Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.7 leggi di spesa |
Data: | 21/03/1958 |
Numero: | 290 |
Sommario |
Art. 1. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, ai fini del miglioramento, incremento e potenziamento della pesca e della piscicoltura nelle acque interne, è autorizzato a [...] |
Art. 2. L'ammontare del contributo non può superare il limite massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'attuazione delle iniziative programmate e l'esame [...] |
Art. 3. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri interventi statali e la corresponsione dei medesimi è disposta con decreto del Ministro per [...] |
Art. 4. All'onere di lire 25.000.000 derivante, in ciascuno degli esercizi 1957-58 e 1958-59, dall'attuazione della presente legge, si provvederà a carico, rispettivamente, del [...] |
Art. 5. La presente legge andrà, in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 27.7.51 – L. 21 marzo 1958, n. 290. [1]
Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 100 milioni per il completamento del programma di potenziamento delle attività pescherecce nelle acque interne.
(G.U. 12 aprile 1958, n. 88).
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, ai fini del miglioramento, incremento e potenziamento della pesca e della piscicoltura nelle acque interne, è autorizzato a concedere, nel limite massimo di lire 100.000.000, in ragione di lire 25.000.000 annui dal 1957-58 al 1960-61, contributi a favore di enti, cooperative, associazioni e, subordinatamente, privati, nelle spese occorrenti per:
a) costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti di piscicoltura e di incubazione, anche nel settore della piscicoltura agricola;
b) sistemazione e miglioramento degli impianti di cattura o di stabulazione in valli, stagni e altri bacini idonei all'allevamento de pesce;
c) opere di miglioramento della produttività delle acque dolci e salmastre, anche mediante ripopolamenti intensivi;
d) acquisto di reti ed attrezzi per la pesca;
e) propaganda per l'incremento della pesca e della piscicoltura e per il consumo del pesce;
f) acquisto di motori di potenza non superiore ai 7 HP [2];
g) costruzione e impianto di peschiere e di vivai fissi o mobili, nonchè di vasche attrezzate con apparecchi di ossigenazione per la conservazione di distribuzione del pesce vivo [3];
h) automezzi refrigeranti per il trasporto del pescato, o attrezzati con vasche munite di apparecchi di ossigenazione per la conservazione del pesce allo stato vivo [4].
L'ammontare del contributo non può superare il limite massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'attuazione delle iniziative programmate e l'esame delle domande è devoluto ad un'apposita Commissione nominata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste o composta dal Sottosegretario di Stato che la presiede, da due funzionari amministrativi aventi la qualifica almeno di direttore di divisione, da due esperti designati rispettivamente dalle organizzazioni nazionali della cooperazione legalmente riconosciute.
Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario amministrativo che rivesta la qualifica di consigliere di 1 classe.
I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri interventi statali e la corresponsione dei medesimi è disposta con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.
All'onere di lire 25.000.000 derivante, in ciascuno degli esercizi 1957-58 e 1958-59, dall'attuazione della presente legge, si provvederà a carico, rispettivamente, del capitolo n. 623 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58 e dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione medesimo per l'esercizio 1958-59 destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge andrà, in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Lettera aggiunta dall'art. 2 della
[3] Lettera aggiunta dall'art. 2 della
[4] Lettera aggiunta dall'art. 2 della