§ 1.2.43 - L.R. 22 aprile 1997, n. 40.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30.5.1973 n. 22 e sue modificazioni ed integrazioni, alla L.R. 15.9.1981, n. 44 e alla L.R. 27.1.1997, n. 10, in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:22/04/1997
Numero:40


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      Ai Capigruppo Consiliari, per il periodo dell'incarico spetta l'indennità consiliare prevista per i Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti.
Art. 4.      L'onere derivante dalla presente legge grava sul capitolo 11101 del bilancio di previsione della Regione che presenta sufficiente disponibilità, e allo stesso o corrispondente capitolo per gli [...]
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 1.2.43 - L.R. 22 aprile 1997, n. 40. [1]

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30.5.1973 n. 22 e sue modificazioni ed integrazioni, alla L.R. 15.9.1981, n. 44 e alla L.R. 27.1.1997, n. 10, in ordine a: Titoli e rimborsi in favore dei Consiglieri regionali.

(B.U. n. 9 del 20 maggio 1997).

 

Art. 1. [2]

 

     Art. 2. [3]

 

     Art. 3.

     Ai Capigruppo Consiliari, per il periodo dell'incarico spetta l'indennità consiliare prevista per i Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti.

 

     Art. 4.

     L'onere derivante dalla presente legge grava sul capitolo 11101 del bilancio di previsione della Regione che presenta sufficiente disponibilità, e allo stesso o corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 45 della L.R. 10 agosto 2010, n. 40.

[2] Modifica l'art. 1, comma 4, della L.R. 27 gennaio 1997, n. 10.

[3] Modifica l'art. 2, comma 2, della L.R. 27 gennaio 1997, n. 10. Il testo modificativo è riportato nell'art. 3 della L.R. 15 settembre 1981, n. 44.