Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 09/06/2000 |
Numero: | 170 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'articolo 18 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, è sostituito dal seguente |
§ 98.1.2315 - D.M. 9 giugno 2000, n. 170.
Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, concernente norme per l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati
(G.U. 23 giugno 2000, n. 145)
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Vista la
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Visto il
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Visto l'articolo 11 della
Visto il
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Considerato che le attività trasferite all'Ente tabacchi italiani concernenti la produzione, distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati, devono essere assoggettate alla vigilanza e al controllo fiscale da parte dell'amministrazione finanziaria;
Considerato che alla medesima vigilanza e controllo devono essere assoggettate le attività di distribuzione e vendita di tabacchi lavorati che possono essere esercitate da altri soggetti privati nel territorio della Repubblica italiana;
Visto l'articolo 5 del citato
Visto il proprio decreto 22 febbraio 1999, n. 67, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati;
Visto il proprio decreto 1° giugno 1999, n. 202, recante modificazione al
Considerato che gli adempimenti previsti dal citato
Considerato che il riassetto del sistema distributivo, secondo le linee guida del piano industriale di ristrutturazione aziendale approvate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente tabacchi italiani, comporta, tra l'altro, la modifica dell'attuale sistema incentrato sulla dotazione ai magazzini di vendita con conseguenti riflessi sugli adempimenti amministrativi e contabili rilevanti ai fini fiscali e che, pertanto, tali adempimenti devono essere eseguiti sotto la vigilanza dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 maggio 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della
Adotta
il seguente regolamento:
1. L'articolo 18 del
"1. In relazione all'evoluzione dei sistemi informatici e telematici in dotazione ai depositari autorizzati e all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione medesima, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, vengono determinate e aggiornate le modalità tecniche di contabilizzazione e di comunicazione dei dati contabilizzati dei tabacchi lavorati sottoposti ad accisa.
2. I nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni recate dal presente decreto, ad eccezione di quelli prescritti dagli articoli 14, 15, 16 e 17, sono eseguiti dai depositi fiscali dell'Ente tabacchi italiani e da quelli delle società per azioni in cui sarà trasformato l'Ente ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del
3. La circolazione dei tabacchi lavorati di produzione nazionale sul cui condizionamento non è applicato il contrassegno di Stato previsto dall'articolo 14 del
4. I depositi fiscali indicati nel comma 2, continuano ad operare, fino all'esecuzione degli adempimenti di cui allo stesso comma 2, con le procedure amministrative e contabili in precedenza applicate dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, e sono assoggettati ai controlli previsti dall'articolo 9 del
5. Per consentire l'esercizio dei controlli previsti dal comma 4, i depositi fiscali comunicano mensilmente all'Amministrazione dei monopoli di Stato, per ciascun magazzino di vendita, l'ammontare delle relative dotazioni ricevute ai sensi dell'articolo 5 della
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.