Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 28. Contratti |
Capitolo: | 28.2 contratti agrari |
Data: | 03/06/1950 |
Numero: | 392 |
Sommario |
Art. 1. [2] |
Art. 2. Le cause tuttora pendenti presso le commissioni circondariali o regionali di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 aprile 1947, n. 273, debbono essere [...] |
Art. 3. Le decisioni delle commissioni circondariali di cui all'art. 6 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273, pubblicate e notificate prima dell'entrata in vigore della [...] |
Art. 4. Il testo dell'art. 5 della legge 25 giugno 1949, n. 353, è sostituito dal seguente |
Art. 5. Disposizione transitoria |
Art. 6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 28.2.10 - Legge 3 giugno 1950, n. 392. [1]
Rettifica degli articoli 2 e 5 della legge 25 giugno 1949, n. 353, sulla proroga dei contratti agrari di affitto dei fondi rustici, mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione.
(G.U. 3 luglio 1950, n. 149)
Il testo dell'art. 2 della
"La competenza per tutte le controversie relative alla presente legge e agli altri provvedimenti legislativi di proroga dei contratti di affitto e di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, comprese quelle per la risoluzione del contratto e il conseguente rilascio del fondo, è attribuita alle Sezioni specializzate dei Tribunali e delle Corti d'appello, costituite ai sensi dell'art. 7 della
Le cause tuttora pendenti presso le commissioni circondariali o regionali di cui agli articoli 6 e 7 del
Se la riassunzione non avviene nel termine su indicato il processo si estingue.
Le decisioni delle commissioni circondariali di cui all'art. 6 del
Per le decisioni non ancora notificate il termine per la impugnazione decorre dalla notifica.
Il testo dell'art. 5 della
"Le Sezioni specializzate del Tribunale istituite dalla
"Se una causa pendente davanti una Sezione specializzata del Tribunale di cui alla
"Si osservano in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 40, secondo comma del Codice di procedura civile".
Art. 5. Disposizione transitoria
L'esecuzione delle sentenze di sfratto emanate in conseguenza della presente legge, anche se relative alla annata agraria 1948-49, rimane sospesa fino alla fine dell'annata agraria 1949-50.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 1962, n. 108, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 102, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione.