§ 97.2.29 - D.M. 15 luglio 1999, n. 309.
Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.2 allevamento
Data:15/07/1999
Numero:309


Sommario
Art. 1.  Integrazione del contraddittorio
Art. 2.  Adeguamento del verbale al sistema informatico
Art. 3.  Esito accertamenti
Art. 4.  Omessa o ritardata presentazione dei ricorsi
Art. 5.  Disposizioni finali


§ 97.2.29 - D.M. 15 luglio 1999, n. 309.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, concernente procedure e modalità di definizione delle operazioni di riesame effettuate dalle regioni in materia di quote latte

(G.U. 7 settembre 1999, n. 210)

 

     Art. 1. Integrazione del contraddittorio

     1. Qualora la decisione dei ricorsi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, sia stata adottata in assenza di contraddittorio, per causa non imputabile al produttore e da questi documentabile, o per omessa convocazione delle parti, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a convocare il produttore, per la verifica, in contraddittorio, della correttezza della decisione assunta.

     2. A tal fine le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, a convocare, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i produttori interessati, cui verrà rilasciata copia del nuovo verbale redatto in occasione del contraddittorio, che sostituisce, a tutti gli effetti, il precedente. La data di convocazione non può essere inferiore a giorni quindici decorrenti dalla spedizione della raccomandata.

     3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, mediante il sistema informatico, ad operare le correzioni connesse all'adozione del verbale di cui al comma 1, che devono essere recepite all'AIMA.

 

          Art. 2. Adeguamento del verbale al sistema informatico

     1. Qualora la parte dispositiva del provvedimento che ha deciso il ricorso presentato ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, per mero errore materiale risulti, dal relativo verbale, in contrasto con la motivazione dello stesso provvedimento ma sia stata correttamente inserita nel sistema informatico, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a redigere e a notificare al produttore un nuovo verbale correttamente compilato.

 

          Art. 3. Esito accertamenti

     1. Qualora gli accertamenti disposti ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, successivamente pervenuti, abbiano evidenziato situazioni diverse da quelle assunte a presupposto della decisione emessa dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano in merito ai ricorsi di cui al medesimo articolo 2, e tali da inficiarne il contenuto, le stesse ne dispongono la revoca e procedono all'adozione di una nuova decisione, nel rispetto del principio del contraddittorio.

     A tal fine, le regioni e le province autonome convocano il produttore interessato con le modalità e i termini di cui all'articolo 1, comma 2.

     2. La nuova decisione di cui al comma 1 deve essere inserita nel sistema informatico al fine del recepimento da parte dell'AIMA.

 

          Art. 4. Omessa o ritardata presentazione dei ricorsi

     1. Qualora il produttore non abbia presentato ricorso o lo abbia presentato fuori dei termini di cui al decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, per causa a lui non imputabile, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, a istanza dell'interessato, da presentare nel termine di cui all'articolo 1, comma 2, provvedono a convocare il produttore per l'adozione, in contraddittorio, della relativa decisione, secondo le modalità di cui al citato comma 2 dell'articolo 1.

     2. Le decisioni assunte in attuazione di quanto disposto al comma 1, sono inserite a cura delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano nel sistema informatico per il recepimento da parte dell'AIMA.

 

          Art. 5. Disposizioni finali

     1. L'inserimento nel sistema informatico delle modificazioni conseguenti alle decisioni assunte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del presente decreto deve essere effettuato secondo modalità e termini concordati tra il Ministero per le politiche agricole, l'AIMA e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

     2. Alle determinazioni assunte dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano in applicazione del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118.

     3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.