Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.7 leggi di spesa |
Data: | 02/10/1997 |
Numero: | 345 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'articolo 19 bis, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, le parole: "periodo [...] |
§ 27.7.217 – L. 2 ottobre 1997, n. 345.
Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonché per la salvaguardia di Venezia.
(G.U. 14 ottobre 1997, n. 240).
1. All'articolo 19 bis, comma 1, del
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono utilizzati anche per gli assi di penetrazione in Firenze.
3. Per la realizzazione di opere viarie funzionali al progetto Malpensa 2000 sono autorizzati limiti di impegno ventennali di lire 53 miliardi a decorrere dall'anno 1998 e di lire 7 miliardi a decorrere dall'anno 1999 da assegnare all'ANAS.
4. Per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, di cui alla
5. E' autorizzato un contributo straordinario di lire 10 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi per l'anno 1997, lire 3 miliardi per l'anno 1998 e lire 5 miliardi per l'anno 1999, per il rifinanziamento dell'articolo 5, comma 2, della
6. Per la realizzazione, la ristrutturazione e l'adattamento di edifici demaniali destinati o da destinare ad uffici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria, anche al fine di consentire la celebrazione in condizioni di massima sicurezza di procedimenti penali contro la criminalità organizzata, nonché per opere di completamento del nuovo complesso giudiziario di Napoli, è autorizzata la spesa di lire 43 miliardi per l'anno finanziario 1997 e di lire 7 miliardi per l'anno 1998. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del
7. Per il proseguimento dei programmi di intervento finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, ai sensi e per gli effetti della
8. E' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1997 per interventi di sistemazione e rinaturalizzazione della rete idrografica nel territorio della provincia di Gorizia, secondo un piano da approvare con le modalità di cui alla
9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 85 miliardi per l'anno 1997, a lire 133 miliardi per l'anno 1998 e a lire 185 miliardi per l'anno 1999, si provvede, quanto a lire 85 miliardi per l'anno 1997, a lire 83 miliardi per l'anno 1998 e a lire 135 miliardi per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997 - 1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici, e quanto a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata all'articolo 19 bis del