§ 98.1.4535 - D.M. 27 febbraio 1997, n. 76.
Regolamento recante sostituzione del regolamento concernente la composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanità, adottato con [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:27/02/1997
Numero:76


Sommario
Art. 1. Composizione      1. Il Consiglio superiore di sanità, costituito con decreto del Ministro della sanità, è composto da cinquanta componenti non di diritto e dai componenti di diritto di [...]
Art. 2. Adunanze      1. Le adunanze dell'assemblea generale del Consiglio sono tenute per sessioni ordinarie almeno bimestrali; le adunanze di ciascuna sezione sono tenute almeno una volta [...]
Art. 3. Sezioni      1. Il Consiglio superiore di sanità si articola nelle seguenti cinque sezioni con ripartizioni per materia di seguito stabilite
Art. 4. Presidenza del Consiglio superiore di sanità e delle sezioni      1. L'assemblea in adunanza generale elegge a maggioranza assoluta, all'inizio di ciascun triennio, il presidente e due vice presidenti. In caso di vacanza nel corso del [...]
Art. 5. Comitato di presidenza      1. In seno al Consiglio superiore di sanità è istituito il comitato di presidenza costituito dal presidente del Consiglio medesimo, dai due vice presidenti, dai [...]
Art. 6.      E' abrogato il regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità, in data 21 dicembre 1993, n. 583


§ 98.1.4535 - D.M. 27 febbraio 1997, n. 76. [1]

Regolamento recante sostituzione del regolamento concernente la composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanità, adottato con decreto ministeriale 21 dicembre 1993, n. 583.

(G.U. 28 marzo 1997, n. 73)

 

IL MINISTRO DELLA SANITA'

 

     Visto l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518;

     Considerato che con il suddetto decreto del Presidente della Repubblica sono stati individuati i Dipartimenti ai quali è demandato lo svolgimento delle funzioni proprie del Ministero della sanità: a) "Dipartimento della programmazione", b) "Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale", c) "Dipartimento della prevenzione", d) "Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria" ed e) "Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza";

     Visto il proprio decreto 21 dicembre 1993, n. 583, "Regolamento concernente la composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanità";

     Ritenuto di dover sostituire il regolamento concernente la composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanità;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 13 febbraio 1997, n. 33/97;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 100/200/00/1570 del 25 febbraio 1997;

     A d o t t a

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Composizione

     1. Il Consiglio superiore di sanità, costituito con decreto del Ministro della sanità, è composto da cinquanta componenti non di diritto e dai componenti di diritto di cui al successivo comma 3 ed è rinnovato ogni tre anni.

     2. I componenti non di diritto del Consiglio superiore di sanità sono scelti dal Ministro della sanità tra docenti universitari dirigenti di secondo livello del Servizio sanitario regionale, soggetti particolarmente qualificati nelle materie attinenti le competenze istituzionali del Consiglio e, limitatamente a due unità, appartenenti alla magistratura ordinaria, amministrativa, contabile o agli avvocati dello Stato.

     3. Sono componenti di diritto del Consiglio superiore di sanità i dirigenti generali preposti ai dipartimenti e servizi del Ministero della sanità, il direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, il direttore dell'Istituto superiore di sanità, il direttore dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

     4. I membri di diritto partecipano alle riunioni delle singole sezioni quando sono trattate materie di rispettiva competenza.

     5. Ai lavori dell'assemblea generale e delle sezioni possono essere invitati, sentito il Ministro, esperti esterni, di volta in volta, secondo le rispettive, specifiche competenze.

     6. I componenti del Consiglio superiore di sanità, ad eccezione dei componenti di diritto, decadono automaticamente dalla carica dopo tre assenze consecutive.

     7. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati i compensi spettanti ai componenti del Consiglio superiore di sanità.

 

          Art. 2. Adunanze

     1. Le adunanze dell'assemblea generale del Consiglio sono tenute per sessioni ordinarie almeno bimestrali; le adunanze di ciascuna sezione sono tenute almeno una volta al mese.

     2. Il Ministro della sanità ha facoltà di convocare in qualsiasi momento il Consiglio superiore o una sezione e di intervenire alle adunanze.

     3. Le riunioni non hanno carattere pubblico. Possono tuttavia pubblicarsi gli atti dell'assemblea generale concernenti materie di particolare interesse generale, su richiesta del Ministro della sanità o del presidente del Consiglio superiore.

     4. Per la validità delle adunanze del Consiglio superiore di sanità è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio medesimo per le adunanze dell'assemblea generale e di almeno la metà più uno dei componenti la sezione per le adunanze delle sezioni.

     5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti ed, in caso di parità, la proposta si intende respinta.

     6. Le astensioni si cumulano con i voti contrari.

     7. Quando l'argomento da esaminare riguardi materia di competenza di due o più sezioni, le stesse si riuniscono in seduta congiunta.

 

          Art. 3. Sezioni

     1. Il Consiglio superiore di sanità si articola nelle seguenti cinque sezioni con ripartizioni per materia di seguito stabilite:

     a) Sezione I:

     Programmazione sanitaria. Piano sanitario nazionale. Livelli di assistenza. Fabbisogno finanziario del Servizio sanitario nazionale. Ripartizione del Fondo sanitario nazionale. Impiego delle risorse ed analisi economico-funzionale della spesa. Interventi finalizzati alla ricerca sanitaria. Sistema informativo sanitario. Servizio statistico sanitario. Interventi igienico sanitari con finanziamenti CEE. Affari generali connessi.

     b) Sezione II

     :Riconoscimento dei presidi sanitari ad alta tecnologia. Determinazione dei requisiti minimi e classificazione delle strutture e dei servizi sanitari. Funzioni statali connesse alle unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e altri presidi ospedalieri pubblici e privati. Professioni sanitarie e formazione del personale sanitario. Sangue ed emoderivati. Trapianti di organi. Ricorsi presentati da soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati. Affari generali connessi.

     c) Sezione III:

     Igiene e sicurezza del lavoro. Malattie di rilievo sociale e polizia mortuaria. Tutela igienico-sanitaria dei fattori di inquinamento. Profilassi delle malattie infettive e diffusive. Prevenzione delle tossicodipendenze. Acque minerali. Affari generali connessi.

     d) Sezione IV:

     Misure di profilassi nutrizionale. Alimenti e bevande. Prodotti destinati ad una alimentazione particolare. Preparati fitosanitari. Profilassi veterinaria e malattie infettive e diffusive. Zoonosi. Farmaci veterinari. Alimenti per gli animali. Igiene e commercializzazione degli alimenti di origine animale. Impianti di produzione, trasformazione e conservazione degli alimenti di origine animale. Istituti zooprofilattici sperimentali. Affari generali connessi.

     e) Sezione V:

     Farmaci ad uso umano, compresi i presidi medico-chirurgici ed altri prodotti chimici usati in medicina ed in cosmesi. Studi e ricerche sull'utilizzazione dei farmaci, sulla farmacoepidemiologia e sulla farmacovigilanza attiva. Affari generali connessi.

     2. Le sezioni hanno potere deliberante per gli argomenti che rientrano nella loro competenza.

     3. La ripartizione dei membri del Consiglio tra le singole sezioni è disposta con decreto del Ministro tenuto conto della proposta formulata dall'assemblea generale nella prima riunione, prevedendo l'assegnazione di ciascun componente ad una sola sezione.

     4. Il presidente della sezione o in sua sostituzione il segretario generale indica per ciascuna riunione quali dei componenti di cui al comma 3 dell'articolo integrano la sezione trasmettendo per iscritto l'ordine del giorno con precisazione degli argomenti di rispettiva competenza ai sensi del comma 4 dell'articolo 1.

 

          Art. 4. Presidenza del Consiglio superiore di sanità e delle sezioni

     1. L'assemblea in adunanza generale elegge a maggioranza assoluta, all'inizio di ciascun triennio, il presidente e due vice presidenti. In caso di vacanza nel corso del triennio si procede a nuove elezioni.

     2. Ogni sezione all'inizio di ciascuna sessione elegge il proprio presidente.

 

          Art. 5. Comitato di presidenza

     1. In seno al Consiglio superiore di sanità è istituito il comitato di presidenza costituito dal presidente del Consiglio medesimo, dai due vice presidenti, dai presidenti di sezione e dal segretario generale del Consiglio, per un più efficace coordinamento dello svolgimento dei lavori del Consiglio superiore di sanità stesso.

     2. Il comitato di presidenza, di volta in volta convocato ed eventualmente integrato con altri membri del Consiglio ed esperti ad iniziativa del presidente, assicura i necessari collegamenti operativi con la segreteria generale e coadiuva il presidente nei compiti suoi propri di coordinamento delle attività delle sezioni e nell'istruttoria finalizzata all'esame delle problematiche di carattere generale.

     3. Il comitato assiste, altresì, il presidente nella valutazione analitica delle attività delle sezioni, ai fini di un migliore coordinamento dei rapporti fra queste ultime nelle materie di comune interesse, e per un loro più pronto raccordo con i dipartimenti e servizi del Ministero, l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

 

          Art. 6.

     E' abrogato il regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità, in data 21 dicembre 1993, n. 583.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


[1] Abrogato dall'art. 9 del D.M. 6 agosto 2003, n. 342.