§ 1.2.59 – L.R. 5 ottobre 2006, n. 30.
Modifica all'articolo 7 della L.R. 9 maggio 2001, n. 18 recante "Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione" così come sostituito [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:05/10/2006
Numero:30


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'articolo 7 della L.R. n. 18/2001, così come sostituito dall'articolo 2 della L.R. 16/2006).
Art. 2.  (Entrata in vigore).


§ 1.2.59 – L.R. 5 ottobre 2006, n. 30.

Modifica all'articolo 7 della L.R. 9 maggio 2001, n. 18 recante "Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione" così come sostituito dall'articolo 2 della L.R. 8 giugno 2006, n. 16 recante "Disposizioni di adeguamento normativo per il funzionamento delle strutture e per la razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica".

(B.U. 27 ottobre 2006, n. 60).

 

Art. 1. (Modifica all'articolo 7 della L.R. n. 18/2001, così come sostituito dall'articolo 2 della L.R. 16/2006).

     1. I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 7 della L.R. 9 maggio 2001, n. 18, recante "Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione", così come sostituito dall'articolo 2 della L.R. 8 giugno 2006, n. 16 recante "Disposizioni di adeguamento normativo per il funzionamento delle strutture e per la razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica" sono abrogati.

 

     Art. 2. (Entrata in vigore).

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.