Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.7 leggi di spesa |
Data: | 14/02/1963 |
Numero: | 163 |
Sommario |
Art. 1. Le provvidenze di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 290, sono ripristinate per 4 anni con decorrenza dall'esercizio finanziario 1962-63 |
Art. 2. All'art. 1 della legge 21 marzo 1958, n. 290, sono aggiunte le seguenti lettere |
Art. 3. In dipendenza degli accertamenti delle somme provenienti dalla gestione dell'importazione per conto dello Stato di cereali e loro derivati, è introdotta al capitolo n. [...] |
§ 27.7.68 – L. 14 febbraio 1963, n. 163. [1]
Integrazione della legge 21 marzo 1958, n. 290, relativa all'incremento ed al potenziamento della pesca e della piscicoltura nelle acque interne.
(G.U. 9 marzo 1963, n. 66).
Le provvidenze di cui alla
Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è autorizzato a concedere, nel limite massimo di lire 200 milioni in ragione di 50 milioni all'anno per gli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1965-66 contributi nelle spese occorrenti per le opere indicate dall'art. 1 e nella misura massima prevista dall'art. 2 della detta legge.
All'art. 1 della
"f) acquisto di motori di potenza non superiore ai 7 HP.;
g) costruzione e impianto di peschiere e di vivai fissi o mobili, nonché di vasche attrezzate con apparecchi di ossigenazione per la conservazione e la distribuzione del pesce vivo;
h) automezzi refrigeranti per il trasporto del pescato, o attrezzati con vasche munite di apparecchi di ossigenazione per la conservazione del pesce allo stato vivo".
In dipendenza degli accertamenti delle somme provenienti dalla gestione dell'importazione per conto dello Stato di cereali e loro derivati, è introdotta al capitolo n. 259 dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1962-63 una variazione in aumento di lire 50 milioni.
Alla spesa di 50 milioni dipendente dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 si farà fronte con la maggiore entrata di cui al precedente comma.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 24 del