§ 95.26.7 - R.D.L. 5 marzo 1942, n. 186 .
Provvedimenti vari in materia di valutazione agli effetti dell'applicazione delle imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.26 tributi diversi
Data:05/03/1942
Numero:186


Sommario
Art. 1.      Per la determinazione del valore imponibile degli immobili oggetto di trasferimento per atto tra vivi, agli effetti dell'applicazione delle vigenti imposte di registro, [...]
Art. 2.  [3]
Art. 3.      In caso di controversie di valutazione relative all'applicazione dell'imposta speciale di registro di cui al regio decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, convertito [...]
Art. 4.      Quando le controversie richiamate negli articoli precedenti si riferiscono a trasferimenti posti in essere per atto tra vivi, il contribuente è obbligato, in ogni caso, [...]
Art. 5.      Ai fini del cumulo di cui al capoverso della lettera a) dell'art. 2 del regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1016 convertito, con modificazioni, nella legge 9 [...]
Art. 6.      Chi chiede la registrazione di atti portanti trasmissione o divisione di immobili o di diritti immobiliari, oltre gli atti e le copie indicate nell'art. 75 della legge [...]
Art. 7.      Le disposizioni di cui agli artt. 1, 2 e 3, si applicano anche alle controversie di valutazione, per le quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, non siano [...]


§ 95.26.7 - R.D.L. 5 marzo 1942, n. 186 [1] .

Provvedimenti vari in materia di valutazione agli effetti dell'applicazione delle imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza

(G.U. 23 marzo 1942, n. 67)

 

 

     Art. 1.

     Per la determinazione del valore imponibile degli immobili oggetto di trasferimento per atto tra vivi, agli effetti dell'applicazione delle vigenti imposte di registro, ipotecarie e diritti catastali, nonché dell'imposta speciale di registro di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 14 giugno 1940, n. 643, convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 1940, n. 1511, si deve aver riguardo principalmente, oltre che agli elementi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 16 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, anche al valore corrente di mercato degli immobili stessi alla data del trasferimento [2] .

     Nulla peraltro è innovato ai criteri di valutazione di cui all'art. 16 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, per quanto riguarda i trasferimenti di beni immobili esenti dall'imposta sul plusvalore di cui al citato regio decreto-legge 14 giugno 1940, n. 643.

 

          Art. 2. [3]

 

          Art. 3.

     In caso di controversie di valutazione relative all'applicazione dell'imposta speciale di registro di cui al regio decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1511, e successive modificazioni, le Commissioni amministrative distrettuali e provinciali devono determinare in ogni caso entrambi i valori, quello di riferimento e quello attuale di trasferimento, anche se uno solo di questi sia oggetto di contestazione, indipendentemente dai valori dichiarati dal contribuente o accertati d'ufficio ed hanno facoltà di aumentare la differenza di valore accertata dall'amministrazione, passibile dell'imposta speciale suddetta.

     In quest'ultimo caso la proposta di aumento del maggior valore imponibile deve essere notificata al contribuente nei modi e nei termini di cui al precedente articolo, agli effetti del ricorso che a norma dell'articolo stesso competente al contribuente.

 

          Art. 4.

     Quando le controversie richiamate negli articoli precedenti si riferiscono a trasferimenti posti in essere per atto tra vivi, il contribuente è obbligato, in ogni caso, al pagamento dell'imposta normale di registro, dell'imposta speciale di registro di cui al regio decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, convertito nella legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1511, delle relative imposte ipotecarie e diritti accessori, che risultano dovuti in base ai valori determinati con la decisione della Commissione distrettuale, anche quando tale decisione sia gravata d'appello dal contribuente stesso o dall'ufficio.

     Il pagamento delle imposte e diritti di cui sopra deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione da parte dell'ufficio della decisione della Commissione distrettuale. Nel caso di omesso pagamento entro il detto termine, il contribuente incorre nella sopratassa del 10 per cento del complessivo ammontare di imposte e diritti dovuti.

     E' improponibile il ricorso del contribuente alla Commissione provinciale, in appello dalla decisione della Commissione distrettuale, se non è data la prova che entro il termine di cui al comma precedente è stato effettuato il pagamento delle imposte e diritti dovuti in base alla decisione emessa in prima istanza [4] .

     Agli effetti del presente articolo la ottenuta concessione di dilazione facoltativa, non equivale al pagamento.

     Resasi definitiva la decisione di secondo grado si farà luogo alla restituzione o alla riscossione delle imposte o diritti che saranno per risultare pagati in più o in meno.

 

          Art. 5.

     Ai fini del cumulo di cui al capoverso della lettera a) dell'art. 2 del regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1016 convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1941-XX, n. 1384, le parti contraenti hanno l'obbligo di dichiarare nell'atto di trasferimento se e quale altro trasferimento tra esse parti sia intervenuto, entro l'anno antecedente, di beni situati nel territorio dello stesso comune o di comuni limitrofi, con specificazione dell'ufficio, della data e del numero di registrazione degli atti.

     La omessa dichiarazione è punita con la pena pecuniaria da lire 500 a 3.000, a carico solidale delle parti contraenti e, per gli atti pubblici, anche del notaio o pubblico ufficiale rogante.

     L'infedele dichiarazione è punita con l'ammenda da lire 1.000 a lire 6.000 a carico di ciascuna delle parti contraenti.

 

          Art. 6.

     Chi chiede la registrazione di atti portanti trasmissione o divisione di immobili o di diritti immobiliari, oltre gli atti e le copie indicate nell'art. 75 della legge di registro 30 dicembre 1923 I, n. 3269, deve consegnare all'Ufficio del registro una copia dell'atto in carta libera.

     Nel caso di atti pubblici tale copia sarà certificata conforme dal notaio o pubblico ufficiale rogante. Per gli atti privati la certificazione di conformità sarà fatta dallo stesso ufficio che riceve l'atto.

 

          Art. 7.

     Le disposizioni di cui agli artt. 1, 2 e 3, si applicano anche alle controversie di valutazione, per le quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, non siano state ancora emesse le decisioni di competenza delle Commissioni distrettuale e provinciale.

     Le disposizioni di cui all'art. 4 si applicano anche alle controversie di valutazione ivi richiamate, per le quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, non sia stata ancora notificata dagli uffici la decisione della Commissione distrettuale.

     Le disposizioni del presente decreto resteranno in vigore fino alla data che sarà stabilita con decreto del Ministro per le finanze [5] .


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 1942 n. 840. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 46 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.

[4]  La Corte costituzionale, con sentenza 7 luglio 1962, n. 75, ha dichiarato la illegittimità del presente comma.

[5]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.