§ 1.2.51 - L.R. 19 dicembre 2001, n. 80.
Parziale modifica della L.R. 76/1999: Fondi di rappresentanza del Presidente della Giunta e del Presidente del Consiglio regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:19/12/2001
Numero:80


Sommario
Art. 1.  (Autonomia - Regolamento).
Art. 2.  (Termini e norma transitoria).
Art. 3.  (Urgenza).


§ 1.2.51 - L.R. 19 dicembre 2001, n. 80.

Parziale modifica della L.R. 76/1999: Fondi di rappresentanza del Presidente della Giunta e del Presidente del Consiglio regionale.

(B.U. n. 28 del 24 dicembre 2001).

 

Art. 1. (Autonomia - Regolamento).

     1. Il Consiglio regionale, nell'ambito della propria autonomia, sancita dalla L.R. 9 maggio 2001, n. 18, disciplina con regolamento la gestione del fondo per le spese di rappresentanza del proprio Presidente.

     2. Le disposizioni contenute nel 2° comma dell'art. 3, nell'art. 4 e nell'art. 5 della legge regionale 14 settembre 1999, n. 76 non si applicano al Consiglio regionale.

 

     Art. 2. (Termini e norma transitoria).

     1. L'Ufficio di Presidenza, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge predispone lo schema di regolamento da sottoporre al Consiglio regionale per l'approvazione.

     2. Fino all'emanazione del previsto regolamento si continuano ad applicare le norme contenute nella citata L.R. 14 settembre 1999, n. 76.

 

     Art. 3. (Urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.