Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali |
Data: | 26/05/1987 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis) |
Art. 2. A decorrere dal 1° gennaio 1987, il contributo obbligatorio di cui all'art. 4 della L.R. 7 novembre 1973, n. 41, come modificato dall'art. 1 della L.R. 13 settembre 1977, n. 61 è elevato al 22%. |
Art. 3. (Omissis) |
Art. 4. (Omissis) |
Art. 5. All'ultimo comma dell'art. 11 della L.R. 7 novembre 1973, n. 41, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «ovvero al Parlamento europeo». |
Art. 6. (Omissis) |
Art. 7. Tutti gli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, di cui alla L.R. 7 novembre 1973, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, sono ricalcolati sulla base delle norme contenute nella [...] |
Art. 8. La presente legge resta in vigore fino all'emanazione della legge- quadro nazionale che regolerà la materia. |
Art. 9. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge - valutati in L. 800.000.000 per l'esercizio 1987 - si provvede mediante l'imputazione al Cap. 11101 dello stato di previsione della [...] |
Art. 10. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e incompatibili con la presente legge. |
Art. 11. (Urgenza). |
§ 1.2.16 - L.R. 26 maggio 1987, n. 22. [1]
Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 7 novembre 1973, n. 41, e 16 aprile 1975, n. 34, relative alla previdenza dei Consiglieri Regionali.
(B.U. 31 maggio 1987, n. 6 Straord.)
(Omissis) [2].
A decorrere dal 1° gennaio 1987, il contributo obbligatorio di cui all'art. 4 della
(Omissis) [3].
(Omissis) [4].
All'ultimo comma dell'art. 11 della
(Omissis) [5].
Tutti gli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, di cui alla
Nei casi in cui il ricalcolo preveda un importo inferiore a quello stabilito sulla base delle norme previgenti, la differenza è mantenuta a titolo di assegno ad personam, riassorbibile con i successivi aumenti di assegno vitalizio.
La presente legge resta in vigore fino all'emanazione della legge- quadro nazionale che regolerà la materia.
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge - valutati in L. 800.000.000 per l'esercizio 1987 - si provvede mediante l'imputazione al Cap. 11101 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso, destinato alle indennità di carica e di missione dei Consiglieri regionali.
Per gli esercizi successivi si provvederà con le modalità previste dall'art. 10 della
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e incompatibili con la presente legge.
Art. 11. (Urgenza).
(Omissis).
[1] Abrogata dall'art. 45 della
[2] Articolo integrativo dell'art. 3
[3] Articolo sostitutivo dell'art. 5
[4] Articolo sostitutivo dell'art. 9
[5] Articolo sostitutivo dell'art. 12