§ 98.1.4898 - D.M. 21 luglio 1997, n. 278.
Regolamento concernente modalità di elezione del Consiglio universitario nazionale.


Settore:Normativa nazionale
Data:21/07/1997
Numero:278


Sommario
Art. 1. Elezioni dei professori e ricercatori      1. Nel Consiglio universitario nazionale, per ciascuna delle grandi aree omogenee di settori scientifico-disciplinari di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo [...]
Art. 2. Elezione degli studenti      1. Gli otto studenti di cui all'articolo 17, comma 104, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono eletti dal Consiglio nazionale degli studenti, ai sensi [...]
Art. 3. Elezione del personale tecnico e amministrativo      1. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 17, comma 104, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, è costituito un unico collegio elettorale
Art. 4. Elezione dei rappresentanti della CRUI      1. I tre componenti di cui all'articolo 17, comma 104, lettera d), della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono eletti dalla Conferenza permanente dei rettori delle [...]
Art. 5. Ordinanza elettorale      1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con propria ordinanza emanata almeno sei mesi prima della scadenza del Consiglio, stabilisce la [...]
Art. 6. Formazione degli elenchi degli elettori e presentazione delle candidature      1. Ai fini della determinazione dell'elettorato, il Ministero predispone gli elenchi dei professori ordinari, associati e dei ricercatori distinti per collegi elettorali [...]
Art. 7. Seggi elettorali      1. Entro il quinto giorno antecedente quello fissato per le votazioni presso ciascuna istituzione universitaria, con decreto del rettore o direttore, sono istituiti [...]
Art. 8. Schede elettorali      1. Le schede per le votazioni sono predisposte dal Ministero in colori distinti per ciascuna delle categorie di elettori. Sulle schede relative alle categorie dei [...]
Art. 9. Operazioni di voto      1. Nella data e nell'orario stabiliti per le votazioni l'elettore, dopo aver dimostrato la propria identità e aver apposto la propria firma sull'elenco dei votanti a [...]
Art. 10. Commissioni elettorali locali      1. Presso ogni istituzione universitaria è istituita con decreto del rettore una commissione elettorale locale composta da un professore universitario di ruolo o da un [...]
Art. 11. Commissione centrale      1. Con decreto del Ministro è istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica una commissione elettorale con il compito di [...]
Art. 12. Formazione delle graduatorie finali, esame delle contestazioni e proclamazione degli eletti da parte della Commissione centrale      1. Le operazioni sono pubbliche e del loro inizio è data tempestiva comunicazione


§ 98.1.4898 - D.M. 21 luglio 1997, n. 278.

Regolamento concernente modalità di elezione del Consiglio universitario nazionale.

(G.U. 21 agosto 1997, n. 194)

 

 

     IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA

     RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

     Visto l'articolo 17, commi dal 104 al n. 108 della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevedono il riordinamento del Consiglio universitario nazionale e l'emanazione di decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per determinare le modalità di elezione dei relativi componenti ed individuare grandi aree omogenee di settori scientificodisciplinari in numero non superiore a quindici;

     Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Ritenuto opportuno raggruppare i settori scientifico-disciplinari in quattordici aree omogenee secondo le indicazioni espresse dal Consiglio universitario nazionale nelle adunanze del 5, 7 e 27 ottobre 1995;

     Sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 14 luglio 1997;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 400 del 1988 (nota n. 2178/III.6 del 17 luglio 1997), così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 19 luglio 1997, prot. n. DAGL 1.1.4/31890/4.23.20;

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Elezioni dei professori e ricercatori

     1. Nel Consiglio universitario nazionale, per ciascuna delle grandi aree omogenee di settori scientifico-disciplinari di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 17, comma 104, lettera a), così come individuate nell'allegato, sono eletti un professore ordinario, un professore associato ed un ricercatore.

     2. Ai fini del presente decreto:

     a) nella denominazione "professori ordinari" si intendono compresi i professori straordinari;

     b) nella denominazione "ricercatore" si intendono compresi gli assistenti del ruolo ad esaurimento;

     c) nella denominazione università ed istituti di istruzione universitaria si intendono ricompresi le università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale.

     3. Per ciascuna delle aree disciplinari di cui al comma 1 sono costituiti tre collegi elettorali, dei quali uno è composto dai professori ordinari, uno dai professori associati, e uno dai ricercatori.

     4. In ciascun collegio l'elettorato attivo e passivo è attribuito agli appartenenti alle rispettive categorie, inquadrati nei settori scientifico-disciplinari afferenti alla medesima area. Ogni elettore esprime il proprio voto per un candidato. Ciascun collegio elettorale elegge un rappresentante al proprio interno. E' eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. A parità di voti, prevale il più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano per età.

 

          Art. 2. Elezione degli studenti

     1. Gli otto studenti di cui all'articolo 17, comma 104, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono eletti dal Consiglio nazionale degli studenti, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

     2. L'elettorato attivo e passivo è attribuito ai componenti del predetto organo. Ogni elettore esprime il proprio voto per due candidati. La votazione avviene a scrutinio segreto su candidature nominative presentate entro il ventesimo giorno antecedente quello fissato per la votazione medesima. Sono eletti gli otto studenti che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti prevale lo studente con maggiore anzianità di iscrizione. A parità di iscrizione, prevale il più anziano di età.

 

          Art. 3. Elezione del personale tecnico e amministrativo

     1. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 17, comma 104, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, è costituito un unico collegio elettorale.

     2. L'elettorato attivo e passivo è attribuito al personale tecnico e amministrativo di ruolo delle istituzioni universitarie, in servizio alla data di emanazione dell'ordinanza elettorale di cui all'articolo 5. Ogni elettore dispone di un voto di preferenza. Sono eletti i quattro candidati che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano per età.

 

          Art. 4. Elezione dei rappresentanti della CRUI

     1. I tre componenti di cui all'articolo 17, comma 104, lettera d), della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono eletti dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane.

     2. L'elettorato attivo e passivo è attribuito ai rettori delle università e ai rettori o direttori degli istituti d'istruzione universitaria. Ogni elettore esprime il proprio voto per un candidato. La votazione avviene a scrutinio segreto su candidature nominative presentate entro il ventesimo giorno antecedente quello fissato per la votazione medesima. Sono eletti i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano di ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

 

          Art. 5. Ordinanza elettorale

     1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con propria ordinanza emanata almeno sei mesi prima della scadenza del Consiglio, stabilisce la data delle elezioni dei rappresentanti di cui agli articoli 1 e 3 e le modalità di svolgimento delle relative operazioni.

     2. In sede di prima elezione l'ordinanza è emanata il giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 6. Formazione degli elenchi degli elettori e presentazione delle candidature

     1. Ai fini della determinazione dell'elettorato, il Ministero predispone gli elenchi dei professori ordinari, associati e dei ricercatori distinti per collegi elettorali e li invia alle università per l'accertamento e la verifica. Le università predispongono gli elenchi dell'elettorato del personale tecnico ed amministrativo. Gli elenchi di cui al presente comma sono pubblicati mediante affissione presso la sede amministrativa del rettorato e presso le sedi di ogni facoltà. Entro dieci giorni dalla pubblicazione degli elenchi, gli interessati possono proporre opposizione al rettore, che decide in via definitiva entro i successivi dieci giorni.

     2. Le candidature sono presentate entro il trentesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni. La dichiarazione di candidatura, per ciascun collegio elettorale è sottoscritta dal candidato. Per l'elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori, la dichiarazione è presentata alla commissione elettorale centrale di cui all'articolo 11, per il tramite degli uffici amministrativi di ciascuna istituzione universitaria. Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo la dichiarazione è presentata alla commissione elettorale locale di cui all'articolo 10. Ciascuna commissione locale verifica la regolarità delle candidature e l'inesistenza di cause di ineleggibilità e rimette al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, gli elenchi delle candidature ammesse, relative alla elezione del personale tecnico e amministrativo. Gli elenchi formati dalla commissione centrale per l'elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori, e gli elenchi formati dal Ministero sulla base degli atti delle commissioni elettorali locali, per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo, sono trasmessi dal Ministero alle singole sedi universitarie perché ne curino la pubblicazione, secondo le modalità di cui al comma 1, entro il decimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni.

 

          Art. 7. Seggi elettorali

     1. Entro il quinto giorno antecedente quello fissato per le votazioni presso ciascuna istituzione universitaria, con decreto del rettore o direttore, sono istituiti distinti seggi elettorali rispettivamente per l'elezione dei professori e dei ricercatori e per la elezione del personale tecnico ed amministrativo. Per ciascuna elezione possono essere istituiti più seggi, in considerazione del numero degli elettori iscritti e del prevedibile afflusso degli elettori.

     2. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti dell'ufficio elettorale di seggio. Ciascun ufficio elettorale di seggio è composto da un presidente e quattro scrutatori, scelti fra gli elettori del seggio; per l'elezione del personale tecnico ed amministrativo il presidente è scelto fra i professori di prima fascia e fra i dirigenti amministrativi. L'ufficio elettorale di seggio è assistito da un funzionario amministrativo con funzioni di segretario. Per la validità delle operazioni dell'ufficio è necessaria la presenza di almeno tre componenti e del segretario. In caso di rinuncia, anche nel corso delle operazioni, il rettore provvede alla sostituzione.

     3. In ogni seggio sono predisposte almeno due cabine per la votazione e un'urna per raccogliere le schede votate.

 

          Art. 8. Schede elettorali

     1. Le schede per le votazioni sono predisposte dal Ministero in colori distinti per ciascuna delle categorie di elettori. Sulle schede relative alle categorie dei professori e dei ricercatori deve essere indicata l'area disciplinare di afferenza dell'elettore a cura dei seggi elettorali.

     2. Le schede sono inviate tempestivamente dal Ministero alle università e trasmesse dal rettore o direttore a ciascun seggio elettorale. Ogni scheda deve recare un tagliando ove sono apposti il timbro dell'istituzione universitaria, l'indicazione della sede, la firma del presidente del seggio, nonché, ove occorra, l'indicazione del numero del seggio.

 

          Art. 9. Operazioni di voto

     1. Nella data e nell'orario stabiliti per le votazioni l'elettore, dopo aver dimostrato la propria identità e aver apposto la propria firma sull'elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo, riceve dal presidente del seggio la scheda di votazione e si ritira nella cabina per apporvi il proprio voto. Chiusa la scheda, il votante la riconsegna al presidente, il quale la introduce nell'urna.

     2. Il voto è individuale e segreto. L'elettore esprime il suo voto scrivendo sul lato interno della scheda il nome e il cognome del candidato prescelto, o anche il solo cognome se questo è sufficiente per identificare il candidato. Sono nulle le schede che recano più di un nominativo o il nominativo di un soggetto non candidato, nonché quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore e quelle su cui è stato apposto un segno di riconoscimento o un qualsivoglia altro segno diverso da quelli prescritti.

     3. All'ora stabilita per la chiusura delle votazioni, ed esaurite le operazioni di voto degli elettori che in quel momento sono presenti nel locale del seggio, il presidente dichiara chiuse le votazioni.

     4. Nei seggi elettorali costituiti per l'elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori il presidente procede al controllo del numero dei votanti che deve corrispondere con il numero delle schede votate. Il segretario redige un verbale, sottoscritto dal presidente, contenente le seguenti notizie:

     a) numero delle schede ricevute per ciascuna categoria;

     b) numero delle schede votate per ogni singola area scientifico-disciplinare e categoria;

     c) numero delle schede annullate e non utilizzate.

     5. Le schede votate sono raggruppate in plichi separati per categorie e aree disciplinari. In altro plico sono inserite le schede non utilizzate o annullate nel corso delle operazioni elettorali, il verbale e gli elenchi degli elettori. Detti plichi, sigillati e firmati da tutti i componenti del seggio, sono riuniti in un unico plico che viene consegnato agli uffici amministrativi delle istituzioni universitarie che ne curano la trasmissione alla commissione elettorale centrale di cui all'articolo 11.

     6. Nei seggi costituiti per la elezione dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo l'ufficio elettorale procede alle seguenti operazioni cui possono assistere gli elettori iscritti presso il seggio:

     a) le schede rimaste inutilizzate vengono contate e racchiuse in un plico sigillato;

     b) si verifica, sugli elenchi, il numero degli elettori che hanno votato che deve corrispondere al numero delle schede impiegate per la votazione;

     c) si procede allo scrutinio delle schede votate, dopo aver staccato il tagliando;

     d) il presidente proclama il numero dei voti riportati da ciascun candidato;

     e) le schede bianche, quelle annullate e quelle provvisoriamente non assegnate perché contestate, sono inserite in plichi separati che vengono sigillati;

     f) viene formato e sigillato un plico contenente i plichi di cui alle lettere a), c), e) in cui sono inseriti i tabulati redatti dagli scrutatori, gli elenchi degli elettori e il verbale attestante lo svolgimento delle predette operazioni firmato dal segretario e dal presidente. Tale plico è inviato alla commissione elettorale locale di cui all'articolo 10.

     7. Per plico o contenitore sigillato, si intende una usuale busta, purché incollata in modo che non sia possibile aprirla senza lacerare la carta, ovvero altro involucro cartaceo o scatola sulle cui chiusure vengono incollate strisce di carta inamovibili. In ogni caso trasversalmente ai lembi delle chiusure sono apposte le firme dei componenti dell'ufficio di seggio, del segretario e degli elettori che lo richiedono.

 

          Art. 10. Commissioni elettorali locali

     1. Presso ogni istituzione universitaria è istituita con decreto del rettore una commissione elettorale locale composta da un professore universitario di ruolo o da un dirigente appartenente ai ruoli del personale tecnico e amministrativo che la presiede e da due funzionari, dei quali uno svolge le funzioni di segretario.

     2. La commissione ha il compito di accertare la regolarità delle operazioni di spoglio effettuate dai seggi di cui all'articolo 9, comma 6 e di procedere alla formulazione della graduatoria tenuto conto dei risultati delle votazioni.

     3. La commissione delibera a maggioranza semplice sulle questioni insorte in ordine alla regolarità delle operazioni elettorali e rivede tutte le schede provvisoriamente non assegnate perché contestate e decide definitivamente se assegnarle o dichiararle nulle.

     4. I risultati delle votazioni sono racchiusi in un plico sigillato e firmato da tutti i componenti, che viene trasmesso al Ministero a cura degli uffici amministrativi, ai fini di quanto previsto dall'articolo 12.

     5. Le operazioni delle commissioni di cui al presente articolo sono pubbliche.

 

          Art. 11. Commissione centrale

     1. Con decreto del Ministro è istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica una commissione elettorale con il compito di effettuare le operazioni di cui agli articoli 6 e 12. La commissione è presieduta da un consigliere di Stato, designato dal Presidente del Consiglio di Stato, ed è composta da un professore ordinario, da un professore associato e da un ricercatore designati dal CUN, nonché da quattro funzionari del Ministero con qualifica non inferiore alla ottava, dei quali uno con funzioni di segretario.

     2. La commissione può essere coadiuvata nei suoi adempimenti materiali da personale di segreteria messo a disposizione dall'amministrazione.

 

          Art. 12. Formazione delle graduatorie finali, esame delle contestazioni e proclamazione degli eletti da parte della Commissione centrale

     1. Le operazioni sono pubbliche e del loro inizio è data tempestiva comunicazione.

     2. La commissione, constatata l'integrità dei sigilli apposti ai plichi contenenti il materiale elettorale, controlla, in base ai processi verbali pervenuti dalle varie sedi universitarie, la regolarità delle operazioni elettorali e procede alla formazione delle graduatorie finali.

     3. In relazione alla elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori, la commissione, dopo aver staccato da ciascuna scheda il relativo tagliando e aver raggruppato le schede per categorie e aree disciplinari, procede alle operazioni di spoglio.

     4. La commissione, sulle questioni insorte in ordine alla regolarità delle operazioni elettorali, delibera a maggioranza semplice, rivede tutte le schede provvisoriamente non assegnate perché contestate e decide definitivamente se assegnarle o dichiararle nulle.

     5. Dopo aver compilato graduatorie distinte per categorie ed aree disciplinari la commissione proclama gli eletti secondo quanto prescritto dall'articolo 1.

     6. Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, la commissione formula la graduatoria finale sulla base dei risultati comunicati dalle commissioni locali e proclama gli eletti secondo quanto previsto dall'articolo 3.

     7. Di tutte le operazioni è redatto un processo verbale.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

     Allegato 1 - TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA LE GRANDI AREE OMOGENEE DI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI E I SETTORI PREDETTI

Grandi aree omogenee di settori scientifico-disciplinari

Settori scientifico-disciplinari

01 Scienze matematiche

Tutti i settori dell'area A: da A01A a A04B più i due settori K05B e K05C.

02 Scienze fisiche

Tutti i settori dell'area B: da B01A a B05X.

03 Scienze chimiche

Tutti i settori dell'area C: da C01A a C11X.

04 Scienze della terra

Tutti i settori dell'area D: da D01A a D04C.

05 Scienze biologiche

Tutti i settori dell'area E: da E01A a E13X.

06 Scienze mediche

Tutti i settori dell'area F: da F01X a F23F.

07 Scienze agrarie e veterinarie

Tutti i settori delle aree G e V: da G01X a G09D e da V30A e V34B.

08 Ingegneria civile ed architettura

Tutti i settori dell'area H: da H01A a H15X.

09 Ingegneria industriale e dell'informazione

Tutti i settori delle aree I e K: da I01A a I27X e da K01X a K10X (con esclusione dei settori K05B e K05C).

10 Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche

Tutti i settori dell'area L: da L01A a L41X.

11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche psicologiche

Tutti i settori dell'area M: da M01X a M13X.

12 Scienze giuridiche

Tutti i settori dell'area N: da N01X a N21X.

13 Scienze economiche e statistiche

Tutti i settori delle aree P e S: da P01A a P03X e da S01A a S04B.

14 Scienze politiche e sociali

Tutti i settori dell'area Q: da Q01A a Q06B.