§ 1.2.16 - L.R. 26 maggio 1987, n. 22.
Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 7 novembre 1973, n. 41, e 16 aprile 1975, n. 34, relative alla previdenza dei Consiglieri Regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:26/05/1987
Numero:22


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      A decorrere dal 1° gennaio 1987, il contributo obbligatorio di cui all'art. 4 della L.R. 7 novembre 1973, n. 41, come modificato dall'art. 1 della L.R. 13 settembre 1977, n. 61 è elevato al 22%.
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      All'ultimo comma dell'art. 11 della L.R. 7 novembre 1973, n. 41, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «ovvero al Parlamento europeo».
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      Tutti gli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, di cui alla L.R. 7 novembre 1973, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, sono ricalcolati sulla base delle norme contenute nella [...]
Art. 8.      La presente legge resta in vigore fino all'emanazione della legge- quadro nazionale che regolerà la materia.
Art. 9.      Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge - valutati in L. 800.000.000 per l'esercizio 1987 - si provvede mediante l'imputazione al Cap. 11101 dello stato di previsione della [...]
Art. 10.      Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e incompatibili con la presente legge.
Art. 11.  (Urgenza).


§ 1.2.16 - L.R. 26 maggio 1987, n. 22. [1]

Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 7 novembre 1973, n. 41, e 16 aprile 1975, n. 34, relative alla previdenza dei Consiglieri Regionali.

(B.U. 31 maggio 1987, n. 6 Straord.)

 

Art. 1.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 2.

     A decorrere dal 1° gennaio 1987, il contributo obbligatorio di cui all'art. 4 della L.R. 7 novembre 1973, n. 41, come modificato dall'art. 1 della L.R. 13 settembre 1977, n. 61 è elevato al 22%.

 

     Art. 3.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 4.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 5.

     All'ultimo comma dell'art. 11 della L.R. 7 novembre 1973, n. 41, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «ovvero al Parlamento europeo».

 

     Art. 6.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 7.

     Tutti gli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, di cui alla L.R. 7 novembre 1973, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, sono ricalcolati sulla base delle norme contenute nella presente legge.

     Nei casi in cui il ricalcolo preveda un importo inferiore a quello stabilito sulla base delle norme previgenti, la differenza è mantenuta a titolo di assegno ad personam, riassorbibile con i successivi aumenti di assegno vitalizio.

 

     Art. 8.

     La presente legge resta in vigore fino all'emanazione della legge- quadro nazionale che regolerà la materia.

 

     Art. 9.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge - valutati in L. 800.000.000 per l'esercizio 1987 - si provvede mediante l'imputazione al Cap. 11101 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso, destinato alle indennità di carica e di missione dei Consiglieri regionali.

     Per gli esercizi successivi si provvederà con le modalità previste dall'art. 10 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81.

 

     Art. 10.

     Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e incompatibili con la presente legge.

 

     Art. 11. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 45 della L.R. 10 agosto 2010, n. 40.

[2] Articolo integrativo dell'art. 3 L.R. 7 novembre 1973, n. 41.

[3] Articolo sostitutivo dell'art. 5 L.R. n. 41/1973.

[4] Articolo sostitutivo dell'art. 9 L.R. n. 41/1973.

[5] Articolo sostitutivo dell'art. 12 L.R. n. 41/1973.