Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 01/06/1999 |
Numero: | 202 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'articolo 18 del regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, il primo periodo del comma 2 è così sostituito: "2. I nuovi [...] |
§ 98.1.3182 - D.M. 1 giugno 1999, n. 202.
Regolamento recante modificazione al decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, concernente norme per l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati
(G.U. 25 giugno 1999, n. 147)
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Vista la
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Visto l'articolo 11 della
Visto il
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Considerato che le attività trasferite all'Ente tabacchi italiani concernenti la produzione, distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati, devono essere assoggettate alla vigilanza e al controllo fiscale da parte dell'amministrazione finanziaria;
Considerato che alla medesima vigilanza e controllo devono essere assoggettate le attività di distribuzione e vendita di tabacchi lavorati che possono essere esercitate da altri soggetti privati nel territorio della Repubblica italiana;
Visto l'articolo 5 del citato
Visto il proprio decreto 22 febbraio 1999, n. 67, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati;
Considerato che, per dare piena attuazione al
Considerato che il differimento del termine previsto dall'articolo 18, comma 2, del proprio decreto 22 febbraio 1999, n. 67, non crea vuoti normativi in quanto sia per l'Ente tabacchi italiani che per i depositi fiscali di altri soggetti privati continuano ad essere operanti le norme specifiche in materia di accertamento, riscossione e versamento delle imposte gravanti sui tabacchi;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 aprile 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della
A d o t t a
il seguente regolamento:
1. All'articolo 18 del regolamento adottato con
2. Il presente regolamento sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.