Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 97. Zootecnia |
Capitolo: | 97.2 allevamento |
Data: | 15/07/1999 |
Numero: | 309 |
Sommario |
Art. 1. Integrazione del contraddittorio |
Art. 2. Adeguamento del verbale al sistema informatico |
Art. 3. Esito accertamenti |
Art. 4. Omessa o ritardata presentazione dei ricorsi |
Art. 5. Disposizioni finali |
§ 97.2.29 - D.M. 15 luglio 1999, n. 309.
Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, concernente procedure e modalità di definizione delle operazioni di riesame effettuate dalle regioni in materia di quote latte
(G.U. 7 settembre 1999, n. 210)
Art. 1. Integrazione del contraddittorio
1. Qualora la decisione dei ricorsi di cui all'articolo 2 del
2. A tal fine le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, a convocare, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i produttori interessati, cui verrà rilasciata copia del nuovo verbale redatto in occasione del contraddittorio, che sostituisce, a tutti gli effetti, il precedente. La data di convocazione non può essere inferiore a giorni quindici decorrenti dalla spedizione della raccomandata.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, mediante il sistema informatico, ad operare le correzioni connesse all'adozione del verbale di cui al comma 1, che devono essere recepite all'AIMA.
Art. 2. Adeguamento del verbale al sistema informatico
1. Qualora la parte dispositiva del provvedimento che ha deciso il ricorso presentato ai sensi dell'articolo 12 del
Art. 3. Esito accertamenti
1. Qualora gli accertamenti disposti ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del
A tal fine, le regioni e le province autonome convocano il produttore interessato con le modalità e i termini di cui all'articolo 1, comma 2.
2. La nuova decisione di cui al comma 1 deve essere inserita nel sistema informatico al fine del recepimento da parte dell'AIMA.
Art. 4. Omessa o ritardata presentazione dei ricorsi
1. Qualora il produttore non abbia presentato ricorso o lo abbia presentato fuori dei termini di cui al
2. Le decisioni assunte in attuazione di quanto disposto al comma 1, sono inserite a cura delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano nel sistema informatico per il recepimento da parte dell'AIMA.
Art. 5. Disposizioni finali
1. L'inserimento nel sistema informatico delle modificazioni conseguenti alle decisioni assunte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del presente decreto deve essere effettuato secondo modalità e termini concordati tra il Ministero per le politiche agricole, l'AIMA e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
2. Alle determinazioni assunte dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano in applicazione del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 13, del
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.