui al comma 1 e depositate;

b) alla regolarità delle autenticazioni delle firme;

c) alla regolarità e al numero delle certificazioni allegate;

d) alla assenza di firme doppie.

4. Entro quaranta giorni dal deposito di cui al comma 2, il responsabile del procedimento verifica:

a) se il numero delle firme dichiarate dai depositanti corrisponde a quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati e se tali firme sono almeno cinquemila, calcolate ai sensi dell’articolo 36;

b) se le firme di almeno cinquemila elettori, calcolate ai sensi dell’articolo 36 risultano raccolte entro il termine di cui al comma 1;

c) se le firme di almeno cinquemila elettori, calcolate ai sensi dell’articolo 36 sono autenticate secondo quanto disposto dall’articolo 41;

d) se le firme di almeno cinquemila elettori, calcolate ai sensi dell’articolo 36 sono corredate del certificato di iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali di un Comune della Regione o delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 6 dell’articolo 7.

5. Il responsabile del procedimento dichiara nulle le firme:

a) prive delle indicazioni di cui al comma 1 dell’articolo 7, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto dalla stessa norma;

b) autenticate oltre il termine di cui al comma 1;

c) non regolarmente autenticate, o non corredate della certificazione d’iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione o della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 6 dell’articolo 7.

6. Il responsabile del procedimento redige verbale in cui si dà atto del risultato dei riscontri effettuati a norma dei commi 4 e 5 e delle loro conseguenze. Il verbale è trasmesso al Collegio per le garanzie statutarie ed è comunicato ai delegati di cui al comma 3 dell’articolo 39.

 

     Art. 43. Ricevibilità del progetto di legge

1. Entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 6 dell’articolo 42 e sulla base dei dati in esso contenuti, il Collegio regionale per le garanzie statutarie delibera sulla ricevibilità del progetto di legge.

2. Il progetto di legge è dichiarato irricevibile in caso di inosservanza del comma 1 dell’articolo 37 nonché delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 42.

 

     Art. 44. Ammissibilità del progetto di legge

1. Entro quarantacinque giorni dal deposito della deliberazione di ricevibilità di cui all’articolo 43, il Collegio regionale per le garanzie statutarie esprime parere motivato sull’ammissibilità del progetto di legge in base:

a) alla competenza regionale nella materia oggetto del progetto;

b) alla conformità del progetto alle norme della Costituzione e dello Statuto;

2. La segreteria del Collegio regionale per le garanzie statutarie comunica ai delegati di cui al comma 3 dell’articolo 39, con almeno cinque giorni di anticipo, la data della riunione del Collegio per la verifica sull’ammissibilità del progetto di legge. I delegati hanno diritto di intervenire alla riunione per illustrare il progetto di legge e possono produrre relazioni e documenti del cui esame il Collegio dà conto nella propria decisione. Il Collegio può convocare in ogni momento i delegati per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione.

3. Il Collegio comunica, entro cinque giorni dall’adozione, il parere di cui al comma 1:

a) ai delegati di cui al comma 3 dell’articolo 39;

b) al Presidente del Consiglio regionale.

 

     Art. 45. Assegnazione alla Commissione consiliare competente

1. Il Presidente del Consiglio regionale, sulla base del parere di ammissibilità di cui al comma 1 dell’articolo 44, assegna il progetto alla Commissione consiliare competente per materia e ne dà comunicazione ai delegati di cui al comma 3 dell’articolo 39.

2. Il Presidente della Commissione consiliare di cui al comma 1 informa tempestivamente della data in cui il progetto è discusso i delegati di cui al comma 3 dell’articolo 39 che hanno facoltà di intervenire alla seduta della Commissione per illustrare il progetto di legge e presentare documenti e relazioni.

3. La Commissione di cui al comma 1, a norma del regolamento interno del Consiglio, presenta al Consiglio la propria relazione.

4. Trascorsi sei mesi dalla trasmissione alla Commissione consiliare del progetto di legge, senza che su di esso il Consiglio si sia pronunciato, il progetto è iscritto al primo punto dell’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, il quale decide nel merito entro i successivi dodici mesi.

 

     Art. 46. Iniziativa legislativa degli enti locali

1. Le deliberazioni degli enti locali di cui alle lettere a), b), c) e d), dell’articolo 36 contenenti il progetto di legge sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e sono trasmesse dai relativi Presidenti all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. Nelle deliberazioni di cui al comma 1 sono indicati i nomi dei delegati di cui al comma 3 dell’articolo 39.

3. Un Dirigente regionale designato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale o un funzionario da lui delegato dà atto, mediante processo verbale, della data del deposito della progetto di legge e delle deliberazioni di cui all’articolo 37.

 

     Art. 47. Sospensione per scadenza o scioglimento anticipato del Consiglio regionale

1. In caso di scadenza o scioglimento anticipato del Consiglio regionale la proposta di iniziativa legislativa di cui all’articolo 36 è automaticamente sospesa.

2. Immediatamente dopo la costituzione della nuova Giunta regionale e della Commissione consiliare competente, la proposta di iniziativa legislativa sospesa a norma del comma 1 riprende l’iter nel medesimo stadio di esame nel quale era stata sospesa, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal presente capo.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

 

Capo VIII

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 48. Contributo per l’autenticazione delle firme

1. La Regione eroga i rimborsi nella misura di cui al comma 2 a copertura forfetaria delle spese per l’autenticazione del numero minimo di firme prescritto a condizione che:

a) sia stata deliberata la ricevibilità e l’ammissibilità della proposta di iniziativa popolare, ai sensi degli articoli 43 e 44;

b) sia stato regolarmente svolto il referendum abrogativo e ad esso abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto.

2. La Regione eroga le seguenti somme:

a) un euro per ogni firma nel caso di referendum abrogativo;

b) settanta (70) centesimi di euro nel caso della proposta di iniziativa popolare.

3. Per ottenere il rimborso di cui al comma 1 i promotori presentano, contestualmente al deposito degli atti di cui agli articoli 4 e 39, domanda scritta indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.

 

     Art. 49. Rimborso di spese

1. Sono a carico del bilancio della Regione:

a) il contributo per l’autenticazione delle firme di cui all’articolo 48;

b) le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum abrogativi e consultivi previsti dalla presente legge;

c) le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti di seggi elettorali, che sono anticipate dai Comuni stessi.

 

     Art. 50. Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante gli stanziamenti previsti nell’unità previsionale di base 01.01.002 denominata “Consultazioni elettorali”, sul capitolo 11418 denominato “Spese connesse con l’iniziativa popolare e di enti locali riferita a referendum abrogativi o consultivi L.R. 11.12.1987, n. 86.”

 

Capo IX

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 51. Norma transitoria

1. Sino alla costituzione e all’insediamento del Collegio regionale per le garanzie statutarie, le funzioni attribuite al Collegio dalla presente legge, sono esercitate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

 

     Art. 52. Abrogazione

1. E’ abrogata la L.R. 11 dicembre 1987, n. 86 (Iniziativa popolare e degli enti locali; referendum abrogativo e consultivo).

 

     Art. 53. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 11 giugno 2008, n. 9.

[2] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 14 novembre 2012, n. 55.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 14 novembre 2012, n. 55.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 18 dicembre 2013, n. 52.

[5] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 18 dicembre 2013, n. 52.

[6] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 14 novembre 2012, n. 55.

[7] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 18 dicembre 2013, n. 52.

[8] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 18 dicembre 2013, n. 52.