§ 1.2.13 - L.R. 30 marzo 1982, n. 22.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30 luglio 1981, n. 24.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:30/03/1982
Numero:22


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      Ugualmente a decorrere dal 1° gennaio 1982, ai Consiglieri regionali che si rechino in missione fuori del territorio regionale per lo svolgimento dei compiti attinenti le funzioni pubbliche [...]


§ 1.2.13 - L.R. 30 marzo 1982, n. 22. [1]

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30 luglio 1981, n. 24.

(B.U. 30 settembre 1982 Straord.).

 

Art. 1.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 2.

     Ugualmente a decorrere dal 1° gennaio 1982, ai Consiglieri regionali che si rechino in missione fuori del territorio regionale per lo svolgimento dei compiti attinenti le funzioni pubbliche assegnate, compete il rimborso delle spese autostradali sostenute.

 

     Artt. 3. - 4. (Norma finanziaria, urgenza).

     (Omissis).

 

 


[1] Abrogata dall'art. 45 della L.R. 10 agosto 2010, n. 40.

[2] Articolo modificativo dell'art. 1 L.R. 30 luglio 1981, n. 24.