Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 31/05/1995 |
Numero: | 292 |
Sommario |
Art. 1. 1. Sono vietati, su tutto il territorio nazionale, la commercializzazione e l'uso di vaccini contro la brucellosi ovina e caprina |
Art. 2. 1. Il comma 1 dell'art. 17 del decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, viene sostituito dal seguente: "Un allevamento ovino, caprino ed ovi-caprino è considerato [...] |
Art. 3. 1. Per ottenere l'indennità di abbattimento gli interessati devono far macellare o abbattere tutti gli animali infetti al più presto e non oltre i termini stabiliti [...] |
§ 98.1.6272 - D.M. 31 maggio 1995, n. 292.
Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini.
(G.U. 21 luglio 1995, n. 169)
IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il
Vista la
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 16 settembre 1968, concernente il piano nazionale di profilassi della brucellosi ovina e caprina, e successive modifiche;
Vista la
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Visto l'art. 17, comma 3, della
Visto il
Considerata la necessità di giungere entro i tempi stabiliti alla eradicazione della brucellosi dagli allevamenti ovini e caprini;
Sentita la commissione prevista dall'art. 2 della
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 14 dicembre 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 23 febbraio 1995;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 marzo 1995;
Adotta
il seguente regolamento:
1. Sono vietati, su tutto il territorio nazionale, la commercializzazione e l'uso di vaccini contro la brucellosi ovina e caprina.
2. Eventuali deroghe a quanto disposto dal comma 1 possono essere consentite solo in particolari situazioni epidemiologiche, con specifica autorizzazione rilasciata dall'autorità regionale, su conforme parere della Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità.
1. Il comma 1 dell'art. 17 del
2. I commi 2 e 3 dell'art. 17 del
1. Per ottenere l'indennità di abbattimento gli interessati devono far macellare o abbattere tutti gli animali infetti al più presto e non oltre i termini stabiliti dall'articolo 7, comma 2, del
2. In caso di focolaio di brucellosi in un allevamento ovino, caprino ed ovicaprino, l'autorità sanitaria competente per territorio, può disporre anche l'eliminazione degli animali sieronegativi qualora la situazione epidemiologica sia tale da farli ritenere infetti, previo parere conforme dell'assessorato regionale alla sanità e dell'istituto zooprofilattico sperimentale competente. Di tale operazione la regione dà comunicazione al Dipartimento degli alimenti, nutrizione e della sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità.
3. Le indennità per l'eliminazione degli animali, di cui al comma 1, devono essere corrisposte entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di indennizzo. Agli allevatori a cui non vengono corrisposte, senza giustificato motivo, le indennità, sono dovuti gli interessi legali maturati dopo il novantesimo giorno dalla presentazione della domanda.