Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 03/09/1997 |
Numero: | 417 |
Sommario |
Art. 1. 1. I compensi a vacazione previsti dall'articolo 4 della legge 2 marzo 1949, n. 143, come modificati, da ultimo, con decreto ministeriale 11 giugno 1987, n. 233, sono [...] |
§ 98.1.4986 - D.M. 3 settembre 1997, n. 417.
Regolamento recante adeguamento dei compensi a vacazione per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti
(G.U. 4 dicembre 1997, n. 283)
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visto l'articolo unico della
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Ritenuta l'opportunità di adeguare i compensi a vacazione previsti dalla tariffa per le prestazioni professionali degli ingegneri e degli architetti, approvata con
Viste le proposte avanzate dai Consigli nazionali degli ingegneri nelle sedute del 12 ottobre l992 e del 20 gennaio e del 18 febbraio 1994, nonché quelle del Consiglio nazionale degli architetti nelle sedute del 15 ottobre 1992, del 22 dicembre 1993 e del 7 aprile 1994;
Visto il parere espresso dal C.I.P.E. nella riunione del 23 aprile 1997;
Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 30 giugno 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata
Adotta
il seguente regolamento:
1. I compensi a vacazione previsti dall'articolo 4 della
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osserv arlo e di farlo osservare.