§ 98.1.2145 - D.M. 23 marzo 2000, n. 184.
Regolamento relativo ai criteri per la valutazione del servizio prestato in regime convenzionale ai fini della partecipazione ai concorsi per [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:23/03/2000
Numero:184


Sommario
Art. 1.      1. Ai fini dell'accesso all'incarico di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale è valutabile, nell'ambito del requisito di anzianità di [...]


§ 98.1.2145 - D.M. 23 marzo 2000, n. 184.

Regolamento relativo ai criteri per la valutazione del servizio prestato in regime convenzionale ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso al secondo livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 72, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448

(G.U. 5 luglio 2000, n. 155)

 

 

     IL MINISTRO DELLA SANITA'

     Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";

     Visto, in particolare, l'articolo 72, comma 13, della legge suddetta, il quale, nel riferirsi agli specialisti ambulatoriali convenzionati inquadrati nel primo livello dirigenziale ai sensi dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per problemi di ordine previdenziale, prevede che con decreto del Ministro della sanità, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri per la valutazione del servizio prestato in regime convenzionale ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso al secondo livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, concernente il regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale ed in particolare l'articolo 5, comma 1, lettera b), nel quale sono disciplinati i requisiti dell'anzianità di servizio e della specializzazione, richiesti per l'accesso al secondo livello dirigenziale;

     Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernente "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419", ed in particolare l'articolo 13 che apporta modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie e di incarichi di natura professionale e di direzione di struttura, riconducendo gli incarichi di secondo livello dirigenziale ad incarichi di direzione di struttura complessa da attribuirsi secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484;

     Ritenuto di stabilire i criteri per la valutazione dell'attività ambulatoriale interna svolta a rapporto orario nelle strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie;

     Considerato che alla suddetta attività ambulatoriale è equiparabile ai soli fini della valutabilità per l'accesso all'incarico di direzione di struttura complessa, l'attività ambulatoriale interna svolta presso le strutture a diretta gestione del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, peraltro già presa in considerazione, ai fini della valutabilità come titolo nei concorsi di assunzione al primo livello dirigenziale dall'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Sentito il Consiglio superiore di sanità in data 27 ottobre 1999;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 marzo 2000;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 1444 del 22 marzo 2000);

     A d o t t a

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. Ai fini dell'accesso all'incarico di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale è valutabile, nell'ambito del requisito di anzianità di servizio di sette anni richiesto ai medici in possesso di specializzazione, dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, il servizio prestato in regime convenzionale a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali.

     2. Il servizio di cui al comma precedente è valutato con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti delle aziende sanitarie. I certificati di servizio, rilasciati dall'organo competente, devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

     3. Per la specializzazione si fa riferimento alle tabelle relative alle discipline equipollenti di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modificazioni; il servizio è valutabile per la disciplina oggetto del rapporto convenzionale con riferimento alla specializzazione in possesso.

     4. Restano fermi gli altri requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.