§ 1.2.2 - L.R. 2 marzo 1972, n. 5.
Trattamento economico di missione spettante ai membri del Consiglio Regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:02/03/1972
Numero:5


Sommario
Art. 1.      A decorrere dall'insediamento del Consiglio Regionale, ai Componenti l'Ufficio di Presidenza e la Giunta Regionale e ai Consiglieri che si recano fuori del territorio della Regione, [...]
Art. 2.      In aggiunta al rimborso delle spese di cui al precedente articolo è dovuto un supplemento pari al 20% dell'ammontare del medesimo.
Art. 3.      Per i viaggi compiuti con autovettura propria, nell'impossibilità di usare un'autovettura di servizio, è corrisposto per ogni chilometro l'importo equivalente ad 1/5 del costo di un litro di [...]
Art. 4.      Per ogni giornata di trasferta o frazione non inferiore alle otto ore spetta, inoltre, una indennità uguale a quella stabilita con legge dello Stato per la qualifica di Presidente di Sezione [...]


§ 1.2.2 - L.R. 2 marzo 1972, n. 5. [1]

Trattamento economico di missione spettante ai membri del Consiglio Regionale.

(B.U. n. 4 del 2 marzo 1972).

 

Art. 1.

     A decorrere dall'insediamento del Consiglio Regionale, ai Componenti l'Ufficio di Presidenza e la Giunta Regionale e ai Consiglieri che si recano fuori del territorio della Regione, rispettivamente, per l'espletamento del loro ufficio o per incarico del Consiglio, è dovuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovie, in aereo o sui piroscafi nel limite del costo del biglietto di prima classe e degli eventuali supplementi nonché per l'uso di un posto-letto in compartimento singolo.

 

     Art. 2.

     In aggiunta al rimborso delle spese di cui al precedente articolo è dovuto un supplemento pari al 20% dell'ammontare del medesimo.

 

     Art. 3.

     Per i viaggi compiuti con autovettura propria, nell'impossibilità di usare un'autovettura di servizio, è corrisposto per ogni chilometro l'importo equivalente ad 1/5 del costo di un litro di benzina super [2].

 

     Art. 4.

     Per ogni giornata di trasferta o frazione non inferiore alle otto ore spetta, inoltre, una indennità uguale a quella stabilita con legge dello Stato per la qualifica di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate.

     Al Consigliere in missione è data facoltà di chiedere dietro presentazione di regolare fattura il rimborso delle spese di vitto nonché di alloggio, in esercizi non di lusso.

     In questi casi la misura dell'indennità di trasferita è ridotta della metà se vengono rimborsate le spese di vitto, di un terzo se vengono rimborsate le spese di alloggio, e ad un terzo se vengono rimborsate le spese di vitto e alloggio.

     Per le missioni all'estero si applicano le diarie nette in valuta estera previste nella tabella B, gruppo 2°, annessa al Decreto del Ministro del Tesoro in data 2 marzo 1976.

     Il Servizio Ragioneria ed Economato del Consiglio Regionale ed il Servizio Provveditorato Economato della Giunta sono autorizzati ad anticipare, rispettivamente, ai consiglieri regionali ed ai componenti la Giunta, le somme occorrenti per le spese di viaggio [3].

 

     Artt. 5. - 6. (Norma finanziaria, urgenza).

     (Omissis).

 

 


[1] Abrogata dall'art. 45 della L.R. 10 agosto 2010, n. 40.

[2] Articolo così sostituito con art. 1 L.R. 29 dicembre 1977, n. 78.

[3] Articolo già modificato con art. 2 L.R. 29 dicembre 1977, n. 78, ora così sostituito con art. 1 L.R. 15 settembre 1981, n. 44.