Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.26 tributi diversi |
Data: | 01/04/1947 |
Numero: | 154 |
Sommario |
Art. 1. La sovrimposta di negoziazione, regolata dall'art. 17 del testo unico approvato col regio decreto 9 marzo 1942, n. 357, e successive modificazioni, soppressa col regio [...] |
Art. 2. Si applicano, in quanto riferibili alla sovrimposta di negoziazione, le norme dei citati decreti 9 marzo 1942, n. 357 e 19 agosto 1943, n. 738, ferma l'abrogazione degli [...] |
Art. 3. Per l'accertamento della congruità del valore o del prezzo di cessione dei titoli non quotati in borsa di società immobiliari, si procede a norme dell'art. 3 del regio [...] |
Art. 4. Nei casi in cui la sovrimposta va corrisposta mediante marche, è consentito, in via provvisoria, l'impiego di marche doppie in uso per l'imposta generale sull'entrata |
Art. 5. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana |
§ 95.26.22 - D.Lgs.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 154 [1] .
Ripristino della sovrimposta di negoziazione dei titoli aziendali.
(G.U. 3 aprile 1947, n. 77)
La sovrimposta di negoziazione, regolata dall'art. 17 del testo unico approvato col
La sovrimposta di negoziazione fa carico per metà al cedente e per metà al cessionario, salva, per il pagamento di essa, la responsabilità solidale dei contraenti e degli intermediari nei confronti della Finanza.
Si applicano, in quanto riferibili alla sovrimposta di negoziazione, le norme dei citati decreti 9 marzo 1942, n. 357 e 19 agosto 1943, n. 738, ferma l'abrogazione degli articoli 8, 9, 10, eccettuato l'ultimo comma, e 11 del decreto 19 agosto 1943, n. 738.
Per l'accertamento della congruità del valore o del prezzo di cessione dei titoli non quotati in borsa di società immobiliari, si procede a norme dell'art. 3 del regio
Nei casi in cui la sovrimposta va corrisposta mediante marche, è consentito, in via provvisoria, l'impiego di marche doppie in uso per l'imposta generale sull'entrata.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.
[1] Ratificato dall'art. unico della