§ 1.2.15 - L.R. 6 novembre 1985, n. 62.
Integrazioni della normativa sui Fondi di Previdenza e di Solidarietà a favore dei Consiglieri Regionali, di cui alla L.R. 7 novembre 1973, n. 41.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:06/11/1985
Numero:62


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di sopperire a contingenti situazioni di deficit del Fondo di solidarietà, di cui all'art. 22 della L.R. 7 novembre 1973, n. 41, il pagamento del premio di reinserimento da liquidarsi [...]
Art. 2.  (Urgenza).


§ 1.2.15 - L.R. 6 novembre 1985, n. 62. [1]

Integrazioni della normativa sui Fondi di Previdenza e di Solidarietà a favore dei Consiglieri Regionali, di cui alla L.R. 7 novembre 1973, n. 41.

(B.U. n. 18 del 7 novembre 1985).

 

Art. 1.

     Allo scopo di sopperire a contingenti situazioni di deficit del Fondo di solidarietà, di cui all'art. 22 della L.R. 7 novembre 1973, n. 41, il pagamento del premio di reinserimento da liquidarsi agli aventi diritto a seguito dell'ultimo rinnovo del Consiglio regionale può essere disposto prelevando il relativo numerario dal Fondo di previdenza, di cui all'art. 1 della legge stessa, nei limiti strettamente necessari a far fronte agli impegni. L'anticipazione, senza maturazione di interessi, sarà restituita mediante storno dal Fondo di solidarietà.

     Degli eventuali storni di somme, ai sensi del precedente comma, va fatta espressa menzione nelle relazioni che accompagnano i bilanci dei predetti Fondi.

 

     Art. 2. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 45 della L.R. 10 agosto 2010, n. 40.