Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 96. Turismo |
Capitolo: | 96.3 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 29/11/1980 |
Numero: | 816 |
Sommario |
Art. 1. Il contributo a favore del Club alpino italiano, previsto dalla legge 23 dicembre 1974, n. 704, in misura di lire 250 milioni, è elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1980, a lire 500 [...] |
Art. 2. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, lettera d), della legge 4 marzo 1964, n. 114, ed all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, per contributi una [...] |
Art. 3. All'onere di lire 250 milioni derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge, per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto [...] |
§ 96.3.6 - Legge 29 novembre 1980, n. 816.
Interventi a favore del Club alpino italiano e degli enti a carattere nazionale o pluriregionale operanti nel settore del turismo sociale o giovanile.
(G.U. 10 dicembre 1980, n. 337)
Il contributo a favore del Club alpino italiano, previsto dalla
L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, lettera d), della
All'onere di lire 250 milioni derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge, per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
All'onere di lire 450 milioni derivante dall'applicazione dell'art. 2 della presente legge per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento residuo per "interventi straordinari a sostegno delle attività musicali, cinematografiche e di prosa".
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.