| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 75. Pesi e misure | 
| Capitolo: | 75.1 pesi e misure | 
| Data: | 02/04/1948 | 
| Numero: | 796 | 
| Sommario | 
| Art. 1. I diritti di verificazione periodica dei pesi e delle misure, fissati dalla tabella annessa al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946, n. [...] | 
| Art. 2. I diritti di verificazione prima dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori dei gas e dei manometri campioni sono dovuti nella [...] | 
| Art. 3. I diritti di verificazione prima degli strumenti per pesare e per misurare fissi sono dovuti anche quando la verificazione abbia esito negativo | 
| Art. 4. L'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946, n. 490, è abrogato | 
| Art. 5. | 
| Art. 6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" | 
§ 75.1.12 - D.Lgs. 2 aprile 1948, n. 796. [1]
Modificazione ai diritti di verificazione prima e periodica dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori dei gas e dei manometri campioni.
(G.U. 30 giugno 1948, n. 149).
     I diritti di verificazione periodica dei pesi e delle misure, fissati dalla tabella annessa al 
I diritti di verificazione prima dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori dei gas e dei manometri campioni sono dovuti nella misura stabilita dalla tabella di cui al precedente articolo dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.
I diritti di verificazione prima degli strumenti per pesare e per misurare fissi sono dovuti anche quando la verificazione abbia esito negativo.
     L'art. 4 del 
     Le domande di ammissione alla prima verificazione degli strumenti metrici che ai termini degli articoli 6 e 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure approvato con 
Ove lo strumento risulti ammesso alla prima verificazione, il relativo decreto sarà emesso solo dopo il pagamento di un nuovo diritto pari a quello indicato nel comma precedente.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".
Tabella dei diritti di verificazione degli strumenti metrici dei misuratori dei gas e dei manometri campioni [3]
Tabella dei diritti da pagarsi per la verificazione prima di ogni peso, misura, strumento per pesare o per misurare e per ogni verificazione dei misuratori dei gas e dei manometri campioni [4]
[1] Ratificato dall'art. unico della 
[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della 
[3] Tabella abrogata dall'art. 8 del 
[4] Tabella abrogata dall'art. 8 del