§ 27.7.174 – D.L. 22 dicembre 1981, n. 789.
Ulteriore proroga del termine di cui all'art. 89 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , ed autorizzazione di spesa per opere idrauliche di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.7 leggi di spesa
Data:22/12/1981
Numero:789


Sommario
Art. 1.      In attesa dell'emanazione delle nuove norme sulla difesa del suolo è autorizzata la spesa di lire 800 miliardi, così ripartita
Art. 2.      Il termine di cui al secondo comma dell'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fissato al 31 dicembre 1981 con decreto-legge 28 [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 27.7.174 – D.L. 22 dicembre 1981, n. 789. [1]

Ulteriore proroga del termine di cui all'art. 89 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , ed autorizzazione di spesa per opere idrauliche di competenza statale e regionale

(G.U. 31 dicembre 1981, n. 358).

 

     Art. 1.

     In attesa dell'emanazione delle nuove norme sulla difesa del suolo è autorizzata la spesa di lire 800 miliardi, così ripartita [2]:

     a) lire 500 miliardi, di cui lire 70 miliardi nell'anno finanziario 1982 e lire 430 miliardi nell'anno finanziario 1983, per l'esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, dei lavori di completamento degli interventi programmati ai sensi dell'articolo 34, numero 2), della legge 21 dicembre 1978, n. 843, per l'esecuzione di opere idrauliche ritenute urgenti ed indifferibili, per sopperire agli oneri derivanti da revisione dei prezzi contrattuali e dall'imposta sul valore aggiunto, per il potenziamento del servizio idrografico, nonché per studi, ricerche, progettazioni e indagini relativi ad interventi considerati prioritari e alla formazione dei piani di bacino a carattere interregionale. I programmi di intervento relativi a nuove opere idrauliche vengono predisposti dal Ministero dei lavori pubblici di intesa con le regioni interessate. Per il più sollecito espletamento dei compiti di cui al presente articolo, il Ministero dei lavori pubblici, sentite le regioni interessate, può procedere mediante affidamento in concessione e, per quanto riguarda studi, ricerche e indagini, mediante incarichi professionali, a soggetti in possesso di comprovati requisiti di capacità, esperienza e professionalità [3];

     b) lire 150 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1982 e lire 140 miliardi nell'anno finanziario 1983, per la realizzazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di opere idrauliche e di navigazione interna di loro competenza [4];

     c) lire 70 miliardi, di cui lire 20 miliardi nell'anno finanziario 1982 e lire 50 miliardi nell'anno finanziario 1983, per l'esecuzione, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, degli interventi di interesse nazionale, urgenti e indifferibili, sulla base dei progetti pronti, nel settore delle sistemazioni idrauliche connesse con le opere di accumulo, di riparto e di adduzione delle acque ad uso irriguo; i programmi di intervento vengono predisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero dei lavori pubblici e d'intesa con le regioni interessate [5];

     d) lire 80 miliardi nell'anno finanziario 1983 per la realizzazione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, degli interventi di cui alla precedente lettera c) di propria competenza; i programmi di intervento da eseguire dalle regioni sono comunicati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministero dei lavori pubblici [6].

     Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto negli anni finanziari 1982 e 1983 fanno carico agli accantonamenti destinati agli interventi per la difesa del suolo.

     All'onere di lire 100 miliardi per l'anno finanziario 1982 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando la voce "difesa del suolo" [7].

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2.

     Il termine di cui al secondo comma dell'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fissato al 31 dicembre 1981 con decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1981, n. 162, è prorogato alla data di entrata in vigore della nuova normativa in materia di difesa del suolo e comunque non oltre il 31 dicembre 1982 [8].

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Converitito in legge, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1982, n. 53.

[2] Alinea così modificato dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 53.

[3] Lettera così sostituita dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 53.

[4] Lettera così sostituita dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 53.

[5] Lettera aggiunta dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 53.

[6] Lettera aggiunta dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 53.

[7] Comma così modificato dalla L. di conversione 26 febbraio 1982, n. 53.

[8] Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 1 della L. 28 dicembre 1982, n. 945.