Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.26 tributi diversi |
Data: | 27/03/1939 |
Numero: | 571 |
Sommario |
Art. 1. Il contributo sui terreni bonificati, di cui al testo unico approvato con decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 857, allegato E, è soppresso a decorrere dal 1° [...] |
Art. 2. L'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali provvederà alla revisione della qualità di coltura o della classe dei terreni bonificati, ai sensi degli [...] |
Art. 3. [2] |
Art. 4. [3] |
Art. 5. [4] |
Art. 6. [5] |
Art. 7. È abrogato l'art. 5 del regio decreto-legge 20 settembre 1926, n. 1643, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 833 |
Art. 8. Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua [...] |
§ 95.26.3 - R.D.L. 27 marzo 1939, n. 571 [1] .
Soppressione dell'imposta straordinaria sui terreni bonificati e norme di perequazione della imposta fondiaria
(G.U. 15 aprile 1939, n. 91)
Il contributo sui terreni bonificati, di cui al testo unico approvato con decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 857, allegato E, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1940.
L'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali provvederà alla revisione della qualità di coltura o della classe dei terreni bonificati, ai sensi degli artt. 43 e 45 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con
Tali norme sono applicabili anche nei comuni nei quali vigono gli antichi catasti.
È abrogato l'art. 5 del regio
(Omissis) [6].
Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.
[1] Convertito in legge dalla
[2] Articolo abrogato dall'art. 288 del
[3] Articolo abrogato dall'art. 288 del
[4] Articolo abrogato dall'art. 288 del
[5] Articolo abrogato dall'art. 288 del
[6] Comma abrogato dall'art. 288 del