Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 26/02/1982 |
Numero: | 53 |
Sommario |
Art. unico. Il decreto legge 22 dicembre 1981, n. 789, recante ulteriore proroga del termine di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, [...] |
§ 98.1.27790 - Legge 26 febbraio 1982, n. 53. [1]
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 789, recante ulteriore proroga del termine di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed autorizzazione di spesa per opere idrauliche di competenza statale e regionale.
(G.U. 1 marzo 1982, n. 58)
Il
All'articolo 1,
nel primo comma, alle parole: "650 miliardi", sono sostituite le seguenti: "800 miliardi";
le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
"a) lire 500 miliardi, di cui lire 70 miliardi nell'anno finanziario 1982 e lire 430 miliardi nell'anno finanziario 1983, per l'esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, dei lavori di completamento degli interventi programmati ai sensi dell'art. 34, n. 2), della
b) lire 150 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1982 e lire 140 miliardi nell'anno finanziario 1983, per la realizzazione da parte delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano di opere idrauliche e di navigazione interna di loro competenza";
dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:
"c) lire 70 miliardi, di cui lire 20 miliardi nell'anno finanziario 1982 e lire 50 miliardi nell'anno finanziario 1983, per l'esecuzione, a cura del Ministero dell'agricoltura, delle foreste, degli interventi di interesse nazionale, urgenti e indifferibili, sulla base dei progetti pronti, nel settore delle sistemazioni idrauliche connesse con le opere di accumulo, di riparto e di adduzione delle acque ad uso irriguo; i programmi di intervento vengono predisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero dei lavori pubblici e d'intesa con le regioni interessate;
d) lire 80 miliardi nell'anno finanziario 1983 per la realizzazione, da parte delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, degli interventi di cui alla precedente lettera c) di propria competenza; i programmi di intervento da eseguire dalle regioni sono comunicati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministero dei lavori pubblici";
nel terzo comma, alle parole: "80 miliardi" sono sostituite le seguenti: "100 miliardi", e la parola: "parzialmente" è soppressa.
[1] Abrogata dall'art. 24 del