§ 95.23.1 - R.D.L. 20 settembre 1926, n. 1643.
Abolizione di talune tasse sugli affari tra cui alcune speciali istituite durante il periodo bellico e post-bellico nonché sgravi e riduzioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.23 soppressione di tasse
Data:20/09/1926
Numero:1643


Sommario
Art. 1.      L'esenzione concessa dall'art. 1 del regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380, dalle tasse di registro, successione ed ipotecarie per le liberalità a qualsiasi titolo a favore di province, [...]
Art. 2.      E' soppressa la tassa sulla circolazione dei velocipedi, e sulle macchine ed apparecchi ad essi assimilabili, stabilita dall'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283.
Art. 3.      Sono soppressi:
Art. 4.      Le disposizioni di privilegio tributario recate dall'art. 25 del testo unico delle leggi sul credito agrario 9 aprile 1922, n. 932, escluse quelle concernenti le cambiali, sono prorogate fino al [...]
Art. 5. 
Art. 6.      Per le denuncie tardive delle nuove costruzioni presentate fino al 31 agosto 1926 in virtù dell'art. 8 del regio decreto 30 agosto 1925, n. 1548, per godere della esenzione delle imposte e delle [...]
Art. 7.      Le tassazioni eseguite agli effetti della imposta di ricchezza mobile, al nome delle società anonime ed in accomandita per azioni, degli istituti di credito e delle casse di risparmio, con le [...]
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10.      Gli interessi dipendenti dalle obbligazioni emesse dopo la data di pubblicazione del presente decreto, dalle province, dai comuni e da altri enti morali, nonché dalle società anonime ed in [...]
Art. 11.      Gli interessi dei mutui in cartelle di qualsiasi somma concessi dagli istituti di credito fondiario successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto, sono esenti dalla imposta di [...]
Art. 12.      Per gli anni 1927 e 1928, i possessori dei redditi delle categorie B, C-1, C-2 e D non saranno soggetti all'imposta se la somma dei redditi del contribuente, ragguagliata ad anno, non raggiunta [...]
Art. 13.      Gli stipendi e gli assegni corrisposti al proprio personale dalle camere di commercio o consigli provinciali dell'economia nazionale e dalle cattedre ambulanti di agricoltura, sono classificati [...]
Art. 14.      Sono dichiarate esenti dall'imposta di ricchezza mobile le eccedenze attive di bilancio, comunque erogate, dei sindacati di mutua assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro.
Art. 15. 
Art. 16.      La facoltà attribuita alla finanza dall'art. 1 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3028, e prorogata al 30 giugno 1926 dall'art. 2 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 61, è [...]
Art. 17.      Il presente decreto ha vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, eccetto:


§ 95.23.1 - R.D.L. 20 settembre 1926, n. 1643. [1]

Abolizione di talune tasse sugli affari tra cui alcune speciali istituite durante il periodo bellico e post-bellico nonché sgravi e riduzioni in materia di imposte dirette, e nuove norme per una più equa applicazione, in determinati casi, delle imposte medesime

(G.U. 30 settembre 1926, n. 227)

 

TASSE SUGLI AFFARI

 

     Art. 1.

     L'esenzione concessa dall'art. 1 del regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380, dalle tasse di registro, successione ed ipotecarie per le liberalità a qualsiasi titolo a favore di province, comuni ed altri enti morali ed istituti italiani legalmente riconosciuti, per gli scopi ivi indicati, è estesa, nell'identico caso, alle tasse stabilite dai numeri 10 a 11 della tabella A, annessa alla legge tributaria sulle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279.

 

          Art. 2.

     E' soppressa la tassa sulla circolazione dei velocipedi, e sulle macchine ed apparecchi ad essi assimilabili, stabilita dall'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283.

     La circolazione dei velocipedi muniti di piccoli motori ausiliari indicati nel secondo comma dell'art. 8 del regio decreto predetto, è soggetta alla tassa annua di lire 30.

     Ove sia unita la carrozzetta la tassa è di lire 55.

     La tassa continuerà a riscuotersi nel modo e con le forme stabilite dall'art. 1 e seguenti dell'anzidetto regio decreto.

 

          Art. 3.

     Sono soppressi:

     a) le tasse di bollo sulle note e conti degli alberghi, locande e pensioni di che al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3274, e art. 1 dell'annessa tariffa;

     b) i diritti erariali sui bagni e sulle cure fisiche, di che al titolo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276;

     c) il diritto erariale, di che all'art. 16 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, relativo ai diritti erariali sugli spettacoli, sui versamenti che sotto i nomi di entrature, inscrizione e simili, vengono fatti da coloro che partecipano alle gare di tiro al volo e alle altre gare ivi indicate.

     Sulle note e conti di cui sopra alla lettera a) e sulle ricevute o quietanze od altro documento attestante l'introito di somme per biglietti d'ingresso negli stabilimenti balneari e termali e per cure fisiche, per entrature od iscrizioni di cui sopra alle lettere b) e c), in quanto vengano rilasciati, è dovuta la ordinaria tassa di bollo di quietanza di che all'art. 52 della tariffa allegato A al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268.

 

          Art. 4.

     Le disposizioni di privilegio tributario recate dall'art. 25 del testo unico delle leggi sul credito agrario 9 aprile 1922, n. 932, escluse quelle concernenti le cambiali, sono prorogate fino al 31 dicembre 1936.

     Gli enti ed istituti enumerati nell'ultimo capoverso dell'art. 1 del detto testo unico, cui sono da aggiungere anche la cassa nazionale delle assicurazioni sociali e l'istituto nazionale delle assicurazioni, godranno il privilegio tributario soltanto se abbiano ottemperato, ed ottemperino, esattamente alle disposizioni dell'art. 8 del regolamento 29 ottobre 1922, n. 1825.

     Gli atti costitutivi del privilegio convenzionale di cui all'art. 9 del testo unico suddetto, in quanto l'istituto mutuante non abbia diritto a totale esenzione dalle tasse di bollo e di registro, saranno scritti su carta da bollo da lire 2 e soggetti alla tassa fissa minima di registro, nonché agli emolumenti ipotecari.

 

IMPOSTE FONDIARIE

 

          Art. 5. [2]

 

          Art. 6.

     Per le denuncie tardive delle nuove costruzioni presentate fino al 31 agosto 1926 in virtù dell'art. 8 del regio decreto 30 agosto 1925, n. 1548, per godere della esenzione delle imposte e delle sovrimposte contemplate dal decreto stesso, è data facoltà al ministro per le finanze di concedere, caso per caso, la sanatoria della tardiva denuncia, quando risulti accertato, da attestazioni delle competenti autorità e possa constatarsi direttamente dagli uffici finanziari, che la costruzione era in corso al 25 agosto 1925.

 

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE

 

          Art. 7.

     Le tassazioni eseguite agli effetti della imposta di ricchezza mobile, al nome delle società anonime ed in accomandita per azioni, degli istituti di credito e delle casse di risparmio, con le norme dell'art. 25 del testo unico approvato con regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, hanno normalmente carattere definitivo.

     Quando però il bilancio di competenza risulti passivo, si farà luogo al rimborso dell'imposta purché gli enti presentino la richiesta di rimborso entro il termine loro imposto dall'art. 3 della legge 2 maggio 1907, n. 222, per la presentazione del bilancio.

     In tale ipotesi si farà ugualmente luogo a definitiva tassazione in base al rispettivo bilancio di competenza anche per l'anno pel quale, ai sensi del predetto art. 25, l'accertamento avrebbe dovuto normalmente eseguirsi, in base al bilancio che ha dato luogo al rimborso.

     Per le società e per gli istituti il cui esercizio sociale non coincida con l'anno solare, è considerato bilancio di competenza, agli effetti del presente articolo, il bilancio relativo all'esercizio sociale, chiusosi nel corso dell'anno.

 

          Art. 8. [3]

 

          Art. 9. [4]

 

          Art. 10.

     Gli interessi dipendenti dalle obbligazioni emesse dopo la data di pubblicazione del presente decreto, dalle province, dai comuni e da altri enti morali, nonché dalle società anonime ed in accomandita per azioni, sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

 

          Art. 11.

     Gli interessi dei mutui in cartelle di qualsiasi somma concessi dagli istituti di credito fondiario successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto, sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

 

          Art. 12.

     Per gli anni 1927 e 1928, i possessori dei redditi delle categorie B, C-1, C-2 e D non saranno soggetti all'imposta se la somma dei redditi del contribuente, ragguagliata ad anno, non raggiunta la cifra di lire 1000.

     Rimangono ferme le altre disposizioni dell'art. 2 del regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613.

 

          Art. 13.

     Gli stipendi e gli assegni corrisposti al proprio personale dalle camere di commercio o consigli provinciali dell'economia nazionale e dalle cattedre ambulanti di agricoltura, sono classificati nella categoria D.

 

          Art. 14.

     Sono dichiarate esenti dall'imposta di ricchezza mobile le eccedenze attive di bilancio, comunque erogate, dei sindacati di mutua assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro.

 

          Art. 15. [5]

 

IMPOSTA STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO

 

          Art. 16.

     La facoltà attribuita alla finanza dall'art. 1 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3028, e prorogata al 30 giugno 1926 dall'art. 2 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 61, è estesa a tutti i casi di concordato concluso senza che sia precedentemente intervenuta alcuna decisione delle commissioni per le imposte dirette.

     In tali casi la finanza è altresì autorizzata a ripartire in rate gli eventuali arretrati d'imposta, risultanti dalla definizione d'accertamento, in un numero di annualità non superiore a quello delle annualità di imposta ancora non scadute, e a disporre la riscossione mediante ruoli insieme con le rate bimestrali di queste ultime.

     Per i casi di riscatto, è altresì prorogata oltre il 30 giugno 1926, l'applicazione del disposto dell'art. 2 del regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1576.

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 17.

     Il presente decreto ha vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, eccetto:

     a) per gli articoli 7, 8, 9, 12, 13, 14, che andranno in vigore dal 1° gennaio 1927;

     b) per l'abolizione del diritto erariale di cui alla lettera c) dell'art. 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, compresa nell'art. 3, lettera b) del presente decreto, abolizione efficace dal 1° gennaio 1926.

 


[1]  Convertito in legge dalla L. 2 giugno 1927, n. 833.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 7 del R.D.L. 27 marzo 1939, n. 571.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[4]  Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

[5]  Articolo abrogato dall'art. 288 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.