Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 28. Contratti |
Capitolo: | 28.2 contratti agrari |
Data: | 22/07/1966 |
Numero: | 606 |
Sommario |
Art. 1. Il contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto deve avere una durata non inferiore a quella del ciclo di rotazione colturale praticato nel fondo e comunque [...] |
Art. 2. L'affitto a conduttore non coltivatore diretto è fatto a misura. Può essere fatto a corpo quando ciò risulti necessario o conveniente per rilevanti difficoltà di [...] |
Art. 3. Il contratto di affitto di fondi rustici a conduttore non coltivatore diretto deve essere provato per iscritto |
Art. 4. Le norme dell'art. 1 non si applicano ai contratti di affitto che, secondo gli usi locali, hanno durata inferiore all'annata agraria |
Art. 5. (Omissis) |
Art. 6. E' nullo ogni patto contrario alle disposizioni della presente legge |
Art. 7. Ai fini della presente legge è considerato affittuario conduttore non coltivatore diretto colui che non è compreso nella categoria di cui all'art. 1, comma 3, della [...] |
§ 28.2.25 - Legge 22 luglio 1966, n. 606.
Disposizioni in materia di affitto a conduttori non coltivatori diretti.
(G.U. 6 agosto 1966, n. 195)
Il contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto deve avere una durata non inferiore a quella del ciclo di rotazione colturale praticato nel fondo e comunque non inferiore a sei anni.
Se non è stata data disdetta da una delle parti almeno dodici mesi prima della scadenza, il contratto si rinnova per lo stesso periodo.
(Omissis) [1].
In caso di vendita o di concessione in enfiteusi del fondo a coltivatori diretti singoli o associati, o di vendita agli Enti di sviluppo, ai sensi dell'art. 12 della
La disdetta, di cui ai commi secondo e quarto, e la richiesta di cui al terzo comma del presente articolo non hanno effetto se non sono comunicate mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante atto notificato.
L'affitto a conduttore non coltivatore diretto è fatto a misura. Può essere fatto a corpo quando ciò risulti necessario o conveniente per rilevanti difficoltà di misurazione o importanti esigenze pratiche, espressamente indicate nel contratto.
La
Il contratto di affitto di fondi rustici a conduttore non coltivatore diretto deve essere provato per iscritto.
L'immobile concesso in affitto deve essere descritto nel contratto con l'indicazione dei suoi confini, della sua superficie, dei dati catastali e delle altre particolarità utili alla sua identificazione.
Le norme dell'art. 1 non si applicano ai contratti di affitto che, secondo gli usi locali, hanno durata inferiore all'annata agraria.
(Omissis) [2].
Fino alla cessazione del rapporto, ciascuna delle parti può domandare che il contratto, posto in essere prima dell'entrata in vigore della presente legge, venga adeguato alle disposizioni dell'art. 2, con effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva all'entrata in vigore della presente legge.
E' nullo ogni patto contrario alle disposizioni della presente legge.
Ai fini della presente legge è considerato affittuario conduttore non coltivatore diretto colui che non è compreso nella categoria di cui all'art. 1, comma 3, della
[1] Comma abrogato dall'art. 22 della
[2] Comma abrogato dall'art. 17 della