Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali |
Data: | 19/10/1988 |
Numero: | 85 |
Sommario |
Art. 1. (Soppressione del fondo di solidarietà). |
Art. 2. (Premio di fine attività). |
Art. 3. (Premio di fine attività in caso di rielezioni a legislature non immediatamente successive). |
Art. 4. (Norma finanziaria). |
Art. 5. (Urgenza). |
§ 1.2.20 - L.R. 19 ottobre 1988, n. 85. [1]
Ulteriori modifiche ed integrazioni alla L.R. 6 novembre 1973, n. 41.
(B.U. n. 29 del 31 ottobre 1988).
Art. 1. (Soppressione del fondo di solidarietà).
Il «Fondo di Solidarietà», di cui alla
Tutte le attività e le passività del detto Fondo sono trasferite al Fondo di previdenza disciplinato dalla
L'ufficio di Presidenza del Consiglio, integrato da un rappresentante di ciascun Gruppo consiliare, provvede con propri atti in ordine alla cessazione dell'attività, alla definizione dello stato patrimoniale del soppresso Fondo di Solidarietà e a quant'altro occorra per l'applicazione del presente articolo.
Sono a carico del predetto Fondo di Previdenza gli oneri per le prestazioni già previste a favore dei Consiglieri regionali di cui all'art. 27 della richiamata
I contributi ed i proventi a favore del soppresso Fondo di cui agli articoli 23 e 24 della ridetta
Resta ferma la disciplina prevista dall'art. 29 della stessa L.R. n. 41 in ordine ai contributi per i premi assicurativi intendendosi il Fondo di Solidarietà sostituito dal Fondo di Previdenza.
Art. 2. (Premio di fine attività).
L'ultimo comma dell'art. 25 della
(Omissis).
Art. 3. (Premio di fine attività in caso di rielezioni a legislature non immediatamente successive).
Il Consigliere regionale che abbia beneficiato della liquidazione dell'indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di rielezione a legislature non immediatamente successive a quella per la quale ha avuto luogo la liquidazione, alla corresponsione di una indennità per i mandati successivi, fino alla concorrenza delle mensilità previste dal precedente art. 2, comprese quelle tenute a calcolo per la liquidazione già percepita.
Art. 4. (Norma finanziaria).
(Omissis).
Art. 5. (Urgenza).
(Omissis).
[1] Abrogata dall'art. 45 della
[2] Comma così modificato con art. 2