§ 98.1.3671 - D.M. 3 febbraio 1998, n. 21.
Regolamento recante modalità di funzionamento del Consiglio universitario nazionale.


Settore:Normativa nazionale
Data:03/02/1998
Numero:21


Sommario
Art. 1. Insediamento ed elezione del presidente      1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è insediato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro trenta giorni dalla proclamazione [...]
Art. 2. Funzioni del presidente      1. Il presidente provvede alla convocazione del Consiglio e ne presiede le sedute, definisce l'ordine del giorno e organizza il lavoro del Consiglio, assegnando gli [...]
Art. 3. Sessioni del Consiglio      1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria sulla base di un calendario prestabilito; si riunisce inoltre in seduta straordinaria su richiesta del Ministro o per [...]
Art. 4. Svolgimento delle sedute      1. Per la validità delle sedute del CUN è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti
Art. 5. Funzioni istruttorie      1. Per il lavoro istruttorio o di studio e di approfondimento di singole questioni, il CUN può articolarsi in commissioni, comitati o gruppi di lavoro
Art. 6. Ufficio di segreteria      1. Il CUN si avvale dell'ufficio di segreteria tecnico-organizzativa costituito presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi [...]
Art. 7. Disposizioni finali      1. Per l'espressione dei pareri da parte del CUN si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, salvo i casi in cui [...]


§ 98.1.3671 - D.M. 3 febbraio 1998, n. 21.

Regolamento recante modalità di funzionamento del Consiglio universitario nazionale.

(G.U. 13 febbraio 1998, n. 36)

 

 

     IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA

     RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

     Visto l'articolo 17, commi dal 104 al 108, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevedono il riordinamento del Consiglio universitario nazionale e l'emanazione di un decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per determinare le modalità di funzionamento del medesimo organismo consultivo;

     Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 1997, n. 278, contenente le modalità di elezione del Consiglio universitario nazionale;

     Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 12 gennaio 1998;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 224 del 2 febbraio 1998);

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Insediamento ed elezione del presidente

     1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è insediato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

     2. Nella prima adunanza successiva all'insediamento, convocata dal decano dei professori ordinari, che la presiede, il CUN, con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri in carica, elegge nel suo seno il presidente nella persona di un membro eletto, professore di ruolo di prima fascia. Se la suddetta maggioranza assoluta non è raggiunta neppure alla seconda votazione, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato un maggior numero di voti.

 

          Art. 2. Funzioni del presidente

     1. Il presidente provvede alla convocazione del Consiglio e ne presiede le sedute, definisce l'ordine del giorno e organizza il lavoro del Consiglio, assegnando gli argomenti da discutere a singoli relatori o ai presidenti di commissioni permanenti, se istituite; cura i rapporti con gli uffici del Ministero; provvede alla trasmissione dei pareri del Consiglio; esercita tutte le altre attribuzioni connesse con i compiti istituzionali del Consiglio.

 

          Art. 3. Sessioni del Consiglio

     1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria sulla base di un calendario prestabilito; si riunisce inoltre in seduta straordinaria su richiesta del Ministro o per iniziativa del presidente, ovvero su richiesta motivata di almeno un quinto dei suoi componenti in carica. In questo ultimo caso la riunione avviene entro quindici giorni dalla data della richiesta.

 

          Art. 4. Svolgimento delle sedute

     1. Per la validità delle sedute del CUN è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

     2. Le modalità di convocazione delle sedute, di redazione dell'ordine del giorno delle medesime e di stesura dei verbali, di svolgimento delle votazioni, nonché le modalità di elezione, di convocazione e di deliberazione della corte di disciplina sono deliberate dal CUN con norme interne approvate a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri in carica.

 

          Art. 5. Funzioni istruttorie

     1. Per il lavoro istruttorio o di studio e di approfondimento di singole questioni, il CUN può articolarsi in commissioni, comitati o gruppi di lavoro.

     2. Le modalità di funzionamento dei medesimi sono stabilite dal CUN con norme interne approvate con la maggioranza di cui all'articolo 4.

 

          Art. 6. Ufficio di segreteria

     1. Il CUN si avvale dell'ufficio di segreteria tecnico-organizzativa costituito presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 25 marzo 1997, n. 326, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 1997.

     2. Alle sedute del CUN può assistere, ove necessario, un impiegato dell'ufficio di segreteria con qualifica non inferiore alla settima, come supporto tecnico ai lavori.

 

          Art. 7. Disposizioni finali

     1. Per l'espressione dei pareri da parte del CUN si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, salvo i casi in cui il regolamento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, non preveda termini più brevi in relazione alla definizione dei procedimenti amministrativi.

     2. Per quanto non disposto dal presente regolamento il CUN può dotarsi di ulteriori norme interne approvate con la maggioranza di cui all'articolo 4.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.