§ 1.2.45 - L.R. 14 settembre 1999, n. 76.
Fondi di rappresentanza del Presidente della Giunta Regionale e del Presidente del Consiglio Regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:14/09/1999
Numero:76


Sommario
Art. 1.      Sono istituiti due fondi distinti per le spese di rappresentanza connesse all'esercizio delle funzioni di pertinenza del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio [...]
Art. 2.      I Presidenti possono delegare ad un componente dei consessi dagli stessi presieduti il potere di disporre le spese di rappresentanza connesse ad uno specifico evento.
Art. 3.      Le spese di rappresentanza attengono all'esercizio della funzione istituzionale della Regione Abruzzo ed afferiscono a rapporti, manifestazioni, cerimonie, celebrazioni e simili finalizzati a [...]
Art. 4.      I Presidenti possono disporre di una somma, nel limite del 10% dello stanziamento iscritto sull'apposito capitolo di bilancio, da utilizzare per le spese di cui all'art. 3. Tale utilizzazione [...]
Art. 5.      Al pagamento delle spese imputabili ai fondi di cui alla presente legge provvedono rispettivamente il funzionario delegato del Settore Affari della Presidenza della Giunta Regionale ed il [...]
Art. 6.      All'onere derivante dalla presente legge, si provvede con gli stanziamenti iscritti nei Capp. 011104 e 011105 dello Stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio [...]
Art. 7.      La L.R. 14.1.1978, n. 4 è abrogata.
Art. 8.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 1.2.45 - L.R. 14 settembre 1999, n. 76.

Fondi di rappresentanza del Presidente della Giunta Regionale e del Presidente del Consiglio Regionale.

(B.U. n. 37 del 24 settembre 1999).

 

Art. 1.

     Sono istituiti due fondi distinti per le spese di rappresentanza connesse all'esercizio delle funzioni di pertinenza del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio regionale.

     Le spese di cui al precedente comma sono disposte rispettivamente dal Presidente della Giunta regionale e dal Presidente del Consiglio regionale.

 

     Art. 2.

     I Presidenti possono delegare ad un componente dei consessi dagli stessi presieduti il potere di disporre le spese di rappresentanza connesse ad uno specifico evento.

 

     Art. 3.

     Le spese di rappresentanza attengono all'esercizio della funzione istituzionale della Regione Abruzzo ed afferiscono a rapporti, manifestazioni, cerimonie, celebrazioni e simili finalizzati a suscitare l'attenzione di ambienti qualificati e dell'opinione pubblica. Sono escluse quelle individuabili in atti di mera liberalità.

     La disposizione delle spese individua la circostanza che la motiva nonché il numero e la qualificazione delle persone - indicativamente - per le quali devono sostenersi.

     Possono essere considerate spese di rappresentanza quelle relative a:

     a) cerimonie ufficiali per fini istituzionali, comprese, per il lavoro realizzazione, le spese per la stampa degli inviti, affitto locali, addobbi, impianti vari, servizi fotografici, gli eventuali rinfreschi e quant'altre siano strettamente funzionali allo scopo;

     b) doni rappresentativi della cultura regionale a personalità estranee all'Ente Regione in visita ufficiale oppure a personalità in Italia ed all'estero in caso di visite ufficiali dei rappresentanti della Regione;

     c) ospitalità o atti di cortesia nei confronti di personalità con precisa veste di rappresentanza;

     d) omaggi floreali e necrologici in occasione della morte di personalità estranee all'Ente Regione.

 

     Art. 4.

     I Presidenti possono disporre di una somma, nel limite del 10% dello stanziamento iscritto sull'apposito capitolo di bilancio, da utilizzare per le spese di cui all'art. 3. Tale utilizzazione avverrà con carte di credito loro assegnate.

 

     Art. 5.

     Al pagamento delle spese imputabili ai fondi di cui alla presente legge provvedono rispettivamente il funzionario delegato del Settore Affari della Presidenza della Giunta Regionale ed il responsabile dell'Ufficio Ragioneria e/o Economato del Consiglio regionale. Le spese sostenute devono trovare corrispondenza in idonea documentazione fiscale.

 

     Art. 6.

     All'onere derivante dalla presente legge, si provvede con gli stanziamenti iscritti nei Capp. 011104 e 011105 dello Stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario e dei corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

 

     Art. 7.

     La L.R. 14.1.1978, n. 4 è abrogata.

 

     Art. 8.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.