Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 28. Contratti |
Capitolo: | 28.3 contratti bancari |
Data: | 22/06/2007 |
Numero: | 116 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni |
Art. 2. Campo di applicazione |
Art. 3. Obblighi dell'intermediario |
Art. 4. Modalità di devoluzione al fondo |
Art. 5. Gestione del fondo |
Art. 6. Vigilanza e controlli |
Art. 7. Disciplina transitoria |
§ 28.3.16 - D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116.
Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi dormienti.
(G.U. 2 agosto 2007, n. 178)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della
Vista la
Visto il comma 420 dell'articolo 1 della
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 2 aprile 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 giugno 2007;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) "intermediari":
1) le banche italiane e le succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie, come definite dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
2) gli intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
3) le imprese di assicurazione operanti in Italia di cui all'articolo 1 del
4) le società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del
5) le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, lettera o), del
6) la società per azioni Poste italiane - Divisione Bancoposta di cui all'articolo 2, comma 1, del
b) "Dormienti", i rapporti contrattuali di cui all'articolo 2 in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2, comma 1;
c) "fondo", il fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della
Art. 2. Campo di applicazione
1. Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento i seguenti rapporti contrattuali:
a) deposito di somme di denaro, effettuato presso l'intermediario con l'obbligo di rimborso;
b) deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione;
c) contratto di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del
2. L'applicazione del presente regolamento è esclusa nei casi in cui il valore dei beni di cui al comma 1 non superi i cento euro.
Art. 3. Obblighi dell'intermediario
1. Al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 1, lettera b), l'intermediario invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al fondo secondo le modalità indicate nell'articolo 4. Restano impregiudicate la cause di estinzione dei diritti. Il rapporto non si estingue se, entro il predetto termine di 180 giorni, viene effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta.
1-bis. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), verificano, entro il 31 dicembre di ciascun anno, tramite servizio di cooperazione informatica con l'Agenzia delle entrate, esclusivamente per i dati strettamente necessari, l'esistenza in vita degli assicurati delle polizze vita, contro gli infortuni e titolari di prodotti di investimento assicurativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ss-bis), del codice delle assicurazioni private, di cui al
1-ter. Gli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 4), 5) e 6), verificano, entro il 31 dicembre di ciascun anno, tramite servizio di cooperazione informatica con l'Agenzia delle entrate, esclusivamente per i dati strettamente necessari, l'esistenza in vita dei titolari dei rapporti contrattuali di cui all'articolo 2. In caso di corrispondenza tra il codice fiscale del titolare del rapporto contrattuale e persona deceduta, l'intermediario invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo di residenza o di domicilio comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni da parte di possibili legittimi eredi [2].
1-quater. L'IVASS e la Banca d'Italia, per quanto di competenza, riscontrano periodicamente che le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), e gli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 4), 5) e 6), abbiano effettuato le verifiche di cui ai commi 1-bis e 1-ter. A tal fine possono essere attivate opportune modalità di cooperazione, anche informatica, tra le predette autorità e l'Agenzia delle entrate [3].
1-quinquies. A seguito del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), di cui all'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale di cui al
1-sexies. La violazione degli obblighi di cui al comma 1-bis è punita con le sanzioni previste dal capo II del titolo XVIII del codice delle assicurazioni private di cui al
Art. 4. Modalità di devoluzione al fondo
1. Gli intermediari comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, nell'anno precedente, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3.
2. L'elenco dei rapporti dormienti di cui al comma 1 è pubblicato entro il medesimo termine del 31 marzo di ciascun anno, mediante avviso cumulativo, indicante il nome, la data ed il luogo di nascita di ciascun titolare del rapporto. La pubblicazione è effettuata a cura dell'intermediario su un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito web del Ministero dell'economia e delle finanze, con oneri a carico dei titolari del rapporto.
3. Gli intermediari provvedono, entro il 31 maggio di ogni anno, a riversare al fondo il denaro, gli strumenti finanziari e i titoli relativi ai rapporti contrattuali di cui all'articolo 2, comma 1. Gli intermediari provvedono al versamento delle relative somme all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione all'apposito capitolo n. 3382 del capo X, ai fini della successiva riassegnazione al fondo [6].
Art. 5. Gestione del fondo [7]
[1. La gestione del fondo è affidata ad apposita Commissione nominata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che ne disciplina il funzionamento. La Commissione è composta da un Presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, un consigliere della Corte dei conti, un dirigente del Dipartimento del tesoro, un dirigente della Banca d'Italia, un dirigente della CONSOB, un dirigente dell'ISVAP e un rappresentante dei risparmiatori, designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti presso il Ministero dello sviluppo economico.
2. Con uno o più regolamenti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene dettata la disciplina tecnica per la concreta attivazione del fondo.
3. Gli oneri ed i compensi per il funzionamento della Commissione sono determinati con il decreto di cui al comma 1 e sono a carico del fondo.]
Art. 6. Vigilanza e controlli
1. Le competenti autorità di vigilanza effettuano controlli per verificare l'esatto adempimento del presente regolamento da parte degli intermediari.
Art. 7. Disciplina transitoria
1. Per i rapporti rispetto ai quali il termine previsto dall'articolo 3 si sia compiuto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la comunicazione di cui allo stesso articolo va effettuata entro sei mesi dalla medesima data e le somme ed i valori non reclamati sono devoluti al fondo entro quattro mesi dalla scadenza del termine di 180 giorni di cui all'articolo 3.
[1] Comma aggiunto dall'art. 20 quinquies del
[2] Comma aggiunto dall'art. 20 quinquies del
[3] Comma aggiunto dall'art. 20 quinquies del
[4] Comma aggiunto dall'art. 20 quinquies del
[5] Comma aggiunto dall'art. 20 quinquies del
[6] Comma così modificato dall'art. 1, comma 345-quinquiesdecies, della
[7] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 345-quinquiesdecies, della