Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 23/03/2000 |
Numero: | 184 |
Sommario |
Art. 1. 1. Ai fini dell'accesso all'incarico di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale è valutabile, nell'ambito del requisito di anzianità di [...] |
§ 98.1.2145 - D.M. 23 marzo 2000, n. 184.
Regolamento relativo ai criteri per la valutazione del servizio prestato in regime convenzionale ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso al secondo livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 72, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448
(G.U. 5 luglio 2000, n. 155)
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Vista la
Visto, in particolare, l'articolo 72, comma 13, della legge suddetta, il quale, nel riferirsi agli specialisti ambulatoriali convenzionati inquadrati nel primo livello dirigenziale ai sensi dell'articolo 34 della
Visto il
Visto il
Ritenuto di stabilire i criteri per la valutazione dell'attività ambulatoriale interna svolta a rapporto orario nelle strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie;
Considerato che alla suddetta attività ambulatoriale è equiparabile ai soli fini della valutabilità per l'accesso all'incarico di direzione di struttura complessa, l'attività ambulatoriale interna svolta presso le strutture a diretta gestione del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, peraltro già presa in considerazione, ai fini della valutabilità come titolo nei concorsi di assunzione al primo livello dirigenziale dall'articolo 21, comma 1, del
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Sentito il Consiglio superiore di sanità in data 27 ottobre 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 marzo 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata
A d o t t a
il seguente regolamento:
1. Ai fini dell'accesso all'incarico di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale è valutabile, nell'ambito del requisito di anzianità di servizio di sette anni richiesto ai medici in possesso di specializzazione, dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del
2. Il servizio di cui al comma precedente è valutato con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti delle aziende sanitarie. I certificati di servizio, rilasciati dall'organo competente, devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale.
3. Per la specializzazione si fa riferimento alle tabelle relative alle discipline equipollenti di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modificazioni; il servizio è valutabile per la disciplina oggetto del rapporto convenzionale con riferimento alla specializzazione in possesso.
4. Restano fermi gli altri requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, del
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.