§ 98.1.3256 - D.M. 21 luglio 1999, n. 316.
Regolamento recante modificazioni al regolamento concernente norme sull'istituzione del servizio di controllo interno nell'ambito del Ministero del [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:21/07/1999
Numero:316


Sommario
Art. 1. Modifica dell'organizzazione del servizio di controllo interno      1. I commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro del commercio con l'estero del 24 febbraio 1997, n. 95, sono sostituiti dai seguenti


§ 98.1.3256 - D.M. 21 luglio 1999, n. 316.

Regolamento recante modificazioni al regolamento concernente norme sull'istituzione del servizio di controllo interno nell'ambito del Ministero del commercio con l'estero, approvato con decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 95

(G.U. 13 settembre 1999, n. 215)

 

 

     IL MINISTRO

     DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

     Visto l'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto del Ministro del commercio con l'estero 24 febbraio 1997, n. 95;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 5 luglio 1999;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, inviata con nota n. 35826 del 16 luglio 1999;

     A d o t t a

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Modifica dell'organizzazione del servizio di controllo interno

     1. I commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro del commercio con l'estero del 24 febbraio 1997, n. 95, sono sostituiti dai seguenti:

     "1. Alla direzione del servizio è preposto un collegio, denominato collegio per il controllo interno, nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero e composto da tre membri di cui uno, che assume la funzione di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili o tra il personale appartenente al ruolo unico dei dirigenti di prima fascia di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e di altri due scelti tra i dirigenti di seconda fascia dello stesso ruolo unico. I dirigenti assegnati al collegio di cui al presente comma svolgono esclusivamente le attività inerenti al servizio di controllo interno.

     2. Con ulteriore decreto del Ministro del commercio con l'estero si provvede, altresì, ad assegnare al servizio un contingente di dirigenti di seconda fascia fino ad un massimo di tre unità, di cinque unità di personale con qualifica non inferiore alla settima e di tre unità con qualifica non superiore alla quinta.".

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.