§ 95.23.14 - Legge 24 giugno 1971, n. 447.
Abolizione del diritto per i servizi amministrativi istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330, e del diritto di statistica previsto dalle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.23 soppressione di tasse
Data:24/06/1971
Numero:447


Sommario
Art. 1.      E' abolito il diritto per i servizi amministrativi sulle merci importate dall'estero, istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330, quando le merci stesse rispondano alle condizioni richieste [...]
Art. 2.      Dalla data di entrata in vigore della presente legge è altresì abolito il diritto di statistica previsto dagli articoli 42 e seguenti delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi [...]
Art. 3.      Per tutti i casi non contemplati dagli articoli 1 e 2, il diritto per i servizi amministrativi e il diritto di statistica sono aboliti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 37 miliardi per l'anno finanziario 1971, si provvede:


§ 95.23.14 - Legge 24 giugno 1971, n. 447.

Abolizione del diritto per i servizi amministrativi istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330, e del diritto di statistica previsto dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723.

(G.U. 17 luglio 1971, n. 180)

 

     Art. 1.

     E' abolito il diritto per i servizi amministrativi sulle merci importate dall'estero, istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330, quando le merci stesse rispondano alle condizioni richieste dalle disposizioni relative alla non applicazione dei dazi, dei prelievi e delle tasse di effetto equivalente tra gli Stati membri delle Comunità europee istituite con i trattati ratificati con leggi 25 giugno 1952, n. 766, e 14 ottobre 1957, n. 1293.

     La disposizione del precedente comma si applica alle merci per le quali la relativa dichiarazione d'importazione è stata accettata successivamente al 30 giugno 1968.

 

          Art. 2.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge è altresì abolito il diritto di statistica previsto dagli articoli 42 e seguenti delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, per l'importazione e per l'esportazione di merci che rispondono alle condizioni richieste dalle disposizioni relative alla non applicazione dei dazi, dei prelievi e delle tasse di effetto equivalente tra gli Stati membri delle Comunità europee, istituite con i trattati ratificati con leggi 25 giugno 1952, n. 766, e 14 ottobre 1957, n. 1203.

 

          Art. 3.

     Per tutti i casi non contemplati dagli articoli 1 e 2, il diritto per i servizi amministrativi e il diritto di statistica sono aboliti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 4.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 37 miliardi per l'anno finanziario 1971, si provvede:

     quanto a lire 9 miliardi, a carico del fondo iscritto al cap. n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970;

     quanto a lire 28 miliardi, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al medesimo capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.